Il Decreto legislativo n. 13 del 12/2/2024 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto: il concordato preventivo biennale Vediamo di seguito di che cosa si tratta e chi potrà aderire a questa nuova modalità di tassazione.

Premessa  Il concordato preventivo biennale è sostanzialmente un accordo che interessa lavoratori autonomi e piccole imprese e che consentirà di stabilire in anticipo il reddito e le imposte da pagare per un periodo di 2 anni (biennio concordatario 2024-2025). Si tratta di un nuovo approccio fiscale che intende promuovere la collaborazione tra fisco e partite IVA.

Il sistema ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF/IRES e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025.

In sostanza, per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’imposizione fiscale rimarrà invariata fino al 2025. Eventuali variazioni nei redditi, superiori o inferiori a quelli oggetto del concordato, saranno considerate irrilevanti.

Soggetti ammessi L’accesso al concordato preventivo biennale è previsto:

  • per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che per il periodo d’imposta 2023 applicano gli ISA (ricavi inferiori a € 5.164.569 che non presentano una causa di esclusione);
  • per i contribuenti in regime forfetario;
  • in assenza, per il periodo d’imposta 2023, di debiti tributari/contributivi d’importo pari o superiore a € 5.000 alla data del 31 ottobre 2024 (compreso interessi e sanzioni) senza considerare quelli oggetto di sospensione o rateazione.

Periodi d’imposta interessati

In via sperimentale:

  • per il biennio 2024 – 2025
  • per i soggetti in regime forfettario solo per l’anno 2024

a regime per gli anni successivi

Effetti del concordato

L’accettazione della proposta comporta:

  • l’impegno a dichiarare gli importi “concordati” nella dichiarazione dei redditi
  • il pagamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP (se dovuta) e dei contributi previdenziali derivanti dal reddito concordato;
  • in presenza di maggiori redditi “caratteristici” effettivi: l’eccedenza non sarà tassabile
  • in presenza di minori redditi “caratteristici” effettivi: si dovranno comunque pagare le imposte sul reddito concordato;
  • Nessun vantaggio in termini di semplificazione degli adempimenti contabili e dichiarativi e l’applicazione delle norme ordinarie in materia di IVA, comprese quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

Regime premiale

In seguito all’adesione, per il biennio di efficacia del concordato:

  • Sono automaticamente riconosciuti i c.d. benefici premiali ISA:
  1. Esonero dell’apposizione del visto di conformità per compensare crediti IVA per importi superiori a € 70.000 e crediti imposte dirette e Irap superiori a € 50.000;
  2. Esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70mia euro annui;
  3. Esclusione della disciplina per le società di comodo;
  4. Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini IVA/redditi/Irap.
  • Non sarà applicabile alcun tipo di accertamento induttivo e presuntivo al reddito d’impresa/professionale. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

N.B.: L’Agenzia della Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza programmeranno l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadano.

Elementi reddituali esclusi dalla proposta

La proposta:

  • Riguarda esclusivamente il reddito “caratteristico” d’impresa o professionale
  • Componenti non considerati nel reddito concordato:
    • Plusvalenze e minusvalenze (anche per i redditi di lavoro autonomo);
    • Sopravvenienze attive e passive;
    • Redditi di partecipazioni a società di persone o Ires (es. dividendi)

costituiranno una variazione positiva o negativa del reddito concordato.

In ogni caso il reddito minimo da dichiarare è di € 2000 (da suddividere nel caso tra i soci/associati) mentre sono ordinariamente scomputabili le perdite fiscali dei periodi d’imposta precedenti.

Aspetti procedurali  La proposta di concordato preventivo biennale viene formulata utilizzando il software “IL TUO ISA 2024 CBP” messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel quale dovranno essere indicati, oltre ai consueti dati necessari alla compilazione del relativo ISA (Indice di affidabilità fiscale) per il periodo d’imposta 2023, anche i dati richiesti dal nuovo modello CPB.

Il reddito proposto viene costruito partendo dalle risultanze degli ISA applicando diverse rivalutazioni, che spaziano:

  • dall’adeguamento per raggiungere il punteggio ISA pari a 10,
  • all’utilizzo di ulteriori meccanismi di rivalutazione legati:
  • alle caratteristiche del settore in cui il contribuente opera;
  • alla sua storia reddituale degli ultimi tre anni;
  • alle proiezioni macro economiche legate alla crescita stimata del PIL per il 2024 (0,6%) e per il 2025 (1%).

In pratica, maggiore sarà la distanza del reddito dichiarato dal livello massimo di affidabilità fiscale (ISA pari A 10) maggiore sarà la richiesta di reddito concordato e pertanto, al fine di ottenere (ed eventualmente accettare) una proposta esatta è necessario disporre dei dati ISA attendibili.

Anche i contribuenti che raggiungono il punteggio ISA pari a 10 si ritroveranno con una proposta di reddito concordato per il 2024 e per il 2025 al rialzo, seppur per importi modesti, per effetto delle rivalutazioni legate alle stime di crescita economica del Paese.

Per rendere più attrattiva l’adesione al concordato per il periodo di imposta 2024, il maggior reddito sarà fiscalmente dimezzato, per poi essere considerato in misura piena nel periodo 2025.

L’adesione alla proposta di concordato avviene all’interno del nuovo modello CBP allegato al modello UNICO2024 da inviare entro il prossimo 31 ottobre 2024.

In caso di società, l’accettazione della proposta vincola anche i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.

Versamento degli acconti L’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Per l’anno 2024:

  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie,
  • la seconda rata è determinata dalla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Cessazione del concordato biennale Il concordato cessa di avere efficacia in caso di:

  • modifica dell’attività svolta nel biennio concordatario;
  • cessazione dell’attività;
  • presenza di circostanze eccezionali individuate in un apposito decreto (es. per eventi calamitosi) che conducono a produrre minori redditi effettivi nella misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto del concordato;
  • comunicazione infedele dei dati ISA tali da determinare un maggior reddito oggetto di concordato maggiore al 30%;
  • omesso pagamento delle imposte derivanti dal reddito concordato.

Rinnovo del concordato Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e qualora foste interessati a incaricarci alla compilazione della modulistica che consente il calcolo della proposta di reddito concordato per gli anni 2024/2025, preghiamo di restituire allo Studio il modulo qui riportato compilato e firmato.