Dichiarazioni d’Intento – Novità 2022 per Fornitori e Esportatori

Dichiarazioni d’Intento – Novità 2022 per Fornitori e Esportatori

Tra le novità del 2022, ci sono una nuova serie di controlli, legati all’applicazione della legge 178 del 2020, che hanno lo scopo di scovare e interrompere le dichiarazioni d’intenti emesse dagli esportatori, ovvero dai soggetti che commerciano all’estero, considerati abitualmente “falsi”.

Modalità di controllo

Sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate finiranno infatti le analisi di rischio sui soggetti che vendono all’estero e che emetteranno dichiarazioni d’intento.

Il grado di rischio sarà influenzato dai seguenti fattori: anomalie relative alle dichiarazioni d’intento presentate, omessi versamenti fiscali, omessi adempimenti dichiarativi e criticità specifiche delle operazioni partecipanti al plafond.

L’Agenzia utilizzerà, ai fini del controllo, le informazioni presenti nelle dichiarazioni d’intento presentate e le incrocerà con le informazioni presenti nelle banche dati pubbliche e private.

Esito dei controlli

Il controllo potrà dare:

  • Esito irregolare Blocco della dichiarazione d’intento;
  • Esito regolare Possibilità di acquisto senza IVA.

In caso di esito irregolare la dichiarazione d’intento sarà invalidata.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà le eventualità irregolarità a mezzo PEC sia all’esportatore abituale che al fornitore.

All’esportatore abituale verrà comunicato il protocollo della dichiarazione d’intento  invalidata e le motivazioni dell’irregolarità.

Al fornitore saranno comunicati i dati identificativi dell’esportatore abituale irregolare e il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata.

Effetti dell’irregolarità

Esportatore abituale: invalidazione della dichiarazione presentata e inibizione all’emissione di nuove dichiarazioni d’intento.

L’inibizione alla trasmissione di nuove dichiarazioni comporterà la ricezione di una ricevuta di scarto per ogni nuova dichiarazione inviata.

Fornitore: scarto delle fatture elettroniche che contengono il protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

 Superamento dell’irregolarità

L’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla comunicazione di invalidazione della dichiarazione d’intento, indicherà l’Ufficio presso cui l’esportatore abituale potrà presentare la documentazione utile a rimuovere il blocco.

Nuovi obblighi per i fornitori

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiornato le informazioni obbligatorie da comunicare per le fatture non imponibili emesse nei confronti di esportatori abituali.

Campo 2.2.1.14 “Natura” – indicare il codice IVA N3.5 (“Non imponibili – a seguito di dichiarazione d’intento”) e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento telematica.

Campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” – indicare “INTENTO”

Campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” – inserire il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ o “/”

Campo 2.2.1.16.4 “RiferimentoData” – inserire la data della ricevuta telematica della dichiarazione d’intento rilasciata dall’Agenzia

La nuova modalità di compilazione delle F.E. permetterà all’Agenzia di scartare tutte le fatture elettroniche contenenti il protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento irregolare.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.


Obbligo comunicazione annuale lavoratori somministrati

Gentile Cliente,

come ogni anno, entro il 31 gennaio 2022 le Aziende che, nel corso dell’anno 2021, hanno  instaurato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro (agenzie interinali), devono  effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.

La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2021 e deve obbligatoriamente contenere:

• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti di somministrazione;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
N.B. la comunicazione non dovrà prevedere il nome del lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.

L’invio potrà avvenire tramite:

  • consegna,
  • raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • posta elettronica certificata (PEC).

E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
• sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti;
• sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

Restiamo a disposizione per chi volesse avvalersi del nostro studio per l’invio della suddetta comunicazione obbligatoria al costo di € 20,00 (in questo caso, la documentazione necessaria dovrà pervenirci entro il 27/01/2022).

In conclusione,  vi ricordiamo  che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) durante il periodo di utilizzo anche se l’omissione in questo caso non è sanzionata, in ogni caso vi raccomandiamo di comunicarci tempestivamente eventuali contratti di somministrazione in modo da poter procedere alla registrazione.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
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Assegno unico universale

Gentile Cliente,
in allegato trasmettiamo circolare relativa all’Assegno Unico Universale (AUU) per i figli a carico minori di 21 anni non compiuti, che entrerà in vigore a partire dal 01 marzo 2022.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
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Obbligo comunicazione lavoratori occasionali entro il 18.01.2022

Gentile Cliente,
in allegato trasmettiamo circolare relativa all’Obbligo di comunicazione lavoratori occasionali entro il 18.01.2022.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
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Obbligatoria versione 7.0 per registratori telematici

Gentile Cliente,
il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 228725 del 7/09/2021 (l’ultimo in ordine di tempo) ha disposto il rinvio al 1° gennaio 2022  dell’obbligo di adeguamento di tutti i registratori telematici che dovranno risultare allineati al tracciato di trasmissione dei corrispettivi versione 7.0.

Periodo di decorrenza
Il nuovo obbligo si applica a partire dal 1° gennaio 2022 visto che non sono intervenute ulteriori proroghe.

Verifica versione software R.T.
L’allineamento alla versione 7.0 richiesta dovrebbe essere già avvenuto visto che l’entrata in vigore è stata già prorogata più volte.
È comunque opportuno controllare il proprio registratore, poiché nell’ipotesi che il RT sia ancora configurato con il tracciato versione 6.0, a partire dal 1° gennaio 2022 risulterebbe impossibile ottemperare alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Sanzioni
Il mancato adeguamento del Registratore Telematico alla versione 7.0 del tracciato, che influirebbe solo sull’aspetto trasmissione (considerando che il documento commerciale venga comunque emesso e la relativa IVA correttamente liquidata), farà scattare la sanzione di cui all’articolo 11 comma 2- quinquies d.lgs. 471/1997, che prevede che se l’omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
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Nuovo limite all’utilizzo del contante

Gentile Cliente,
il “Collegato alla Legge di Bilancio 2020”, al fine di contrastare le operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, ha previsto il progressivo abbassamento della soglia all’utilizzo del contante da realizzarsi entro il 2022.
In particolare è stato introdotto un limite di € 1.999,99 fino al 31/12/2021, abbassato ulteriormente a € 999,99 a partire dal 01/01/2022.

Periodo di decorrenza
Il nuovo limite si applica a partire dal 1° gennaio 2022.

Nuova soglia
Il trasferimento in contanti sarà ammesso fino ad € 999,99.

ATTENZIONE: saranno vietati anche i pagamenti frazionati il cui importo complessivo sia superiore al nuovo limite.

Altre operazioni soggette al nuovo limite
Il limite di € 999,99 si applica anche alle seguenti operazioni:

  • donazioni e prestiti in contanti;
  • libretti di deposito bancari o postali al portatore;
  • titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Prelievi e versamenti in contanti
Si ricorda che le operazioni di prelievo e di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi e pertanto ad esse non si applica il limite di cui sopra.

Sanzioni
La sanzione minima per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 sarà pari a € 1.000.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
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Bonus terme

Il 1 luglio 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha attuato, tramite decreto, un nuovo incentivo denominato “Bonus Terme” istituito dall’art. 29 bis del D.l. 104 del 2020.
Il fine della misura è di sostenere l’acquisto dei servizi e prodotti termali da parte dei cittadini.

Soggetti interessati:
Ogni cittadino maggiorenne.

Condizioni
Il bonus prevede uno sconto pari al 100% del costo del servizio termale nel limite di € 200.
La misura non è soggetta né a limiti ISEE né a limiti legati al nucleo familiare e potrà essere richiesto una sola volta da ogni cittadino.

Modalità di prenotazione
Coloro che sono interessati al bonus terme devono effettuare la prenotazione esclusivamente presso gli enti termali accreditati i quali, a partire dal 8 Novembre, invieranno la domanda a Invitalia per conto dei cittadini che lo hanno richiesto.
I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili  (53 milioni di euro ), e dovranno essere utilizzati interamente entro 60 giorni.

Servizi prenotabili
Possono essere prenotati tutti i servizi offerti dalle strutture termali.
L’unico vincolo è che il servizio non sia a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o oggetto di altri benefici. Non sono agevolati i servizi di ristorazione.

L’elenco delle strutture è consultabile al seguente link: https://bonusterme.invitalia.it/terme-accreditate.html.

Treviolo, 05/11/2021                                                        

Cordiali saluti
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Bonus “prima casa” per i giovani under 36

Pubblichiamo la circolare relativa al Bonus “prima casa” per i giovani under 36.

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Cordiali saluti
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Informativa obbligo GREEN PASS

Con la presente comunichiamo che sebbene ad oggi non siano previsti obblighi di esibizione del Green Pass da parte dei clienti per l’accesso negli studi professionali riteniamo che sia utile che tutte le realtà aziendali implementino i presidi di contrasto al virus al fine di garantire e tutelare i propri dipendenti e pertanto
DAL 15 OTTOBRE 2021

PER APPUNTAMENTI NEI NOSTRI UFFICI, ESCLUSO RITIRO/CONSEGNA DOCUMENTI,
E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI

Siete invitati pertanto ad esibire il QR Code apposto sul Green Pass, in modalità cartacea o digitale al personale appositamente incaricato.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
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Prenotazione bonus pubblicità 2021 – seconda finestra

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge n. 106/2021, è stata prevista una seconda finestra per la prenotazione del Bonus Pubblicità 2021.

Dal 1° al 31 ottobre 2021 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021.

In ogni caso, per chi volesse modificare l’istanza già inviata, è possibile sostituire la prenotazione trasmessa a marzo inviandone una nuova a ottobre.

Si ricorda inoltre che, successivamente all’invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2022, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

Si rammenta che sono agevolabili, nella misura del 50% del loro ammontare, le spese sostenute per investimenti pubblicitari:

  • su giornali quotidiani e periodici, anche online;
  • su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

 ATTENZIONE: Si tratta di un credito d’imposta “teorico”, in quanto l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Qualora foste interessati a richiedere il credito d’imposta, siamo a disposizione per fornire ulteriori dettagli e a predisporre e inviare l’stanza. A tal fine vi chiediamo la compilazione del modulo allegato.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
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