Innalzamento della soglia dei fringe benefit periodo d’imposta 2023

Con Legge 3 luglio 2023, n. 85 è stato confermato per tutto il 2023 l’innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit fino a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’esenzione di tali somme dal reddito imponibile è applicabile anche ai fini contributivi Inps.

Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR salvo future deroghe normative.

A chi spetta?

  • Titolari di reddito di lavori dipendente;
  • Titolari di redditi assimilati (co.co.co, amministratori di società)

È possibile erogare il Fringe Benefit “ad personam”, senza necessità di preventivi accordi aziendali o l’obbligo di corrisponderlo a tutti i dipendenti.

Cosa si intende con figli fiscalmente a carico?

I figli sono considerati fiscalmente a carico (art. 12 co. 2 del TUIR) se:

  • Minori di 24 anni di età e un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
  • Maggiori di 24 anni di età e un reddito complessivo pari o inferiore a 2.840,51 euro.

Per i figli che compiono 24 anni nell’anno 2023 la soglia di reddito da considerare è di 4.000,00 euro a prescindere dal giorno e mese del compleanno.

Quali erogazioni rientrano nei limiti dei Fringe Benefit?

Rientrano nella soglia di 3.000,00:

  • Qualsiasi bene ceduto/servizio prestato (es. buoni spesa, carburante ecc);
  • le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico integrato, all’energia elettrica e al gas naturale.

Quali condizioni sono richieste?

Al fine dell’applicazione dell’esenzione in oggetto:

  • I datori di lavoro sono tenuti a darne preventiva comunicazione alle RSU/RSA (Rappresentanza Sindacale Unitaria / Aziendale) qualora presenti in azienda;
  • Il lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro la dichiarazione di avente diritto (scarica qui)  con l’indicazione del codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.
  • Qualora si optasse per il rimborso delle utenze domestiche il lavoratore deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute (scarica qui) per le utenze e di non aver richiesto il contributo per le medesime ad altro datore di lavoro.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito