Bando Regione Lombardia – Sviluppo dei distretti del commercio 2022 – 2024

Regione Lombardia ha promosso il bando “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024”, finalizzato a promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali a livello dei Comuni presenti nei vari Distretti.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche dell’agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al contributo le micro, piccole e medie imprese esercenti:

  • vendita al dettaglio di beni e/o servizi;
  • Somministrazione di cibi e bevande;
  • Prestazione di servizi alla persona;
  • Commercio su area pubblica.

Sono escluse le imprese che operano all’interno dei Centri Commerciali oppure che svolgono come attività primaria il commercio di articoli per adulti, la gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro, attività connesse con lotterie e scommesse.

REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Le imprese beneficiarie devono essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive.

Inoltre devono disporre di un’unità locale che:

  • abbia una vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti (requisito non richiesto per le attività di servizi alla persona);
  • sia direttamente accessibile al pubblico.

I suddetti requisiti non sono richiesti per imprese che svolgono l’attività di commercio ambulante, che in luogo di un’unità locale devono disporre di una concessione all’interno dell’ambito territoriale del Distretto di competenza e non devono aver registrato nel 2022 un numero di assenze non giustificate superiore a 4 mesi.

In fase di erogazione del contributo è necessario essere in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal DURC, che verrà acquisito d’ufficio dal Comune.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono ammissibili progetti d’investimento che possono includere le seguenti tipologie di interventi:

– riqualificazione e ammodernamento di attività già esistenti;
– avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali;
– integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti due tipologie di spesa:

IN CONTO CAPITALE:

  • Opere edili (es. ristrutturazione, ammodernamento locali, lavori su facciate ecc.)
  • Impianti/macchinari/attrezzature/apparecchi;
  • Veicoli ad uso commerciale;
  • Arredi;
  • Licenza pluriennale di software/piattaforme informatiche/applicazioni per smartphone/siti web.

DI PARTE CORRENTE:

  • Consulenze strategiche, studi ed analisi di mercato;
  • Canoni annuali per l’utilizzo di software/piattaforme informatiche/applicazioni per smartphone/siti web
  • Eventi e animazione;
  • Promozione/comunicazione/pubblicità;
  • Formazione del titolare o dei lavoratori;
  • Affitto locali per l’esercizio dell’attività di impresa.

Ai fini dell’ammissione al contributo il progetto di spesa deve necessariamente prevedere spese in conto capitale di importo pari o superiore a euro 500, mentre la presenza di spese di parte corrente è facoltativa.

Tutte le spese devono essere pagate tra il 28/03/2022 e la data di presentazione della rendicontazione tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti e accompagnate dall’evidenza della quietanza sul conto corrente del beneficiario.

I giustificativi di spesa devono riportare la dicitura “Spesa finanziata dal Bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”. Per le spese sostenute prima del 07/04/2023 non riportanti la suddetta dicitura dovrà essere prodotta specifica dichiarazione in fase di rendicontazione.

N.B: i beneficiari hanno l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso dei beni/opere/immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo stesso.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso è pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) con i limiti seguenti:

Importo massimo pari all’importo delle spese in conto capitale e comunque con limite di euro 5.000,00.

SPESE ESCLUSE

Non possono essere considerate ammissibili le seguenti spese:

Fatturate da fornitori in rapporti di controllo o collegamento;
Per la gestione ordinaria dell’attività d’impresa (materie prime/materiali di consumo/cancelleria ecc.)
Per il personale (salvo spese di formazione);
Rimborsi spese (vitto/alloggio/trasferimenti).
Sostenute con metodi di pagamento non tracciato.

RENDICONTAZIONE

I soggetti ammessi dovranno rendicontare le proprie spese, con allegazione di:

  • Fatture/ricevute/contratto di locazione;
  • Quietanze di pagamento ed estratto conto bancario;
  • Documentazione fotografica dell’apposizione presso il locale di una targa contenente il logo regionale e che indichi che l’attività è stata oggetto di interventi realizzati con il contributo regionale.

In questa fase il Comune si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali, che necessitano di risposta tassativamente entro 10 giorni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

In merito alle modalità di presentazione delle istanze si invita a consultare il sito web del proprio Comune di competenza.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.


Nuova pace fiscale: la sanatoria degli errori formali

Con  questo terzo approfondimento afferente la  c.d. “pace fiscale” introdotta dalla Legge di Bilancio verranno esaminate nel dettaglio le misure relative alla sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commesse fino al 31.10.2022.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla definizione agevolata tutti i contribuenti:

  • Titolari di “partite iva” (professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali)
  • Privati
  • Sostituti d’imposta
  • Intermediari abilitati
  • Altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati rilevanti fiscalmente (es. Amministratori di condominio).

Ambito oggettivo

Tutte le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano :

  • sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’Irap;
  • sul pagamento di tali tributi.

per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in misura fissa entro limiti minimi e massimi.

Ambito temporale 

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022 :

  • ancora accertabili all’1.1.2023
  • anche già contestate purché in atti non divenuti definitivi al 1.1.2023

N.B.: E’ possibile scegliere quali e quanti anni definire nell’arco temporale dal 2018 al 2022 Adempimenti Al fine di perfezionare la sanatoria è necessario:

  1. versare un importo pari a 200 euro per ciascun anno che si intende regolarizzare
  2. rimuovere le irregolarità e/o le omissioni commesse

L’ammontare di 200 euro copre tutte le irregolarità formali compiute nell’anno di riferimento

Modalità di pagamento

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 indicando il codice tributo TF44 nella sezione “erario” e nel campo “anno di riferimento” il periodo d’imposta che si vuole regolarizzare.   Il pagamento può essere effettuato alternativamente:

  • in un’unica rata entro 31 marzo 2023;
  • in due rate di pari importo da pagare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Le violazioni definibili

L’elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle violazioni definibili indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 2/E/2023 è consultabile nell’allegato alla presente circolare.   La sanatoria è di estremo interesse per porre rimedio, fra le altre, alle violazioni formali relative:

  1. alla trasmissione:
  • tardiva delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (oltre 12 giorni dalla data fattura);
  • omessa dei dati dei corrispettivi giornalieri o tardiva (oltre 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni);
  • tardiva o omessa delle operazioni transfrontaliere.
  1. all’errata applicazione del reverse charge

Tardiva trasmissione fatture al Sistema di interscambio

E’ necessario distinguere le operazioni imponibili ai fini IVA da quelle non imponibili, esenti o non soggette ad IVA.   Per le operazioni imponibili ai fini IVA, la violazione è considerata formale quando non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, ossia quando la fattura elettronica è stata trasmessa allo SDI entro i termini per la liquidazione periodica IVA e l’imposta è stata correttamente liquidata.   Per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, la violazione è considerata formale quando non rileva ai fini della determinazione del reddito, ovvero quando la fattura elettronica è stata trasmessa allo SDI entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed il corrispettivo è stato considerato ai fini della determinazione del reddito.   Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6 marzo 2023, ha previsto l’invio di una comunicazione via Pec ai contribuenti che hanno trasmesso tardivamente i corrispettivi elettronici e/o le fatture elettroniche nella quale sarà contenuto un avviso a verificare le possibili irregolarità e un invito a regolarizzare le violazioni aderendo alla sanatoria delle irregolarità formali.  

Tardiva o omessa trasmissione dei corrispettivi giornalieri  

La violazione è considerata formale quando le omissioni, ritardi, incompletezze dei dati o la loro non veridicità non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo.        

Tardiva o omessa trasmissione delle operazioni transfrontaliere   

Con riferimento agli obblighi conseguenti ai rapporti intervenuti con fornitori esteri a partire dal 1° luglio 2022, l’omessa o tardiva trasmissione delle operazioni transfrontaliere mediante il tracciato di fatturazione elettronica (codici tipo documento TD17 – TD18 – TD19) è definita formale se il contribuente ha comunque proceduto ad assolvere l’imposta.  

Errata applicazione del reverse charge

E’ possibile sanare l’irregolarità avvalendosi della definizione agevolata nei seguenti casi:

  • applicazione dell’iva ordinaria ad operazione soggetta al meccanismo dell’inversione contabile: se il fornitore ha proceduto ad “assolvere” l’iva tramite l’annotazione della fattura emessa e la sua partecipazione alla liquidazione iva.
  • applicazione dell’inversione contabile ad operazioni soggette ad iva: se il cliente ha provveduto all’integrazione della fattura

In pratica tali violazioni possono essere definite solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.

Violazioni NON definibili

Di seguito un elenco di alcune violazioni ESCLUSE dalla regolarizzazione (vedasi allegato):

  • quelle relative ad altri ambiti impositivi (es. imposta di registro, successione ecc.)
  • contestate in atti definitivi alla data del 1° gennaio 2023;
  • omessa fatturazione;
  • omessa presentazione delle dichiarazione dei redditi, Irap e IVA;
  • omessi versamenti imposte;
  • omessa trasmissione delle CU;

L’attività di assistenza e supporto offerta dallo Studio

Lo Studio è disponibile a predisporre il modello F24 ed ad inviarlo telematicamente a mezzo Entratel previa compilazione del modulo di richiesta allegato che dovrà pervenire entro il prossimo 20 marzo.


Nuova pace fiscale: rottamazione “quater” e stralcio cartelle fino 1000 €

Con questo secondo approfondimento afferente la c.d. “pace fiscale” introdotta dalla Legge di Bilancio verranno esaminate nel dettaglio le misure relative alla nuova edizione della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione c.d. “rottamazione quater” e dello stralcio di alcune cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro.

Rottamazione quater: i vantaggi dell’agevolazione
La misura prevede la possibilità per il contribuente di ridurre i debiti relativi ad alcune cartelle esattoriali, versando unicamente:
– le somme dovute a titolo di capitale
– il rimborso spese per le procedure esecutive
– i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di:
– interessi iscritti a ruolo
– sanzioni collegate alla maggior imposta dovuta nell’atto
– interessi di mora
– aggio.

I carichi definibili
Tutti i ruoli relativi a:
• imposte dirette, Irap, Iva, tributi locali, contributi previdenziali
• affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati già da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada, è previsto che non sono da corrispondere SOLO le somme dovute a titolo di interessi.

Attenzione: non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito ma la data di esecutività del ruolo come riportato nella cartella.

I carichi NON definibili

– I carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
– I carichi relativi a:
• somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
• affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non abbiano provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Modalità e termine di presentazione della domanda

Entro il 30 aprile 2023 deve essere trasmessa la domanda esclusivamente in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Accedendo all’area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione con Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica è possibile consultare la situazione debitoria, e individuare i “carichi rottamabili”.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente una “Comunicazione” di:
– accoglimento della domanda contenente:
• l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
• la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
• i moduli di pagamento precompilati;
• le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
– eventuale diniego: con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione per i debiti “definibili”:
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda;
• il contribuente, non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Rateizzazioni già in essere
A partire dalla data di presentazione della domanda sono sospesi, sino al 31.7.2023, i termini di pagamento delle rate di rateizzazione in corso.

Modalità e termini di pagamento
Gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata possono essere versati:
• in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
• a rate: massimo 18 consecutive:
– le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
– le restanti alle scadenze 28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute le restanti rate invece saranno di pari importo
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Stralcio delle cartelle sino a 1.000 euro
Limitatamente ai carichi “rottamabili” sopra indicati è previsto l’annullamento automatico dei debiti che non risultano pagati all’1.1.23 se:
• affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 -31.12.2015
• di importo residuo fino a 1.000 euro
L’importo del debito residuo fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. Ne consegue che ai fini dell’annullamento non rileva l’importo complessivo della cartella ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno.

L’attività di assistenza e supporto offerta dallo Studio
Lo Studio è disponibile, su richiesta del cliente, a fornire completa assistenza in tutti i passaggi della procedura, dalla verifica dei carichi definibili sino alla predisposizione e trasmissione delle domande telematiche.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.


Novità sul contratto di prestazione occasionale

La legge di bilancio ha introdotto importanti modifiche alla normativa introdotta dal D.L n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017 relativa al contratto di prestazione occasionale potenziandone il suo utilizzo.
La prestazione occasionale è una situazione lavorativa non continuativa e che non comporta un vincolo di subordinazione. Può essere svolta liberamente secondo termini concordati e secondo alcuni limiti di importo annuale.
Riepiloghiamo di seguito le caratteristiche e i nuovi limiti:

Soggetti beneficiari
• Persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto di Famiglia;
• Aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato;
• Altri utilizzatori, nei limiti previsti al seguente paragrafo.

Non possono utilizzare tale contratto

• Datori di lavoro con più di 10 dipendenti (limite innalzato dalla Legge di Bilancio 2023);
• Datori di lavoro che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore;
• Imprese del settore agricolo;
• Imprese del settore edile e settori affini.

Misura minima del compenso

È prevista una misura minima oraria del compenso pari a 9 euro netti.
Sono inoltre interamente a carico dell’utilizzatore:
• la contribuzione alla gestione separata (33% del compenso)
• il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (3,5% del compenso)

Per un costo totale minimo di 12,41 euro per 1 ora di lavoro.
Il compenso giornaliero non può essere inferiore alla remunerazione di 4 ore lavorative e continuative.

Limiti di reddito

Sarà possibile concludere contratti di prestazione occasionale a condizione che nel corso di un anno civile:
• ciascun prestatore percepisca compensi di importo non superiore a 5.000 euro da parte della totalità degli utilizzatori;
• ciascun utilizzatore, eroghi compensi di importo non superiore a 10.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori (limite innalzato dalla Legge di Bilancio 2023);
• le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, non siano di importo superiore a 2.500 euro.

Il limite reddituale è riferito all’anno civile pertanto ogni anno sarà possibile riapplicare il contratto di prestazione occasionale salvo modifiche alla normativa vigente.

Comunicazione anticipata della prestazione

L’utilizzatore deve trasmettere, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, tramite la piattaforma informatica Inps, una dichiarazione contenente tutti i dati relativi alla prestazione (ad esempio luogo di svolgimento, data e ora di inizio e termine, compenso pattuito, etc.)
Modalità di pagamento della prestazione

Il prestatore sarà retribuito il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, direttamente dall’Inps.

L’utilizzatore dovrà periodicamente ricaricare il “portafoglio telematico”, versando le somme per finanziare l’erogazione del compenso e gli oneri di assicurazione sociale attraverso:
• il versamento con modello F24
• strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito


Bonus energetici: estensione al I° trimestre 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha esteso anche al primo trimestre dell’anno 2023, con modifica delle aliquote, i crediti d’imposta per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale.

Requisiti e modalità di calcolo delle agevolazioniRead More


Legge di Bilancio 2023: novità in materia di lavoro in pillole

Ecco le principali novità previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197) in materia di lavoro:

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito


Legge di Bilancio 2023: la definizione agevolata degli avvisi bonari

Con questa Circolare iniziamo l’analisi delle principali misure a sostegno del contribuente, contenute nella legge di bilancio 2023. La Legge 197/2022 introduce la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito di irregolarità per omessi/ritardati versamenti contestate dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’Iva, c.d.  “avvisi bonari”

Si ricorda che gli “avvisi bonari” emessi dall’Agenzia delle Entrate rappresentano un invito a fornire chiarimenti e/o a sanare le irregolarità riscontrate con il versamento dell’importo dovuto maggiorato della sanzione del 10%, al fine di  evitare la successiva iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale con applicazione di sanzioni più onerose pari al 30%.

La norma si articola in 3 diverse agevolazioni:

Definizione agevolata per la annualità 2019, 2020 e 2021

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% invece dell’ordinario 10%.

Le imposte, i contributi, gli interessi sono dovuti per intero. Fattispecie agevolabili:

– Comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di 30 giorni per il pagamento (90 giorni se ricevute dall’intermediario che ha inviato le dichiarazioni) non è ancora scaduto alla data del 1 gennaio 2023, anche se già recapitate.

– Comunicazioni di irregolarità che verranno recapitate dopo il 1 gennaio 2023.

Termini di pagamento Il pagamento può avvenire:

– In un’unica soluzione: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 in caso di avviso ricevuto dall’Intermediario)

– Dilazionato: fino a 20 rate trimestrali per qualsiasi importo da dilazionare.

Pagamento rateale In caso di opzione per il pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali:

  • la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni;
  • le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla data di pagamento della prima rata, maggiorate dell’interesse del 3,5%.

Definizione agevolata delle reateizzazioni in corso al 1 gennaio 2023 per qualsiasi periodo d’imposta

Le sanzioni relative alle Comunicazioni di irregolarità riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali alla data del 1 gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale, possono essere rideterminate in misura pari al 3% dell’imposta che residua dopo aver considerato i pagamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Le sanzioni già versate nella misura del 10%, anteriormente alla presente definizione agevolata, non sono rimborsabili. I piani rateali attualmente in corso relativi a debiti non superiore a euro 5.000, possono essere estesi  fino ad un massimo di 20 rate trimestrali come verrà di seguito indicato.

Estensione dei piani di rateizzazione a 20 rate trimestrali anche per importi non superiori a euro 5.000

Indipendentemente dall’importo del debito da versare il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Viene quindi modificata la normativa previgente che prevedeva, per importi non superiori a euro 5.000, la possibilità di rateizzare fino a ad un massimo di 8 rate.

Calcolo delle somme da pagare

Per i casi sopra indicati, la rideterminazione degli importi da versare con sanzioni ridotte, deve essere eseguita autonomamente dal contribuente che dovrà calcolare per ogni rata da versare con F24:

  • la quota capitale delle imposte/contributi maggiorata della sanzione del 3% indicando nel modello F24 il codice tributo 9001.
  • La quota interessi di rateazione al tasso del 3,5% annuo calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (indicato sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata, indicando nel modello F24 il codice tributo 9002.
  • L’omesso pagamento delle rate dovute comporta la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta e l’iscrizione a ruolo della sanzione in misura piena del 30%.

Lo Studio è a disposizione per effettuare il ricalcolo degli importi delle rate da versare e a predisporre i nuovi modelli F24 al costo di euro 30,00.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito


Assegno Unico Universale anno 2023

Con la Circolare n. 132/2022, l’Inps ha reso noto che dal prossimo 1° marzo 2023 l’Assegno Unico e Universale (AUU) verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda e con erogazione dell’importo minimo previsto. Tale automatismo non avrà efficacia se la domanda AUU è stata respintarevocata o è decaduta: in tal caso è necessario presentare una nuova domanda.

Permane tuttavia l’obbligo:

  1. di presentare il nuovo ISEE 2023 entro il 30/06/2023 per ottenere l’adeguamento dell’importo dell’assegno in base alla propria situazione reddituale familiare. Tale adeguamento decorrerà dal mese di Marzo con erogazione degli eventuali arretrati.

In assenza del modello ISEE 2023 l’assegno sarà corrisposto sulla base degli importi minimi previsti dalla normativa.

  1. di comunicare eventuali variazioni su circostanze sopravvenute rispetto a quanto dichiarato l’anno precedente:
  • nascita di figli;
  • variazioneinserimento condizione di disabilità del figlio
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
  1. di presentare domanda Assegno Unico per i NUOVI BENEFICIARI che non hanno mai fruito dell’assegno nel periodo 1/3/22-28/2/2023.

Decorrenza della misura L’Assegno Unico 2023 decorre dal 1° marzo 2023 fino al 28/02/2024 con erogazione mensile.

Figli per i quali spetta l’assegno

L’Assegno viene percepito per ogni figlio fino al 21°anno di età non compiuto. Il limite di età non viene applicato per i figli disabili.

Per i figli oltre il 21°anno si continueranno a percepire le detrazioni per figli a carico se spettanti.

I figli maggiorenni per i quali si richiede l’assegno devono possedere uno dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

  • frequenza di un percorso di formazione scolastica/professionale o di un corso universitario;
  • svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata (reddito < 8.000 € annui);
  • essere registrati quali soggetti disoccupati e in cerca di lavoro presso centri per l’impiego/agenzie;
  • svolgimento del servizio civile universale.

Importo spettante

L’importo erogato è determinato tenendo conto delle seguenti variabili:

  • situazione economica del nucleo familiare determinata sulla base dell’ISEE minori presentato nel 2023. In caso di mancata presentazione entro il 30/6/23 si avrà diritto alla misura minima dell’assegno;
  • numero ed età dei figli.

Tabella “base” degli importi mensili spettanti per variabili di reddito e età dei figli.

Importo ISEE MinorenniFiglio minorenneFiglio maggiorenne < 21 anni
Fino a 15.000 €17585
20.000 €15073
25.000 €12561
30.000 €10049
35.000 €7537
Oltre 40.000 € o mancata presentazione della dichiarazione ISEE5025

Gli importi base indicati nella tabella saranno maggiorati nei seguenti casi:

  • madri minori di 21 anni;
  • presenza di figli successivi al secondo;
  • presenza di figli disabili minori di 21 anni;
  • entrambi i genitori lavoratori.
  • presenza di figli di età inferiore all’anno.

Deducibilità

Fino alle soglie sopra indicate risultano deducibili fiscalmente al 100%.

Consultazione

Ricordiamo inoltre che lo STATO DELLA DOMANDA è consultabile dal contribuente nel portale Inps dedicato all’Assegno unico accedendo alla propria area riservata (tramite credenziali SPID, CIE o CNS) e cliccando sul menù “Consulta e gestisci le domande presentate”.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.


“Caro carburante” e Decreto Legge 5/2023

Al fine di dare sostegno ai lavoratori e contrastare gli effetti del cosiddetto “caro carburante”, il D.L n. 5 del 15/1/2023 ha introdotto la possibilità per le aziende (e non l’obbligo) di erogare a favore dei propri lavoratori dipendenti il seguente bonus esente da tassazione e contribuzione:

Bonus carburante

I datori di lavoro potranno acquistare i Buoni carburante sotto forma di carte prepagate elettroniche direttamente online, tramite portali specializzati o sui siti delle singole aziende venditrici.

  • Soggetti beneficiari

Lavoratori dipendenti: sono erogabili ad personam, quindi, possono essere consegnati solo ad alcuni dipendenti, in misura anche differenziata, senza necessariamente fare accordi sindacali o senza valutare gruppi omogenei di lavoratori.

  • Ammontare annuo

Entro il limite complessivo di € 3.000,00

Resta fermo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 27/E del 14/07/2022), ovvero che il plafond di € 200,00 del Bonus Carburante è aggiuntivo rispetto alla soglia di esenzione fissata dal comma 3, art.51 del TUIR prevista per l’erogazione di beni e servizi.

  • Deducibilità

Fino alle soglie sopra indicate risultano deducibili fiscalmente al 100%.

  • Tipologia di erogazione

Sono ricompresi tutti i tipi di carburanti (benzina, gasolio, metano…) e anche le ricariche per le auto elettriche.

Riassumiamo di seguito i limiti di esenzione dei Fringe Benefit a disposizione dei datori di lavoro per l’anno 2023:
–  Fino a € 258,23 in beni e servizi o rimborsi bollette
– Fino a € 200,00 in buoni carburante in aggiunta ai fringe benefit
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.


Decreto Aiuti Quater: limite dei fringe benefit innalzato a 3000 euro

Al fine di dare sostegno ai lavoratori e contrastare gli effetti del cosiddetto “caro bollette”, il Decreto Legge 176 del 18 novembre 2022 ha previsto un ulteriore innalzamento della soglia di esenzione contributiva e fiscale per i fringe benefit erogati dai datori di lavoro, da € 600,00 ad € 3.000,00 per l’anno 2022.

Modalità di erogazione

I datori di lavoro potranno riconoscere:
– Buoni spesa rappresentativi di beni e servizi (Es. carte prepagate per supermercati o centri commerciali, buoni carburante, etc.)
–  Beni ad uso promiscuo (Es. auto aziendale, telefono aziendale, PC aziendale, etc.)
– Somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale).

Requisiti richiesti per tale rimborso:
• Fornire documentazione che giustifichi la somma spesa (Es. bolletta o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
• Non è possibile rimborsare la medesima bolletta più volte
• Le spese devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che negli stessi abbiano stabilito o meno la residenza o domicilio
• La bolletta o fattura da rimborsare è valida anche se intestata a persona diversa dal dipendente purché sia intestata al coniuge o ai familiari o al locatore


Soggetti beneficiari

Ai lavoratori dipendenti e agli amministratori (ad personam)

Ammontare annuo

Entro il limite complessivo di € 3.000,00

Resta fermo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 27/E del 14/07/2022), ovvero che il plafond di € 200,00 del Bonus Carburante è aggiuntivo rispetto alla soglia di esenzione fissata dal comma 3, art.51 del TUIR prevista per l’erogazione di beni e servizi.

Riepilogo fringe benefit 2022

Riassumiamo di seguito i limiti di esenzione dei Fringe Benefit a disposizione dei datori di lavoro per l’anno 2022:
–  Fino a € 3.000,00 in beni e servizi o rimborsi bollette
– Fino a € 200,00 in buoni carburante in aggiunta ai fringe benefit
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.


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