Dichiarazioni d’Intento – Novità 2022 per Fornitori e Esportatori

Tra le novità del 2022, ci sono una nuova serie di controlli, legati all’applicazione della legge 178 del 2020, che hanno lo scopo di scovare e interrompere le dichiarazioni d’intenti emesse dagli esportatori, ovvero dai soggetti che commerciano all’estero, considerati abitualmente “falsi”.

Modalità di controllo

Sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate finiranno infatti le analisi di rischio sui soggetti che vendono all’estero e che emetteranno dichiarazioni d’intento.

Il grado di rischio sarà influenzato dai seguenti fattori: anomalie relative alle dichiarazioni d’intento presentate, omessi versamenti fiscali, omessi adempimenti dichiarativi e criticità specifiche delle operazioni partecipanti al plafond.

L’Agenzia utilizzerà, ai fini del controllo, le informazioni presenti nelle dichiarazioni d’intento presentate e le incrocerà con le informazioni presenti nelle banche dati pubbliche e private.

Esito dei controlli

Il controllo potrà dare:

  • Esito irregolare Blocco della dichiarazione d’intento;
  • Esito regolare Possibilità di acquisto senza IVA.

In caso di esito irregolare la dichiarazione d’intento sarà invalidata.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà le eventualità irregolarità a mezzo PEC sia all’esportatore abituale che al fornitore.

All’esportatore abituale verrà comunicato il protocollo della dichiarazione d’intento  invalidata e le motivazioni dell’irregolarità.

Al fornitore saranno comunicati i dati identificativi dell’esportatore abituale irregolare e il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata.

Effetti dell’irregolarità

Esportatore abituale: invalidazione della dichiarazione presentata e inibizione all’emissione di nuove dichiarazioni d’intento.

L’inibizione alla trasmissione di nuove dichiarazioni comporterà la ricezione di una ricevuta di scarto per ogni nuova dichiarazione inviata.

Fornitore: scarto delle fatture elettroniche che contengono il protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

 Superamento dell’irregolarità

L’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla comunicazione di invalidazione della dichiarazione d’intento, indicherà l’Ufficio presso cui l’esportatore abituale potrà presentare la documentazione utile a rimuovere il blocco.

Nuovi obblighi per i fornitori

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiornato le informazioni obbligatorie da comunicare per le fatture non imponibili emesse nei confronti di esportatori abituali.

Campo 2.2.1.14 “Natura” – indicare il codice IVA N3.5 (“Non imponibili – a seguito di dichiarazione d’intento”) e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento telematica.

Campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” – indicare “INTENTO”

Campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” – inserire il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ o “/”

Campo 2.2.1.16.4 “RiferimentoData” – inserire la data della ricevuta telematica della dichiarazione d’intento rilasciata dall’Agenzia

La nuova modalità di compilazione delle F.E. permetterà all’Agenzia di scartare tutte le fatture elettroniche contenenti il protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento irregolare.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.