Trasparenza Retributiva (Pay Transparency)
La trasparenza retributiva rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi anni nella gestione del personale.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la normativa non impone retribuzioni identiche tra lavoratori, ma richiede alle aziende di poter dimostrare che le differenze retributive siano giustificate da criteri oggettivi, coerenti e non discriminatori.
Bando Nuova Impresa 2026 – Lombardia
Hai aperto la tua attività in Lombardia dopo il 1° giugno 2025?
La Regione Lombardia ha aperto il Bando Nuova Impresa 2026: un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili (massimo € 10.000) per supportare imprese, lavoratori autonomi e professionisti nelle spese di avvio dell’attività
Bonus Mamme 2025 – (Decreto Legge n° 95 30/06/2025)
Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS ha illustrato modalità e requisiti per accedere al Bonus Mamme 2025, introdotto dall’art. 6 del D.L. 95/2025, convertito nella L. 118/2025. Tale disposizione introduce per l’anno 2025 una integrazione al reddito a favore delle lavoratrici
madri con due o più figli, finalizzata a sostenere la genitorialità e favorire la partecipazione femminile al lavoro.
Cos’è:
È un contributo economico di € 40 al mese per l’anno 2025 riconosciuto alle lavoratrici madri con due o più figli. L’importo sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (o entro febbraio 2026 se la domanda è presentata successivamente al 08/12/2025 nei casi previsti).
Chi può richiederlo:
Possono accedere al beneficio le lavoratrici dipendenti (pubbliche o private, escluse le lavoratrici domestiche) e le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie o casse professionali.
Requisiti necessari presenti alla data del 01/01/2025 o perfezionati entro il 31/12/2025 per nuove nascite:
1. almeno 2 figli (il più piccolo minore di 10 anni) oppure 3 figli (il più piccolo minore di 18 anni)
2. reddito da lavoro 2025 non superiore a €40.000
Il nuovo bonus mamme spetta dalla data del perfezionamento del requisito se realizzato successivamente al 01/01/2025.
Le madri con 3 o più figli e contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non possono accedere al bonus, ma beneficiano, fino al 31/12/2026, dell’esonero contributivo totale già in vigore applicato direttamente in busta paga da parte del datore di lavoro a seguito di apposita dichiarazione della lavoratrice.
Importo e durata:
Importo di €40 al mese per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa nel 2025, fino a un massimo di 12 mensilità. Il bonus non è soggetto a IRPEF né a contributi e non rileva ai fini ISEE.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS, ossia entro il 09/12/2025 (essendo il 07 domenica e l’8 festività) oppure entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti si perfezionano dopo tale data.
Modalità:
1. Portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS
2. Contact Center INPS 803.164 / 06 164.164
3. Tramite Patronato
Documenti richiesti:
La domanda deve contenere:
1. dati anagrafici e codice fiscale dei figli
2. dichiarazione di reddito ≤ €40.000
3. indicazione della tipologia di lavoro
4. IBAN per accredito del pagamento
Esempi pratici:
1. Madre con due figli con il figlio minore che compie dieci anni il 15/09/2025 → bonus da gennaio a settembre 2025, fino al compimento del 10° anno del figlio minore.
2. Madre con tre figli con il figlio minore che compie diciotto anni il 10/11/2025 → bonus da gennaio a novembre 2025, fino al compimento del 18° anno del figlio minore, se non titolare di rapporto a tempo indeterminato.
3. Madre con un figlio e il secondo nato il 20/04/2025 → bonus da aprile a dicembre 2025, cioè dal mese di nascita del secondo figlio.
4. Madre con due figli e contratto a tempo indeterminato e nascita del 3° figlio a Settembre 2025 → bonus da gennaio ad agosto 2025; dalla nascita del terzo figlio (settembre) diritto all’esonero contributivo totale.
5. Madre con tre figli, il più piccolo di otto anni, e contratto a tempo indeterminato → non spetta il bonus, ma solo l’esonero contributivo.
6. Madre con tre figli, il più piccolo di cinque anni, e contratto a termine trasformato a tempo indeterminato a luglio 2025 → bonus da gennaio a giugno, poi esonero contributivo da luglio.
7. Madre con tre figli tutti maggiorenni → nessun diritto né al bonus né all’esonero.
Avvertenze:
In caso di dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio con obbligo di restituzione e segnalazione alle autorità competenti (D.P.R. 445/2000).
BONUS GIOVANI – Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato under 35
L’INPS, con la Circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha fornito le istruzioni opera ve per la fruizione del cosiddetto o “Bonus Giovani”, introdotto dall’art. 22 del D.L. 60/2024 (conv. in L. 95/2024), finalizzato a incentivare l’occupazione stabile di giovani under 35.
1. Periodo di applicazione
• Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
2. Tipologie contrattuali agevolabili
• Assunzioni a tempo indeterminato
• Trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato
Anche se a:
• Tempo parziale
• scopo di somministrazione,
• con cooperativa di lavoro.
3. Datori di lavoro ammessi
• Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo.
• Esclusi: Pubbliche Amministrazioni, contratti di lavoro domestico e apprendistato.
4. Lavoratori destinatari
• Giovani con meno di 35 anni (34 anni e 364 giorni) alla data dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.
• Mai assunti a tempo indeterminato, salvo eventuali apprendistati non confermati.
• Ammesse anche: assunzioni part-time e a scopo di somministrazione.
5. Incentivo spettante
• Esonero 100% dei contributi previdenziali datoriali (esclusi INAIL) per 24 mesi, fino a:
– € 500/mese per assunzioni su tutto il territorio nazionale;
– € 650/mese per assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), per rapporti attivati dal 31 gennaio 2025, previa presentazione della domanda.
– Proporzionato per part-time o frazioni di mese.
6. Requisiti per la fruizione
• Regolarità contributiva (DURC), rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e contrattazione collettiva.
• Nessun licenziamento (individuale per GMO o collettivo) nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti e successivi l’assunzione incentivata.
• Per la fruizione del beneficio maggiorato (€ 650), la sede di lavoro deve permanere nelle Regioni del Mezzogiorno per tutta la durata del rapporto.
7. Incompatibilità e cumulabilità
• Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri totali per i medesimi rapporti.
• È cumulabile con agevolazioni parziali (es. Bonus Mamme) se riferite a diverse componenti contributive.
8. Modalità operative
• Per le assunzioni dal 31 gennaio 2025 nelle Regioni del Mezzogiorno, è necessaria domanda preventiva tramite l’apposita procedura INPS, attiva da maggio 2025.
• Per tutte le altre assunzioni, è sufficiente l’esposizione dei dati nel flusso UniEmens secondo le istruzioni operative indicate nella Circolare.
9. Fondi disponibili
La fruizione è subordinata alla disponibilità dei fondi INPS: in caso di esaurimento, il beneficio non sarà più concesso.
È necessaria quindi una valutazione caso per caso dell’ammissibilità all’incentivo, in particolare con riferimento all’età anagrafica del lavoratore, alla sua storia occupazionale e alla sede di lavoro.
BONUS DONNE – Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato di donne
Con la Circolare n. 91/2025, l’INPS ha fornito le istruzioni opera ve per l’applicazione dell’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne svantaggiate del D.L. 60/2024, art. 23 (ora L. 95/2024).
1. Periodo di applicazione
• dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
2. Tipologie contrattuali agevolabili
Solo contratti a tempo indeterminato, anche a:
• tempo parziale
• scopo di somministrazione,
• con cooperativa di lavoro.
Esclusioni: assunzioni a tempo determinato, trasformazioni da determinato, lavoro intermittente, prestazioni occasionali.
3. Datori di lavoro ammessi
• Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo.
• Esclusi: Pubbliche Amministrazioni, contratti di lavoro domestico e apprendistato.
4. Lavoratrici destinatarie
Donne di qualsiasi età, che alla data di assunzione rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
• Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti).
• Prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in regioni del Mezzogiorno (ZES unica).
• Occupate in settori o professioni con forte disparità occupazionale di genere, individuati annualmente da apposito decreto.
5. Incentivo spettante
• Esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriali (escluso INAIL).
• Massimo mensile: € 650 per ciascuna lavoratrice.
• Durata:
– 24 mesi per donne disoccupate da ≥24 mesi o residenti Mezzogiorno.
– 12 mesi per donne in settori con disparità di genere.
• Proporzionato per part-time o frazioni di mese.
6. Requisiti per la fruizione
• Regolarità contributiva (DURC), rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e contrattazione collettiva.
• Incremento occupazionale netto da mantenere per tutta la durata
• Nessun licenziamento (individuale per GMO o collettivo) nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti e successivi l’assunzione incentivata.
• Rispetto dei vincoli UE in materia di aiuti di Stato.
7. Incompatibilità e cumulabilità
• Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri totali o riduzioni su medesimi contributi (es. Decontribuzione Sud, Bonus NASpI, assunzioni disabili) per i medesimi rapporti.
• È cumulabile con:
– Esoneri sulla quota lavoratrice (es. Bonus Mamme),
– Maggiorazione deduzione del costo del lavoro (D. Lgs. 216/2023),
– Esonero contributivo per certificazione parità di genere.
8. Modalità operative
• Domanda preventiva INPS tramite Portale delle Agevolazioni attiva dal 16 maggio 2025.
• Per donne Mezzogiorno disoccupate da ≥6 mesi: obbligo di domanda prima dell’assunzione.
• Per le altre casistiche: domanda possibile anche dopo l’assunzione.
• L’INPS verifica e conferma la disponibilità dei fondi, quindi autorizza l’incentivo.
• Esposizione nel flusso UniEmens secondo i codici causali indicati nella circolare.
• Attenzione: il beneficio decade per:
– Errori nei flussi;
– Mancanza del requisito di incremento occupazionale netto;
– Violazione dei vincoli sui licenziamenti;
– Comunicazioni tardive.
9. Fondi disponibili
La fruizione è subordinata alla disponibilità dei fondi INPS: in caso di esaurimento, il beneficio non sarà più concesso.
Nuova classificazione codici ATECO 2025
Con la presente desideriamo informarLa che a partire dal 1° aprile 2025 verrà adottata la nuova classificazione dei codici ATECO 2025 che sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – 2022, con importanti implicazioni per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese.
COSA SONO I CODICI ATECO
Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica adottata dall’ISTAT per identificare l’attività economica di un’impresa o di un libero professionista. Viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, dalle Camere di Commercio per attribuire alle imprese una tipologia di attività in modo ufficiale e
da INPS e INAIL ai fin degli obblighi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro. Viene utilizzato anche per partecipazione a bandi pubblici o progetti di finanziamento, con specifiche agevolazioni, e per gare d’appalto.
COSA CAMBIA
La nuova classificazione aggiorna e rivede l’attuale sistema di codici ATECO, introducendo modifiche significative per adeguare la catalogazione delle attività economiche alle evoluzioni del mercato e alle nuove professioni emerse negli ultimi anni.
COME ADEGUARSI AI NUOVI CODICI ATECO
In merito alla nuova classificazione, il Registro delle Imprese adotterà le seguenti procedure:
1. Conversione automatica: a partire dal 1° aprile, il Registro delle Imprese procederà automaticamente alla riclassificazione delle attività economiche delle aziende iscritte, assegnando i nuovi codici ATECO 2025 corrispondenti alle attività dichiarate.
2. Periodo di transizione: durante un periodo transitorio, le visure camerali riporteranno sia il nuovo codice ATECO 2025 sia il precedente codice ATECORI 2007 -2022, al fine di garantire una transizione graduale e trasparente.
3. Notifica: le imprese interessate riceveranno una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dal Registro delle Imprese, informandole dell’avvenuta riclassificazione e dell’aggiornamento della visura camerale. La comunicazione non riporterà il nuovo Codice ATECO attribuito: sarà quindi necessario che il titolare o il legale rappresentante consulti gratuitamente la visura aggiornata tramite l’App “impresa.italia.it” o accedendo al sito impresa.italia.it mediante la propria identità digitale (SPID o CIE).
4. Aggiornamento della documentazione aziendale: Si consiglia di aggiornare tutta la documentazione aziendale che riporta il codice ATECO
entro il termine del periodo transitorio, per garantire la conformità alle nuove disposizioni.
ASSISTENZA DA PARTE DELLO STUDIO
Il nostro studio rimane a disposizione per:
• Fornire chiarimenti sulla nuova classificazione
• Assistere nella verifica dell’appropriatezza del nuovo codice ATECO assegnato
• Supportare nell’eventuale richiesta di rettifica dei nuovi codici
• Offrire consulenza sugli adempimenti correlati al cambio di classificazione
GESTIONE IN AUTONOMIA
Di seguito si riporta la procedura per gestire in autonomia l’aggiornamento del codice ATECO
attribuito alla vostra impresa:
1. Verifica del nuovo codice ATECO:
Dopo aver ricevuto la notifica, accedere tramite SPID o CIE all’app Impresa Italia o al sito impresa.italia.it per verificare il nuovo codice ATECO assegnato alla vostra azienda, riportato nella visura camerale.
2. Richiesta di rettifica:
Qualora si riscontrino incongruenze nel codice ATECO attribuito, è possibile richiedere una modifica utilizzando la procedura apposita sul Portale di rettifica entro il 30 novembre, senza l’obbligo di versare i diritti di segreteria alla Camera di Commercio. Si precisa che tale richiesta è ammessa esclusivamente nei casi di corrispondenza multipla, ovvero quando, nella tabella di conversione, un codice ATECO 2007/2022 corrisponde a più
codici ATECO 2025.
Si segnala, inoltre, che la nuova classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Pertanto, qualora si ritenga necessario adottare una nuova codifica che rappresenti più accuratamente l’attività svolta, è possibile procedere ad inviare la pratica di Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro dele Imprese, incaricando il nostro Studio.
3. Invio della visura aggiornata:
Trasmettere allo Studio una copia della visura, al fine di consentire l’aggiornamento dei nostri archivi e prendere atto delle variazioni intervenute.
Per qualsiasi informazione o assistenza, non esiti a contattarci ai recapiti abituali dei referenti di Studio.
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza in merito a questo aggiornamento.
Obbligo di PEC personale per gli amministratori di società: novità e scadenze
La Legge Finanziaria 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto, all’art. 1, comma 860, un importante obbligo per gli amministratori di società:
la comunicazione al Registro delle Imprese di un proprio indirizzo PEC personale.
Questa novità, che modifica l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata da iscrivere presso il Registro delle Imprese.
Recentemente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) ha fornito chiarimenti operativi con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, che dettagliamo di seguito.
Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le forme societarie che svolgono attività imprenditoriale quali:
• società di persone
• società di capitali
Il MiMiT ha specificato che:
• Il termine “amministratore” va inteso in senso ampio, comprendendo tutti i soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione
• Ogni amministratore deve dotarsi di una PEC personale distinta da quella della società
• In presenza di più amministratori, è necessario iscrivere un indirizzo PEC per ciascuno di essi
• Chi è amministratore di più società può scegliere di utilizzare un’unica PEC per tutti gli incarichi oppure comunicare PEC diverse per ciascuna società
• Sono inclusi i liquidatori
Termini da rispettare
• Per le società costituite dal 1° gennaio 2025: l’obbligo va assolto contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro Imprese
• Per le società già costituite al 1° gennaio 2025: gli amministratori devono comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2025
• In caso di nuove nomine o rinnovi dell’incarico: la comunicazione dell’indirizzo PEC deve avvenire contestualmente all’iscrizione della nomina o del rinnovo
Esenzioni imposta di bollo e diritti segreteria
L’iscrizione dell’indirizzo PEC dell’amministratore e le sue successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Sanzioni
In assenza di una specifica previsione sanzionatoria, il MIMIT ritiene applicabile quella di cui all’articolo 2630 c.c., che prevede una sanzione da € 103 a € 1.032.
La sanzione è ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.
Aggiornamenti dal Registro delle Imprese di Bergamo
Si informa che il sistema camerale ha trasmesso al Ministero ulteriori richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della normativa in oggetto. Il Registro Imprese di Bergamo ha comunicato che resterà in attesa di tali indicazioni, al fine di evitare appesantimenti burocratici e ulteriori oneri a carico delle imprese. Lo Studio sta monitorando l’evoluzione del quadro normativo e provvederà a fornire un tempestivo aggiornamento non appena verranno pubblicate indicazioni ufficiali e definitive.
Nel frattempo, restiamo a disposizione per provvedere, su richiesta, all’attivazione della casella PEC personale degli amministratori tramite società convenzionata, sollevando il Cliente da ogni incombenza operativa. A tal fine, invitiamo a compilare il Modulo di Richiesta PEC allegato e a restituirlo firmato via email.
Polizza catastrofale obbligatoria: cosa sapere e come adeguarsi
La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Si tratta di una misura fondamentale non solo per ottemperare agli obblighi normativi, ma soprattutto per garantire la continuità aziendale in caso di eventi avversi.
Il termine per adempiere a questo obbligo è stato prorogato al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, rendendo ora possibile procedere all’adeguamento.
Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal settore di attività.
Beni da assicurare
La copertura assicurativa deve comprendere le seguenti immobilizzazioni materiali:
• Terreni e fabbricati
• Impianti e macchinari
• Attrezzature industriali e commerciali
Esclusioni dalla copertura obbligatoria:
• Veicoli
• Mobili e arredi
• Macchine d’ufficio
• Merci in magazzino
• Danni indiretti (es. perdite di produttività per interruzione attività)
• Danni conseguenti a conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti
Eventi coperti dalla polizza
La polizza deve coprire i danni direttamente causati da:
• Alluvione, inondazione ed esondazione
• Sisma
• Frana
Determinazione dei premi
I premi sono determinati in misura proporzionale al rischio, considerando:
• Ubicazione geografica dell’impresa
• Vulnerabilità dei beni assicurati
• Caratteristiche strutturali degli immobili
Le compagnie assicurative utilizzano mappe di pericolosità del territorio e questionari specifici per la valutazione accurata del rischio.
Limiti di indennizzo e scoperto
Le polizze possono prevedere, previo accordo tra le parti:
• Uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile
• Massimali o limiti di indennizzo secondo i seguenti criteri:
– Per somme assicurate fino a 1 milione di euro: limite di indennizzo pari alla somma assicurata (100%)
– Per somme assicurate da 1 a 30 milioni di euro: limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata
Conseguenze del mancato adempimento
La mancata stipula della polizza entro il termine previsto comporta:
• Esclusione da finanziamenti pubblici in caso di calamità naturali
• Perdita di accesso a incentivi statali legati a eventi catastrofali
• Impossibilità di ottenere contributi per la ricostruzione stanziati dallo Stato
• Esclusione dalle garanzie statali previste per le aziende colpite da calamità
Adeguamento delle polizze esistenti
Le imprese che hanno già sottoscritto una polizza per la copertura dei rischi catastrofali devono:
1. Verificare che la polizza attuale sia conforme ai requisiti del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18
2. In caso di non conformità, procedere all”adeguamento in occasione del primo rinnovo o
della prima quietanza utile successiva all’entrata in vigore del decreto
Questione aperta: gli immobili in locazione
Permane incertezza interpretativa sulla questione degli immobili utilizzati dalle imprese in regime di locazione. L’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 155/2024 (convertito nella L. 189/2024) e l’art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 18/2025 fanno riferimento ai beni utilizzati dall’impresa “a qualsiasi titolo“, il che potrebbe includere anche beni in locazione o affitto.
Si segnala che questa interpretazione è in attesa di chiarimenti ufficiali definitivi da parte delle autorità competenti. Allo stato attuale, non è possibile affermare con certezza se il conduttore debba assicurare anche gli immobili di cui non è proprietario. Qualora prevalesse questa interpretazione, potrebbe rendersi necessario ricorrere allo schema dell’assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), a meno che tali beni non siano già coperti da analoga polizza stipulata dal proprietario.
In via prudenziale, si consiglia di verificare questa situazione e di monitorare l’evoluzione normativa su questo specifico aspetto.
Calendario degli adempimenti
• 31 marzo 2025: Termine ultimo per la stipula della polizza
• Rinnovo polizze esistenti: Adeguamento necessario alla prima scadenza utile successiva al
D.M. 30 gennaio 2025, n. 18
Azioni consigliate
• Revisione della polizza attuale: Verificare che includa tutte le coperture obbligatorie
• Consulenza assicurativa: Contattare il proprio consulente per valutare eventuali modifiche
o integrazioni necessarie
• Pianificazione tempestiva: Programmare l’adeguamento in corrispondenza del primo
rinnovo o quietanza utile
• Monitoraggio normativo: Seguire con attenzione gli sviluppi interpretativi sulla questione
degli immobili in locazione, in attesa di chiarimenti ufficiali
Legge di Bilancio 2025: novità fiscali e incentivi per le imprese e liberi professionisti
Di seguito riepiloghiamo sinteticamente i principali interventi previsti nella Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) per imprese e liberi professionisti.
Obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e di rappresentanza
La legge di bilancio 2025 prevede nuovi requisiti per la deducibilità dei costi sostenuti per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e di rappresentanza, introducendo l’obbligo di pagamento con metodi tracciabili come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ecc. In particolare, fermo restando i diversi limiti di spesa già attualmente previsti dalla norma, devono essere effettuati con i sistemi tracciabili i pagamenti delle spese:
• per ristoranti, hotel trasporto sostenute mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
▻ riferibili a trasferte di dipendenti;
▻ sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente nell’ambito della
prestazione professionale;
• di rappresentanza sostenute dalle imprese;
• per omaggi superiori a euro 50.
Questo nuovo obbligo richiederà un adeguamento delle procedure aziendali per poter dedurre tali spese: nello specifico il dipendente in trasferta dovrà essere dotato di una carta di credito aziendale anche ricaricabile, o in alternativa potrebbe anche utilizzare una carta di credito personale.
È importante sottolineare che questa norma non si applica:
• ai rimborsi chilometrici, il cui importo è calcolato sulla base della percorrenza e del tipo di veicolo secondo le tabelle ACI;
• alle spese per trasferta effettuate dai dipendenti nell’ambito del territorio comunale.
Conseguenze in caso di mancato rispetto
1. Per le imprese committenti:
• Indeducibilità delle spese riaddebitate dai professionisti.
2. Per i datori di lavoro:
• Indeducibilità delle spese rimborsate ai dipendenti.
3. Per i lavoratori dipendenti:
• I‘ammontare del rimborso diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.
Non è chiaro se i nuovi obblighi di tracciabilità riguardino anche alle spese sostenute:
• dal titolare dell’impresa individuale
• dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. gli Amministratori)
per i quali si attende un chiarimento ufficiale.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a
partire dal 1.1.2025 (salvo ulteriori proroghe), il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit
viene stabilito sulla base della tipologia di alimentazione:
• Veicoli Elettrici: la tassazione è stata ridotta al 10% del valore del fringe benefit.
• Veicoli Ibridi Plug-In: la tassazione è fissata al 20% del valore del fringe benefit.
• Veicoli Tradizionali (Benzina/Diesel): la tassazione è stata aumentata al 50% del valore del fringe
benefit.
Si ricorda che il valore del fringe benefit è così calcolato:
(Costo desunto dalle tabelle ACI) x (15.000 km) x nuova % meno importo trattenuto
Maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro
Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti.
La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).
Ires premiale
Per il solo periodo d’imposta 2025, prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, sul reddito d’impresa dichiarato.
Condizioni:
• accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio 2024;
• investimenti nel periodo 1.1.25 – 31.10.26 in beni con caratteristiche 4.0 o 5.0 di importo non inferiore al 30% della quota di utile accantonato con un mimino di euro 20.000.
• nuove assunzioni a tempo indeterminato che generino incremento occupazionale almeno dell’1% rispetto al numero medio 2024.
Credito d’imposta 4.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020.
In particolare:
• abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
• per gli investimenti in beni materiali 4.0 riconosciuto un credito d’imposta del 20% nel limite delle risorse stanziate se effettuati:
▻ dal 1.1 al 31.12.25
▻ entro il 30.6.26 se prenotati, con pagamento di un acconto pari al 20%, entro il 31.12.25
Oltre agli adempimenti previsti fino al 31.12.2024 per prenotare il credito sarà necessario presentare apposita comunicazione al Mimit. Le richieste saranno sospese al raggiungimento delle risorse disponibili.
Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Credito d’imposta transizione 5.0
Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025:
• effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B Legge 232/2016 (c.d 4.0);
• destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
• interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• a condizione che con il progetto di innovazione si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici:
▻ della struttura produttiva non inferiore al 3%
▻ dei processi interessati all’investimento non inferiore al 5%
Tra le modifiche introdotte si segnalano:
• prevista un’aliquota del 35% per investimenti fino a euro 10.000.000 e del 5% per importi superiori fino a euro 50.000.000.
Rientrano tra i progetti di innovazione agevolabili gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, incluso gli impianti per lo stoccaggio, a condizione che i moduli fotovoltaici siano prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea e rispettino specifici livelli di efficienza. Tali investimenti concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 130% / 150% del loro costo.
Regime forfettario
Introdotta una modifica, valida per il solo anno di imposta 2025, alla causa ostativa di accesso al regime forfetario afferente alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilato percepiti nell’anno precedente (2024), innalzando la soglia da 30.000 a 35.000 euro.
Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili ditte individuali
Riproposte le agevolazioni fiscali per le seguenti operazioni:
• assegnazione e cessione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci;
• trasformazione in società semplice delle società commerciali di gestione immobili;
• estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Termine: entro il 30.9.2025 per le società ed entro il 31.5.25 per le ditte individuali
Tassazione: Imposta sostitutiva 8% sulla differenza tra:
▻ il valore normale (o valore catastale) e
▻ il costo fiscalmente riconosciuto (costo d’acquisto al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte)
Estensione del reverse charge nei settori dei trasporti e logistica
Prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi:
• effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo;
• rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Decorrenza: l’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di un’apposita misura di deroga alla
direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea;
Invio dei dati dei pagamenti elettronici
Viene previsto che il Registratore telematico che consente la trasmissione telematica dei corrispettivi deve
anche garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il
processo di pagamento elettronico.
Pertanto:
• lo strumento Hardware/software (es. il POS) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al Registratore telematico;
• i dati dei pagamenti elettronici giornalieri devono essere registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi.
Decorrenza: dal 1.1.2026 al fine di consentire agli operatori l’adeguamento dei dispositivi attualmente in uso.
Riduzione contributiva nuove imprese artigiane e commercianti
I titolari di impresa, collaboratori familiari e soci lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla Gestione IVS artigiani/commercianti possono chiedere la riduzione contributiva al 50% per i primi tre anni.
Attenzione: la riduzione potrebbe impattare sul numero di mesi accreditati ai fini pensionistici
Obbligo Pec per gli amministratori di società
Al fine di “garantire” una comunicazione ufficiale tracciabile e sicura tra imprese e pubblica amministrazione introdotto l’obbligo per gli amministratori di società (sia di capitali che di persone) di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese.
La norma formulata in modo generico necessita di disposizioni attuative sulle modalità di comunicazione, in particolare per le imprese già iscritte.
Decreto “Milleproroghe”
Segnaliamo inoltre che il c.d. Decreto “Milleproroghe”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2024 dispone la proroga dei termini di alcune scadenze. In particolare:
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE
Il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche soggette all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è stato esteso solamente fino al 31 marzo 2025.
Ciò comporta che medici e altri operatori sanitari saranno obbligati all’invio elettronico delle fatture a decorrere dal 1° aprile 2025, salvo ulteriori proroghe del divieto.
OBBLIGO SOTTOSCRIZIONE POLIZZA CATASTROFALE
Rinviato al 31 marzo del 2025 l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese con sede legale in Italia.
Beni che devono essere assicurati: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.
Eventi oggetto della copertura assicurativa obbligatoria: danni causati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi e frane, inclusi gli effetti secondari manifestati entro 72 ore dal primo evento.
Per le regole attuative è necessario un decreto del MIMIT i cui contenuti sono già stati discussi e approvati ma il testo non è stato ancora diffuso e pertanto si ritiene che tale obbligo possa essere ulteriormente rinviato.










