Trattamento integrativo speciale
L’Art. 39-bis del Decreto Lavoro (convertito in Legge n. 85/2023) ha introdotto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti impiegati nel settore turistico, ricettivo e termale.
Soggetti beneficiari
Lavoratori dipendenti del settore privato turistico, ricettivo e termale che nel periodo d’imposta 2022 abbiamo percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000.
Sono ricompresi ai fini del calcolo tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche da più datori di lavoro, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.
Misura del trattamento integrativo
Indennità pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per le ore di:
- Lavoro notturno (lavoro prestato tra la mezzanotte e le cinque del mattino)
- Lavoro straordinario nei giorni festivi (lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro in giorni festivi)
Erogate nel periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.
Modalità di erogazione
Il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro, sulla prima retribuzione utile, su richiesta del lavoratore che presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei requisiti sopra citati.
L’indennità percepita dal lavoratore NON concorre alla formazione del reddito.
Il trattamento potrà essere erogato anche successivamente al 21 settembre 2023 ma comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro recupererà il credito maturato tramite compensazione nel modello F24.

