Novità sul contratto di prestazione occasionale
La legge di bilancio ha introdotto importanti modifiche alla normativa introdotta dal D.L n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017 relativa al contratto di prestazione occasionale potenziandone il suo utilizzo.
La prestazione occasionale è una situazione lavorativa non continuativa e che non comporta un vincolo di subordinazione. Può essere svolta liberamente secondo termini concordati e secondo alcuni limiti di importo annuale.
Riepiloghiamo di seguito le caratteristiche e i nuovi limiti:
Soggetti beneficiari
• Persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto di Famiglia;
• Aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato;
• Altri utilizzatori, nei limiti previsti al seguente paragrafo.
Non possono utilizzare tale contratto
• Datori di lavoro con più di 10 dipendenti (limite innalzato dalla Legge di Bilancio 2023);
• Datori di lavoro che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore;
• Imprese del settore agricolo;
• Imprese del settore edile e settori affini.
Misura minima del compenso
È prevista una misura minima oraria del compenso pari a 9 euro netti.
Sono inoltre interamente a carico dell’utilizzatore:
• la contribuzione alla gestione separata (33% del compenso)
• il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (3,5% del compenso)
Il compenso giornaliero non può essere inferiore alla remunerazione di 4 ore lavorative e continuative.
Limiti di reddito
Sarà possibile concludere contratti di prestazione occasionale a condizione che nel corso di un anno civile:
• ciascun prestatore percepisca compensi di importo non superiore a 5.000 euro da parte della totalità degli utilizzatori;
• ciascun utilizzatore, eroghi compensi di importo non superiore a 10.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori (limite innalzato dalla Legge di Bilancio 2023);
• le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, non siano di importo superiore a 2.500 euro.
Il limite reddituale è riferito all’anno civile pertanto ogni anno sarà possibile riapplicare il contratto di prestazione occasionale salvo modifiche alla normativa vigente.
Comunicazione anticipata della prestazione
L’utilizzatore deve trasmettere, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, tramite la piattaforma informatica Inps, una dichiarazione contenente tutti i dati relativi alla prestazione (ad esempio luogo di svolgimento, data e ora di inizio e termine, compenso pattuito, etc.)
Modalità di pagamento della prestazione
Il prestatore sarà retribuito il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, direttamente dall’Inps.
L’utilizzatore dovrà periodicamente ricaricare il “portafoglio telematico”, versando le somme per finanziare l’erogazione del compenso e gli oneri di assicurazione sociale attraverso:
• il versamento con modello F24
• strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito

