Patente a crediti in edilizia
Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56) ha introdotto il nuovo sistema, comunemente denominato “Patente a crediti”, abilitante per l’esercizio delle attività economiche, per il momento solo per gli operatori del settore dell’edilizia, con l’obiettivo di rafforzare le tutele in materia di lavoro e mirate ai settori con maggiore rischiosità in termini d’infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
Entrata in vigore
Dal 1° ottobre 2024, i soggetti interessati dovranno già essere in possesso della patente per svolgere l’attività lavorativa in cantiere.
Campo di applicazione
- Nei cantieri temporanei o mobili;
- È obbligatoria sia per le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) che per i lavoratori autonomi (es: ditta individuale senza dipendenti) di qualsiasi settore* che intendono operare all’interno di tali cantieri anche se con sede in paesi dell’Unione Europea o extra Ue.
* L’obbligo di possesso della patente riguarderà non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori e simili.
Casi di esclusione
- Imprese e lavoratori autonomi che effettuano solo prestazioni di natura intellettuali e mere forniture (se c’è anche la posa NON opera l’esclusione);
- Imprese che sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore a III.
Requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti
- Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro; (attestati di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza)
- Possesso del DURC in corso di validità;
- Possesso del DVR e DUVRI nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);
- Avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Rilascio della patente
La patente a crediti verrà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro previa presentazione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti. La richiesta può essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un suo delegato.
Informazioni sulla patente
Per ciascuna patente sono disponibili sul portale le seguenti informazioni:
- Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio attribuito al momento del rilascio;
- Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- Eventuali provvedimenti di sospensione della patente;
- Eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti.
Struttura dei crediti
- Crediti base: al momento del rilascio della patente vengono attribuiti 30 crediti;
- Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente – in base alla data di iscrizione del soggetto alla CCIAA e secondo la tabella annessa al decreto attuativo – incrementabili di ulteriori 20 attribuiti dopo il rilascio in caso di mancata decurtazione nel tempo del punteggio per le violazioni;
- Ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo: per attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Decurtazione dei crediti
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:
- decurtazione di 20 crediti: infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Numero minimo di crediti per operare e recupero
- 15 crediti minimi per operare;
- Previsto il recupero fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione e valutazione da parte di un’apposita Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
La verifica riguarderà l’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
Sanzioni
Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:
- una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
- esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
La sanzione amministrativa non è regolarizzabile attraverso la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del d.lgs. n. 81/2008.
Infine, l’assenza dei requisiti abilitanti (patente a crediti o attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III) potrà rilevare anche ai fini dell’applicazione della sanzione in capo al committente o responsabile dei lavori.
Sospensione cautelare del cantiere
La normativa attuale prevede due tipi di sospensione della patente a crediti:
- obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente;
- possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio che determini inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
Il provvedimento sarà adottato dall’INL il quale verificherà, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si sarà verificata la violazione.
In ogni caso, resta in vigore la possibilità per l’INL di esprimere una diversa e motivata valutazione fondata sull’assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori in considerazione dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che, a tutt’oggi, si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro.
Estensione della patente a crediti ad altri settori produttivi
Il Ministero del Lavoro ha espresso la possibilità che tale strumento di qualificazione delle imprese possa essere esteso anche ad altri settori dopo una prima fase di applicazione nel settore edile.
Conclusioni
Sebbene le imprese vedano il sistema come un ulteriore appesantimento burocratico, l’introduzione della patente a punti potrebbe promuovere di fatto un approccio più responsabile e trasparente basato su:
- miglioramento della sicurezza: riduzione degli infortuni sul lavoro e miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri.
- maggiore trasparenza: una gestione più trasparente e corretta delle attività amministrative e fiscali (ad esempio DURC e DURF).
- pene più severe: oltre ai punti, l’irrogazione di sanzioni amministrative rilevanti dovrebbe scoraggiare comportamenti scorretti e promuovere quelli virtuosi.
La previsione dell’entrata in vigore dal 1° ottobre 2024 potrà essere mantenuta solo a condizione che il Decreto attuativo della norma venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre oltre all’emanazione delle relative Circolari operative. Tuttavia consigliamo di agire fin da subito per acquisire la documentazione e conseguire i requisiti minimi necessari per certificare il diritto alla patente elencati nella presente circolare.

