Interventi welfare 2022
Il valore dei buoni/vouchers telematici o cartacei rappresentativi di beni e servizi per l’anno 2022 incontra un limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di euro 258,23.
In base all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23 annuo.
In deroga e per effetto di quanto previsto all’art. 112 del D.L. n. 104/2020, c.d. «Decreto Agosto», per il periodo d’imposta 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è stato elevato ad euro 516,46 anno.
Al momento, tale disposizione di favore non risulta prorogata per il corrente anno 2022.
Di conseguenza, è tornato vigente l’originario limite di euro 258,23 annui.
Si evidenzia che, se il valore è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Bonus carburante 2022
Il DL 21 marzo 2022 n. 21 ha introdotto un “Bonus carburante” a favore dei dipendenti.

Nello specifico:
il bonus consiste nella cessione di buoni benzina o analoghi titoli ceduti ad uso gratuito per l’acquisto di carburante nel limite di 200 euro anno per lavoratore;
lo stesso non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e si aggiunge al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit sopra indicato di € 258,23 (art. 51 c 3 del TUIR);
è riconosciuto temporaneamente solo per il 2022;
sembra che possa essere riconosciuto anche ad un solo dipendente, non essendo espressamente richiesto che l’erogazione liberale venga concessa alla generalità o a categorie di dipendenti; si rimane comunque in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.