Il DL n. 36/2022 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti in regime dei minimi (art. 1 Legge n. 244/2007) e in regime forfettario (art. 1 Legge n. 190/2014).

L’obbligo si estende anche alla ricezione e conservazione sostitutiva delle fatture d’acquisto.

A partire dal 01.01.2024 l’obbligo sarà esteso a tutti i soggetti aderenti al regime dei minimi e al regime forfettario, a prescindere dal volume di ricavi realizzato nel 2023.

Termine ordinario per l’emissione delle fatture elettroniche

Si ricorda che il termine ordinario per l’emissione della fattura elettronica è il 12° giorno dall’effettuazione dell’operazione (giorno di consegna del bene o di pagamento della prestazione di servizi). Oltre tale scadenza trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs n. 471/97, che si riassumono di seguito:

  • dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati;
  • da € 250 a € 2.000 in caso di violazione non rilevante ai fini della determinazione del reddito.

Operazioni attive e passive con soggetti esteri

I soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica saranno inoltre tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con l’estero.

Tali soggetti saranno tenuti all’emissione di:

  • fattura elettronica per le operazioni effettuate verso soggetti passivi non residenti;
  • autofattura per le operazioni ricevute da soggetti passivi non residenti.