Assegno unico universale 2024

Ricordiamo che dal prossimo 1° marzo 2024 l’Assegno Unico e Universale (AUU) verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda.
Tale automatismo non avrà efficacia se la domanda AUU è stata respintarevocata o è decaduta: in tal caso sarà necessario presentare una nuova istanza.

Permane tuttavia l’obbligo:

  1. di presentare il nuovo ISEE 2024 entro il 30/06/2024 per ottenere l’adeguamento dell’importo dell’assegno in base alla propria situazione reddituale familiare. Tale adeguamento decorrerà dal mese di marzo con erogazione degli eventuali arretrati.

In assenza del modello ISEE 2024 l’assegno sarà corrisposto sulla base degli importi minimi previsti dalla normativa.

  1. di comunicare eventuali variazioni su circostanze sopravvenute rispetto a quanto dichiarato l’anno precedente:
  • nascita di figli;
  • variazioneinserimento condizione di disabilità del figlio
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
  1. di presentare domanda Assegno Unico per i NUOVI BENEFICIARI che non hanno mai fruito dell’assegno nel periodo 1/3/23-28/2/2024.

Decorrenza della misura

L’Assegno Unico 2024 decorre dal 1° marzo 2024 fino al 28/02/2025 con erogazione mensile.

Figli per i quali spetta l’assegno

L’Assegno viene percepito per ogni figlio fino al 21°anno di età non compiuto.
Il limite di età non viene applicato per i figli disabili.

Per i figli oltre il 21°anno si continueranno a percepire le detrazioni per figli a carico se spettanti.

I figli maggiorenni per i quali si richiede l’assegno devono possedere uno dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

  • frequenza di un percorso di formazione scolastica/professionale o di un corso universitario;
  • svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata (reddito < 8.000 € annui);
  • essere registrati quali soggetti disoccupati e in cerca di lavoro presso centri per l’impiego/agenzie;
  • svolgimento del servizio civile universale.

Importo spettante

L’importo erogato è determinato tenendo conto delle seguenti variabili:

  • situazione economica del nucleo familiare riferita all’anno 2022 determinata sulla base dell’ISEE minori da presentare entro il 30/06/2024. In caso di mancata presentazione entro tale data si avrà diritto alla misura minima dell’assegno;
  • percentuale di rivalutazione a seguito dell’Inflazione (indice fornito da ISTAT)
  • numero ed età dei figli.

Calendario pagamenti periodo gennaio – giugno 2024

L’Inps, infine, ha comunicato le tempistiche  di erogazione del primo semestre, che sono:

  • 17,18,19 gennaio 2024
  • 16,19,20 febbraio 2024
  • 18, 19, 20 marzo 2024
  • 17,18,19 aprile 2024
  • 15,16,17 maggio2024
  • 17,18,19 giugno 2024

Consultazione

Ricordiamo inoltre che lo STATO DELLA DOMANDA è consultabile dal contribuente nel portale Inps dedicato all’Assegno unico accedendo alla propria area riservata (tramite credenziali SPID, CIE o CNS) e cliccando sul menù “Consulta e gestisci le domande presentate”.


Obbligo fatturazione elettronica per Regime Forfettario e Minimo da 2024

Il DL n. 36/2022 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti in regime dei minimi (art. 1 Legge n. 244/2007) e in regime forfettario (art. 1 Legge n. 190/2014).

L’obbligo si estende anche alla ricezione e conservazione sostitutiva delle fatture d’acquisto.

A partire dal 01.01.2024 l’obbligo sarà esteso a tutti i soggetti aderenti al regime dei minimi e al regime forfettario, a prescindere dal volume di ricavi realizzato nel 2023.

Termine ordinario per l’emissione delle fatture elettroniche

Si ricorda che il termine ordinario per l’emissione della fattura elettronica è il 12° giorno dall’effettuazione dell’operazione (giorno di consegna del bene o di pagamento della prestazione di servizi). Oltre tale scadenza trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs n. 471/97, che si riassumono di seguito:

  • dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati;
  • da € 250 a € 2.000 in caso di violazione non rilevante ai fini della determinazione del reddito.

Operazioni attive e passive con soggetti esteriRead More


Flat tax incrementale 2023

La Legge n. 197/2022 ha previsto, per il solo anno 2023, il cd. regime della flat tax incrementale, un regime agevolato (opzionale) riservato a imprese individuali e professionisti in base al quale una quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, è tassata con imposta sostitutiva del 15% in luogo delle ordinarie aliquote (da 23% a 43%).

Soggetti interessati

Il regime interessa i contribuenti persone fisiche:

  • che svolgono attività̀ d’impresa (imprenditori individuali);
  • che esercitano arti e professioni, sempre in forma individuale (professionisti);

che NON applicano il regime forfetario.

Reddito soggetto a flat tax

Per determinare la quota assoggettata a flat tax incrementale è necessario:

  1. individuare i redditi d’impresa/professionali dichiarati nel 2020, 2021 e 2022 al netto delle perdite compensate;
  2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020 – 2022;
  3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio
  4. decurtare tale importo del 5% a titolo di franchigia

N.B. : la quota di reddito agevolabile non può essere superiore a € 40.000

Alcune precisazioni:

  • l’agevolazione spetta anche a chi ha iniziato l’attività nel 2020 e 2021 mentre non spetta per chi ha iniziato nel 2022
  • il reddito dell’anno di inizio attività che ricade nel triennio di riferimento deve essere ragguagliato ai giorni di esercizio dell’attività
  • qualora il reddito più elevato del triennio risulti negativo, il reddito soggetto alla flat tax è quello del 2023 (nel limite di 40.000 Euro);
  • la presenza di eventuali altri redditi non modifica il calcolo della flat tax che riguarda solo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente.

Imposta sostitutiva del 15%

La quota di reddito “agevolata” (come sopra calcolato e fino al limite di  € 40.000) è tassata con un’ imposta sostitutiva del 15%

Esempi di calcolo

Per il contribuente che presenta la seguente situazione reddituale:

ANNOREDDITO
2020€ 10.000
2021€ 30.000
2022€ 25.000
2023€ 50.000

La verifica dell’applicazione della Flat tax richiede i seguenti passaggi:

  • Il reddito di riferimento, ossia quello più elevato del triennio (2020 -2022) risulta € 30.000
  • L’incremento di reddito è pari a € 20.000 (50.000-30.000)
  • L’ammontare della franchigia del 5%, è pari a € 1.500 (30.000 x 5%)
  • La flat tax incrementale del 15% si applica su un reddito di € 500 (20.000 – 1.500)
  • L’imposta sostitutiva sulla quota di reddito agevolata risulta pari a € 775
  • Il reddito residuo, pari a 31.500 Euro (50.000 – 18.500), è soggetto a Irpef e addizionali, in base agli scaglioni ordinari.

Il risparmio in termini di imposta lorda è pari a € 3.700 e può̀ essere così esemplificato:

Anno 2023Senza Flat taxCon Flat tax
Reddito imponibile Irpef a scaglioni€ 50.000€ 31.500
Reddito imponibile flat tax € 18.500
Imposte ordinarie a scaglioni€ 14.400€    7.925
Imposta flat tax €    2.775
Totale imposte€ 14.400€  10.700

NB. Il risparmio d’imposta è tanto maggiore quanto più alto è il reddito. Per redditi superiori a 50.000 euro, il risparmio è di 28 punti percentuali (da 43% a 15%) oltre alle addizionali regionale e comunale.

Valutazioni per l’anno 2023

Se si prevede di conseguire un reddito per il 2023 superiore a quello di riferimento (triennio 2020/2022), è possibile aumentare ulteriormente la quota di reddito soggetta a flat tax con i seguenti accorgimenti:

  • per i professionisti e le imprese individuali in contabilità̀ semplificata che adottano il regime di cassa pura, si consiglia l’anticipazione degli incassi al 2023 e la posticipazione dei pagamenti al 2024
  • per le imprese in contabilità semplificata per registrazione è possibile posticipare la registrazione delle fatture d’acquisto di fine 2023 nel 2024

N.B per le imprese in contabilità ordinaria l’applicazione del criterio di competenza non consente di modificare il reddito 2023.


Rinvio secondo acconto imposte erariali

Nell’ambito del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanzaria 2024”, pubblicato sulla G.U. 18.10.2023, n. 244, è stato disposto, limitatamente al 2023, il rinvio dal 30.11.2023 al 16.1.2024 del versamento della seconda rata dell’acconto 2023 delle imposte erariali, con la possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate mensili.

Soggetti interessatiRead More


Bonus colonnine per imprese e professionisti

Oltre al “Bonus colonnine domestiche”, Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto il “Bonus colonnine per imprese e professionisti”, che offre un contributo per le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021 per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione.

Soggetti beneficiari

a – Imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti:

  • sede in Italia;
  • iscritte al Registro delle imprese con posizione attiva;
  • iscritte presso INPS e INAIL e hanno una posizione contributiva regolare così come risultate dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non hanno ricevuto né richiesto altri contributi pubblici per le spese relative alla presente agevolazione.

b –  Professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

  • con un volume d’affari superiore al valore dell’infrastruttura di ricarica oggetto di agevolazione (per i soggetti in regime forfettario il limite di spesa è pari a euro 20.000);
  • non hanno ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • in regola con il versamento di contributi previdenziali e assistenziali;
  • in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non hanno ricevuto né richiesto altri contributi pubblici per le spese relative alla presente agevolazione.

Spese agevolabili e misura del credito d’imposta

Spese sostenute per:

  • l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica;
  • l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  • progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%);
  • costi per la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%).

Il contributo in conto capitale può essere concesso per un importo pari al 40% delle spese ammissibili, al netto iva, nel rispetto dei seguenti limiti:

– infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 Kw a 22Kw:

  • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 € per singolo dispositivo;
  • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina;

– infrastrutture di ricarica in corrente continua:

  • fino a 50 kW: 1.000 €/kW
  • da 50 a 100 kW: 50.000 €/kW per singola colonnina;
  • oltre 100kW: 75.000 € per singola colonnina.

Risorse disponibili

Le risorse stanziate per finanziare l’agevolazione in commento sono pari a:

  • 70 milioni di euro per spese sostenute da parte di imprese;
  • 8,75 milioni di euro per spese sostenute da parte di professionisti.

Ambito temporale

Il contributo spetta per le spese sostenute successivamente al 4.11.2021.

Presentazione della domanda

La prestazione della domanda dovrà essere effettuata online sul sito di Invitalia: www.invitalia.it  sezione “Colonnine di ricarica elettrica”.

La compilazione sarà possibile dal 26 ottobre 2023 mentre l’invio della domanda sarà invece possibile a partire dal 10 novembre 2023.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle 17.00 del 30 novembre 2023.

Alla domanda va allegato:

  • il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente;
  • per le domande di concessione presentate dai lavoratori autonomi l’ultima dichiarazione dei redditi inviata all’Agenzia delle Entrate nonché, relativamente ai soggetti che non adottano il regime forfettario, l’ultima dichiarazione IVA inviata all’Agenzia;
  • copia delle fatture elettroniche di tutte le spese oggetto di agevolazione;
  • copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD;
  • copia dell’estratto conto da cui risulti l’importo e la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
  • dichiarazioni liberatorie dei fornitori in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate dalla copia dei documenti d’identità dei dichiaranti, attestanti l’integrale pagamento delle spese oggetto di agevolazione, nonché, limitatamente alle spese relative all’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, lo stato “nuovo di fabbrica”;
  • dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata da un professionista / ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali ex DM n. 37/2008, completa di tutti gli allegati obbligatori;
  • relazione tecnica finale, redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 2 al citato DM n. 160797 contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e l’attestazione dell’effettivo e corretto funzionamento della/e infrastruttura/e di ricarica nonché dell’intervenuta connessione alla rete;
  • in caso di infrastruttura/e di ricarica installate sul suolo pubblico, idonei titoli abilitativi alla costruzione;
  • titoli comprovanti la piena disponibilità dell’area in cui sono collocate la/e infrastruttura/e di ricarica e l’impegno a mantenere la/e infrastruttura/e di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo.

La domanda e i relativi allegati vanno firmati digitalmente dal lavoratore autonomo, legale rappresentante del richiedente. 

Modalità di erogazione del contributo

In caso di esito positivo dell’istruttoria, entro i successivi 90 giorni viene notificato al beneficiario il Decreto di concessione.

Entro i successivi 90 giorni il Ministero provvede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul c/c indicato nella domanda.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.


Operativo il registro dei titolari effettivi

Con la presente richiamiamo l’attenzione su un nuovo adempimento, richiesto dalla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante l’obbligo della comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva da pubblicare nella sezione autonoma del Registro delle Imprese denominata “Registro dei titolari effettivi”.

Il “Registro dei titolari effettivi”

Si tratta di un’apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno sono annotate le informazioni relative alla persona fisica a cui è riconducibile la titolarità effettiva:

  • delle società di capitali: Spa, Srl e società cooperative
  • delle associazioni e fondazioni riconosciute
  • dei trust e istituti giuridici analoghi

Chi è il titolare effettivo?

E’ la persona fisica che possiede e controlla un’azienda ovvero ne risulta beneficiaria.

Criteri di individuazione del titolare effettivo

Il decreto 231/2007 antiriciclaggio agli art. 20 e 22 elenca i metodi per individuare il titolare effettivo da seguire nell’ordine sotto indicato:

  1. CRITERIO DI PROPRIETA’
  • proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale:
  • proprietà indiretta: titolarità detenuta tramite società controllate
  1. CRITERIO DEL CONTROLLO
  • maggioranza di voti esercitabile in assemblea ordinaria o voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
  • esistenza di vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante nella società
  1. CRITERIO RESIDUALE
  • titolare di poteri di rappresentanza

La comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva

Il primo “popolamento” del Registro avverrà mediante comunicazione alla CCIAA competente che dovrà essere effettuata: entro lunedì 11 dicembre 2023 (60gg dalla pubblicazione in GU del provvedimento attuativo).

Comunicazioni successive:

  • entro 30 giorni da eventuali variazioni;
  • entro 12 mesi dall’ultima comunicazione al fine di confermare le informazioni già presenti

Soggetti obbligati 

  • amministratori di società di capitali
  • soggetti a cui è attribuita la rappresentanza per fondazioni e associazioni

Modalità di effettuazione della comunicazione

La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente, anche mediante intermediario:

  • compilando il modello TE predisposto dal registro Imprese;
  • sottoscrivendo l’istanza con firma digitale dell’obbligato;
  • versando i diritti di segreteria pari a 30 euro.

Consultazione del registro

L’accesso ai dati sulla titolarità effettiva sarà riservato ai soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio e alle autorità pubbliche.

Sanzioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle Imprese è punita:

  • con sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032 in capo a ciascun soggetto obbligato
  • con sanzione ridotta a un terzo se il ritardo non è superiore a 30 giorni.

Trattamento integrativo speciale

L’Art. 39-bis del Decreto Lavoro (convertito in Legge n. 85/2023) ha introdotto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti impiegati nel settore turistico, ricettivo e termale.

Soggetti beneficiari

Lavoratori dipendenti del settore privato turistico, ricettivo e termale che nel periodo d’imposta 2022 abbiamo percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000.

Sono ricompresi ai fini del calcolo tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche da più datori di lavoro, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.

Misura del trattamento integrativo

Indennità pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per le ore di:

  • Lavoro notturno (lavoro prestato tra la mezzanotte e le cinque del mattino)
  • Lavoro straordinario nei giorni festivi (lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro in giorni festivi)

Erogate nel periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Modalità di erogazione

Il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro, sulla prima retribuzione utile, su richiesta del lavoratore che presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei requisiti sopra citati.

L’indennità percepita dal lavoratore NON concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento potrà essere erogato anche successivamente al 21 settembre 2023 ma comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro recupererà il credito maturato tramite compensazione nel modello F24.


Adeguamento Registratori Telematici entro il 02/10/2023

A seguito di quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 15943/2023, i registratori telematici di meno recente fabbricazione dovranno subire un nuovo aggiornamento per allinearsi alle specifiche tecniche giunte alla versione nr. 11.

Si rende pertanto necessario verificare che i propri RT supportino già le nuove “Specifiche tecniche RT – Versione 11” e in caso contrario provvedere all’aggiornamento entro il 02/10/2023.

Finalità dell’aggiornamento

L’aggiornamento alla versione 11 delle specifiche tecniche consentirà di:

– gestire la nuova lotteria istantanea dei corrispettivi (vedasi paragrafi seguenti);
– gestire le nuove funzionalità di comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ai 12 giorni (vedasi paragrafi seguenti).

Conseguenze del mancato aggiornamento

In caso di mancato aggiornamento alle nuove specifiche tecniche, l’apparecchio non sarà in grado di trasmettere correttamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

NB: si ricorda che la mancata trasmissione dei dati entro 12 giorni comporta una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, che può essere ridotta tramite ravvedimento operoso.

La nuova lotteria istantanea dei corrispettivi

La nuova lotteria istantanea dei corrispettivi non sostituisce, bensì affianca, la già operativa lotteria degli scontrini con estrazione premi differita.

A differenza di quanto accade con la lotteria “differita”, cui l’acquirente può partecipare solo previa richiesta all’esercente dell’apposito “codice lotteria”, nel caso della lotteria “istantanea” la partecipazione all’estrazione è automatica.

Sul documento commerciale verrà riportato un codice bidimensionale che rappresenta il “biglietto della lotteria istantanea”.

Tramite tale codice e un’apposita app di futuro rilascio, l’acquirente potrà verificare immediatamente l’eventuale vincita.

NB: come accade per la lotteria “differita”, anche per la lotteria “istantanea” la richiesta di inserimento del codice fiscale dell’acquirente nel documento commerciale per usufruire di detrazioni fiscali impedisce la partecipazione alle estrazioni.

La comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio superiore a 12 giorni

In caso di interruzione dell’attività superiore a 12 giorni (ad esempio per ferie, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo) è necessario effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per segnalare l’inizio del periodo di interruzione, tramite una delle seguenti modalità:

  1. impostando il Registratore Telematico in modalità “fuori servizio” con il codice 608;
  2. mediante il cassetto fiscale dell’impresa.

Credito d’imposta per l’aggiornamento del RT

A fronte delle spese sostenute per l’adeguamento dei Registratori Telematici, viene riconosciuto un credito d’imposta:

– pari alla spesa sostenuta;
– con un massimo di 50 euro per ciascun dispositivo;
– da utilizzare in compensazione con modello F24 tramite canale Entratel o Fisconline.

NB: Il credito può essere utilizzato solo fino ad esaurimento dei fondi stanziati a copertura della misura, pari a 80 milioni di euro.

Al fine di usufruire del credito d’imposta si richiede copia della fattura e della quietanza di pagamento.

Fermo l’invito a contattare il proprio Gestore del servizio per quanto concerne le questioni tecniche riguardanti i Registratori Telematici, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.


Le novità del decreto lavoro

Ecco le principali novità introdotte dal Decreto Lavoro (D.L. 04 maggio 2023, n. 48) in materia di lavoro e di natura previdenziale:

Incremento dell’esonero contributivo IVS c.d. “taglio del cuneo fiscale”

Dal 01.07.2023 e fino al 31.12.2023, l’attuale esonero contributivo della quota IVS dei lavoratori dipendenti è incrementato di 4 punti percentuali.

In termini pratici, la misura dell’esonero sarà pari al:

  • 6% a condizione che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo di 2.692,00 euro (dal 01.01.2023 al 30.06.2023 era del 2%);
  • 7% a condizione che la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo di 1.923,00 euro (dal 01.01.2023 al 30.06.2023 era del 3%).

Il nuovo incremento dell’esonero contributivo non avrà però effetti sulla tredicesima mensilità per la quale continueranno a trovare applicazione le riduzioni del 2% o del 3%.

Modifiche alla normativa dei contratti a termine

A seguito della modifica apportata all’art. 19 c. 1 del D.Lgs. 81/2015 vengono introdotte nuove misure per stipulare o rinnovare contratti di lavoro subordinato a termine con durata superiore a 12 mesi in presenza di una delle seguenti condizioni

  • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art.51 dello stesso D.Lgs.;
  • in assenza di regolamentazione nei contratti collettivi di cui all’art. 51 applicati in azienda e solo fino al 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori assenti.

Semplificazione degli obblighi informativi del datore di lavoro

L’obbligo informativo previsto dal D.Lgs. 104/2022 (c.d. “informativa trasparenza”) può essere validamente assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione aziendale che disciplina le informazioni per le seguenti materie:

  • durata del periodo di prova, se previsto;
  • diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  • procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e sua retribuzione, nonché a cambiamenti di turno;
  • se invece il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;  periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
  • enti e istituti che   ricevono   i   contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

A tal fine il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali (anche mediante pubblicazione sul sito web);

Si prevede inoltre, che il datore di lavoro sia tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.

Incentivi all’occupazione giovanile

A chi spetta?

Ai datori di lavoro privati che nel periodo dall’01.06.2023 e fino al 31.12.2023 assumono giovani che:

  • alla data dell’assunzione non abbiano compiuto 30 anni di età;
  • non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o formazione (NEET);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

In via alternativa ai precedenti requisiti, l’incentivo può essere fruito per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni purché venga rispettato uno dei seguenti elementi:

  • sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna.

In che misura?

È riconosciuto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per una durata di 12 mesi.

A quali condizioni?

L’incentivo spetta per le assunzioni con:

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;

Assunzioni agevolate per i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ex reddito di cittadinanza)

A chi spetta?

È riconosciuto ai datori di lavoro privati, che assumono o trasformano a tempo indeterminato i beneficiari dell’Assegno di inclusione.

In che misura?

È riconosciuto un esonero dal versamento:

  • del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda;
  • nel limite massimo di 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • per un periodo massimo di 12 mesi elevati a 24 nei casi di trasformazione da tempo determinato ad indeterminato.

In caso di assunzioni a tempo determinato o stagionale:

  • nella misura del 50% dei contributi;
  • nel limite massimo di 4.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro (elevati a 24 mesi se trasforma a tempo indeterminato).

Novità in materia di sicurezza sul lavoro

Il Decreto è intervenuto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando alcune modifiche in particolare:

  • il medico competente avrà, ad esempio tra gli altri, l’obbligo di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità;
  • estensione delle misure applicate nei cantieri mobili e temporanei per alcune categorie di lavoratori;
  • verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro;
  • formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e del datore di lavoro al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature professionali in modo idoneo e sicuro (in caso di inadempimento è prevista la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o di una ammenda da 2.500 a 6.400 euro).

Tutele assicurative in ambito scolastico

Viene istituito un Fondo per garantire un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, deceduti a seguito di infortuni avvenuti in occasione di attività formative successivamente all’01/01/2018.

Innalzamento della soglia dei fringe benefit periodo d’imposta 2023

Ricordiamo infine quanto già trattato nella circolare del 19/07/2023 che per tutto il 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit è innalzata a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR salvo future deroghe normative.

I figli sono considerati fiscalmente a carico (art. 12 co. 2 del TUIR) se:

  • Minori di 24 anni di età e un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
  • Maggiori di 24 anni di età e un reddito complessivo pari o inferiore a 2.840,51 euro.

Bonus carburante

Resta ferma anche per l’anno 2023 la possibilità per i datori di lavoro di erogare ad personam ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante sotto forma di carte prepagate elettroniche nel limite di € 200,00 esenti fiscalmente ma assoggettati a contribuzione.

Il Bonus carburante è aggiuntivo rispetto alla soglia di esenzione prevista per i fringe benefit.

SINTESI FRINGE BENEFIT 2023
Erogazione di beni, servizi o rimborso spese utenze domestichePer dipendenti e amministratoriFino a 3.000,00 € per chi ha figli a caricoFino a 258,23 € per tutti gli altri
Bonus CarburanteSolo per i lavoratori dipendentiFino a 200,00 € fiscalmente esenteSoggetto a contributi Inps

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito


Le novità in materia di Fringe Benefit

Innalzamento della soglia dei fringe benefit periodo d’imposta 2023Read More


SOCIAL NETWORK