Assegno Unico Universale anno 2023
Con la Circolare n. 132/2022, l’Inps ha reso noto che dal prossimo 1° marzo 2023 l’Assegno Unico e Universale (AUU) verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda e con erogazione dell’importo minimo previsto. Tale automatismo non avrà efficacia se la domanda AUU è stata respintarevocata o è decaduta: in tal caso è necessario presentare una nuova domanda.
Permane tuttavia l’obbligo:
- di presentare il nuovo ISEE 2023 entro il 30/06/2023 per ottenere l’adeguamento dell’importo dell’assegno in base alla propria situazione reddituale familiare. Tale adeguamento decorrerà dal mese di Marzo con erogazione degli eventuali arretrati.
In assenza del modello ISEE 2023 l’assegno sarà corrisposto sulla base degli importi minimi previsti dalla normativa.
- di comunicare eventuali variazioni su circostanze sopravvenute rispetto a quanto dichiarato l’anno precedente:
- nascita di figli;
- variazioneinserimento condizione di disabilità del figlio
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
- di presentare domanda Assegno Unico per i NUOVI BENEFICIARI che non hanno mai fruito dell’assegno nel periodo 1/3/22-28/2/2023.
Decorrenza della misura L’Assegno Unico 2023 decorre dal 1° marzo 2023 fino al 28/02/2024 con erogazione mensile.
Figli per i quali spetta l’assegno
L’Assegno viene percepito per ogni figlio fino al 21°anno di età non compiuto. Il limite di età non viene applicato per i figli disabili.
Per i figli oltre il 21°anno si continueranno a percepire le detrazioni per figli a carico se spettanti.
I figli maggiorenni per i quali si richiede l’assegno devono possedere uno dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
- frequenza di un percorso di formazione scolastica/professionale o di un corso universitario;
- svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata (reddito < 8.000 € annui);
- essere registrati quali soggetti disoccupati e in cerca di lavoro presso centri per l’impiego/agenzie;
- svolgimento del servizio civile universale.
Importo spettante
L’importo erogato è determinato tenendo conto delle seguenti variabili:
- situazione economica del nucleo familiare determinata sulla base dell’ISEE minori presentato nel 2023. In caso di mancata presentazione entro il 30/6/23 si avrà diritto alla misura minima dell’assegno;
- numero ed età dei figli.
Tabella “base” degli importi mensili spettanti per variabili di reddito e età dei figli.
| Importo ISEE Minorenni | Figlio minorenne | Figlio maggiorenne < 21 anni |
| Fino a 15.000 € | 175 | 85 |
| 20.000 € | 150 | 73 |
| 25.000 € | 125 | 61 |
| 30.000 € | 100 | 49 |
| 35.000 € | 75 | 37 |
| Oltre 40.000 € o mancata presentazione della dichiarazione ISEE | 50 | 25 |
Gli importi base indicati nella tabella saranno maggiorati nei seguenti casi:
- madri minori di 21 anni;
- presenza di figli successivi al secondo;
- presenza di figli disabili minori di 21 anni;
- entrambi i genitori lavoratori.
- presenza di figli di età inferiore all’anno.
Deducibilità
Fino alle soglie sopra indicate risultano deducibili fiscalmente al 100%.
Consultazione
Ricordiamo inoltre che lo STATO DELLA DOMANDA è consultabile dal contribuente nel portale Inps dedicato all’Assegno unico accedendo alla propria area riservata (tramite credenziali SPID, CIE o CNS) e cliccando sul menù “Consulta e gestisci le domande presentate”.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.

