Con la presente richiamiamo l’attenzione su un nuovo adempimento, richiesto dalla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante l’obbligo della comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva da pubblicare nella sezione autonoma del Registro delle Imprese denominata “Registro dei titolari effettivi”.

Il “Registro dei titolari effettivi”

Si tratta di un’apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno sono annotate le informazioni relative alla persona fisica a cui è riconducibile la titolarità effettiva:

  • delle società di capitali: Spa, Srl e società cooperative
  • delle associazioni e fondazioni riconosciute
  • dei trust e istituti giuridici analoghi

Chi è il titolare effettivo?

E’ la persona fisica che possiede e controlla un’azienda ovvero ne risulta beneficiaria.

Criteri di individuazione del titolare effettivo

Il decreto 231/2007 antiriciclaggio agli art. 20 e 22 elenca i metodi per individuare il titolare effettivo da seguire nell’ordine sotto indicato:

  1. CRITERIO DI PROPRIETA’
  • proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale:
  • proprietà indiretta: titolarità detenuta tramite società controllate
  1. CRITERIO DEL CONTROLLO
  • maggioranza di voti esercitabile in assemblea ordinaria o voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
  • esistenza di vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante nella società
  1. CRITERIO RESIDUALE
  • titolare di poteri di rappresentanza

La comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva

Il primo “popolamento” del Registro avverrà mediante comunicazione alla CCIAA competente che dovrà essere effettuata: entro lunedì 11 dicembre 2023 (60gg dalla pubblicazione in GU del provvedimento attuativo).

Comunicazioni successive:

  • entro 30 giorni da eventuali variazioni;
  • entro 12 mesi dall’ultima comunicazione al fine di confermare le informazioni già presenti

Soggetti obbligati 

  • amministratori di società di capitali
  • soggetti a cui è attribuita la rappresentanza per fondazioni e associazioni

Modalità di effettuazione della comunicazione

La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente, anche mediante intermediario:

  • compilando il modello TE predisposto dal registro Imprese;
  • sottoscrivendo l’istanza con firma digitale dell’obbligato;
  • versando i diritti di segreteria pari a 30 euro.

Consultazione del registro

L’accesso ai dati sulla titolarità effettiva sarà riservato ai soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio e alle autorità pubbliche.

Sanzioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle Imprese è punita:

  • con sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032 in capo a ciascun soggetto obbligato
  • con sanzione ridotta a un terzo se il ritardo non è superiore a 30 giorni.