Nuova pace fiscale: rottamazione “quater” e stralcio cartelle fino 1000 €

Con questo secondo approfondimento afferente la c.d. “pace fiscale” introdotta dalla Legge di Bilancio verranno esaminate nel dettaglio le misure relative alla nuova edizione della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione c.d. “rottamazione quater” e dello stralcio di alcune cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro.

Rottamazione quater: i vantaggi dell’agevolazione
La misura prevede la possibilità per il contribuente di ridurre i debiti relativi ad alcune cartelle esattoriali, versando unicamente:
– le somme dovute a titolo di capitale
– il rimborso spese per le procedure esecutive
– i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di:
– interessi iscritti a ruolo
– sanzioni collegate alla maggior imposta dovuta nell’atto
– interessi di mora
– aggio.

I carichi definibili
Tutti i ruoli relativi a:
• imposte dirette, Irap, Iva, tributi locali, contributi previdenziali
• affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati già da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada, è previsto che non sono da corrispondere SOLO le somme dovute a titolo di interessi.

Attenzione: non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito ma la data di esecutività del ruolo come riportato nella cartella.

I carichi NON definibili

– I carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
– I carichi relativi a:
• somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
• affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non abbiano provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Modalità e termine di presentazione della domanda

Entro il 30 aprile 2023 deve essere trasmessa la domanda esclusivamente in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Accedendo all’area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione con Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica è possibile consultare la situazione debitoria, e individuare i “carichi rottamabili”.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente una “Comunicazione” di:
– accoglimento della domanda contenente:
• l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
• la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
• i moduli di pagamento precompilati;
• le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
– eventuale diniego: con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione per i debiti “definibili”:
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda;
• il contribuente, non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Rateizzazioni già in essere
A partire dalla data di presentazione della domanda sono sospesi, sino al 31.7.2023, i termini di pagamento delle rate di rateizzazione in corso.

Modalità e termini di pagamento
Gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata possono essere versati:
• in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
• a rate: massimo 18 consecutive:
– le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
– le restanti alle scadenze 28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute le restanti rate invece saranno di pari importo
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Stralcio delle cartelle sino a 1.000 euro
Limitatamente ai carichi “rottamabili” sopra indicati è previsto l’annullamento automatico dei debiti che non risultano pagati all’1.1.23 se:
• affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 -31.12.2015
• di importo residuo fino a 1.000 euro
L’importo del debito residuo fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. Ne consegue che ai fini dell’annullamento non rileva l’importo complessivo della cartella ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno.

L’attività di assistenza e supporto offerta dallo Studio
Lo Studio è disponibile, su richiesta del cliente, a fornire completa assistenza in tutti i passaggi della procedura, dalla verifica dei carichi definibili sino alla predisposizione e trasmissione delle domande telematiche.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.


Novità sul contratto di prestazione occasionale

La legge di bilancio ha introdotto importanti modifiche alla normativa introdotta dal D.L n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017 relativa al contratto di prestazione occasionale potenziandone il suo utilizzo.
La prestazione occasionale è una situazione lavorativa non continuativa e che non comporta un vincolo di subordinazione. Può essere svolta liberamente secondo termini concordati e secondo alcuni limiti di importo annuale.
Riepiloghiamo di seguito le caratteristiche e i nuovi limiti:

Soggetti beneficiari
• Persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto di Famiglia;
• Aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato;
• Altri utilizzatori, nei limiti previsti al seguente paragrafo.

Non possono utilizzare tale contratto

• Datori di lavoro con più di 10 dipendenti (limite innalzato dalla Legge di Bilancio 2023);
• Datori di lavoro che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore;
• Imprese del settore agricolo;
• Imprese del settore edile e settori affini.

Misura minima del compenso

È prevista una misura minima oraria del compenso pari a 9 euro netti.
Sono inoltre interamente a carico dell’utilizzatore:
• la contribuzione alla gestione separata (33% del compenso)
• il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (3,5% del compenso)

Per un costo totale minimo di 12,41 euro per 1 ora di lavoro.
Il compenso giornaliero non può essere inferiore alla remunerazione di 4 ore lavorative e continuative.

Limiti di reddito

Sarà possibile concludere contratti di prestazione occasionale a condizione che nel corso di un anno civile:
• ciascun prestatore percepisca compensi di importo non superiore a 5.000 euro da parte della totalità degli utilizzatori;
• ciascun utilizzatore, eroghi compensi di importo non superiore a 10.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori (limite innalzato dalla Legge di Bilancio 2023);
• le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, non siano di importo superiore a 2.500 euro.

Il limite reddituale è riferito all’anno civile pertanto ogni anno sarà possibile riapplicare il contratto di prestazione occasionale salvo modifiche alla normativa vigente.

Comunicazione anticipata della prestazione

L’utilizzatore deve trasmettere, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, tramite la piattaforma informatica Inps, una dichiarazione contenente tutti i dati relativi alla prestazione (ad esempio luogo di svolgimento, data e ora di inizio e termine, compenso pattuito, etc.)
Modalità di pagamento della prestazione

Il prestatore sarà retribuito il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, direttamente dall’Inps.

L’utilizzatore dovrà periodicamente ricaricare il “portafoglio telematico”, versando le somme per finanziare l’erogazione del compenso e gli oneri di assicurazione sociale attraverso:
• il versamento con modello F24
• strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito


Bonus energetici: estensione al I° trimestre 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha esteso anche al primo trimestre dell’anno 2023, con modifica delle aliquote, i crediti d’imposta per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale.

Requisiti e modalità di calcolo delle agevolazioniRead More


Legge di Bilancio 2023: novità in materia di lavoro in pillole

Ecco le principali novità previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197) in materia di lavoro:

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito


Legge di Bilancio 2023: la definizione agevolata degli avvisi bonari

Con questa Circolare iniziamo l’analisi delle principali misure a sostegno del contribuente, contenute nella legge di bilancio 2023. La Legge 197/2022 introduce la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito di irregolarità per omessi/ritardati versamenti contestate dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’Iva, c.d.  “avvisi bonari”

Si ricorda che gli “avvisi bonari” emessi dall’Agenzia delle Entrate rappresentano un invito a fornire chiarimenti e/o a sanare le irregolarità riscontrate con il versamento dell’importo dovuto maggiorato della sanzione del 10%, al fine di  evitare la successiva iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale con applicazione di sanzioni più onerose pari al 30%.

La norma si articola in 3 diverse agevolazioni:

Definizione agevolata per la annualità 2019, 2020 e 2021

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% invece dell’ordinario 10%.

Le imposte, i contributi, gli interessi sono dovuti per intero. Fattispecie agevolabili:

– Comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di 30 giorni per il pagamento (90 giorni se ricevute dall’intermediario che ha inviato le dichiarazioni) non è ancora scaduto alla data del 1 gennaio 2023, anche se già recapitate.

– Comunicazioni di irregolarità che verranno recapitate dopo il 1 gennaio 2023.

Termini di pagamento Il pagamento può avvenire:

– In un’unica soluzione: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 in caso di avviso ricevuto dall’Intermediario)

– Dilazionato: fino a 20 rate trimestrali per qualsiasi importo da dilazionare.

Pagamento rateale In caso di opzione per il pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali:

  • la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni;
  • le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla data di pagamento della prima rata, maggiorate dell’interesse del 3,5%.

Definizione agevolata delle reateizzazioni in corso al 1 gennaio 2023 per qualsiasi periodo d’imposta

Le sanzioni relative alle Comunicazioni di irregolarità riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali alla data del 1 gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale, possono essere rideterminate in misura pari al 3% dell’imposta che residua dopo aver considerato i pagamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Le sanzioni già versate nella misura del 10%, anteriormente alla presente definizione agevolata, non sono rimborsabili. I piani rateali attualmente in corso relativi a debiti non superiore a euro 5.000, possono essere estesi  fino ad un massimo di 20 rate trimestrali come verrà di seguito indicato.

Estensione dei piani di rateizzazione a 20 rate trimestrali anche per importi non superiori a euro 5.000

Indipendentemente dall’importo del debito da versare il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Viene quindi modificata la normativa previgente che prevedeva, per importi non superiori a euro 5.000, la possibilità di rateizzare fino a ad un massimo di 8 rate.

Calcolo delle somme da pagare

Per i casi sopra indicati, la rideterminazione degli importi da versare con sanzioni ridotte, deve essere eseguita autonomamente dal contribuente che dovrà calcolare per ogni rata da versare con F24:

  • la quota capitale delle imposte/contributi maggiorata della sanzione del 3% indicando nel modello F24 il codice tributo 9001.
  • La quota interessi di rateazione al tasso del 3,5% annuo calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (indicato sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata, indicando nel modello F24 il codice tributo 9002.
  • L’omesso pagamento delle rate dovute comporta la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta e l’iscrizione a ruolo della sanzione in misura piena del 30%.

Lo Studio è a disposizione per effettuare il ricalcolo degli importi delle rate da versare e a predisporre i nuovi modelli F24 al costo di euro 30,00.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito


SOCIAL NETWORK