Congedo di paternità e congedo parentale: cosa cambia dal 13 agosto 2022
D.Lgs 105/2022 13/08/2022
Il D.lgs 105/2022 introduce dal 13 agosto 2022 nuove disposizioni in materia di congedo di paternità e congedo parentale, ed esattamente:
Congedo parentale:
- Durata complessiva del congedo facoltativo in caso di unico genitore: 11 mesi
- Durata complessiva massima del congedo facoltativo in caso di due genitori: 9 mesi:
3 mesi per ciascun genitore (6 mesi)
entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo della durata complessiva di 3 mesi
- L’età del bambino entro cui si può fruire dell’indennità del 30% sale a 12 anni (e non più fino al sesto anno)
Congedo di paternità:
- 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo di paternità obbligatori per la nascita di un figlio
- Retribuiti al 100% a carico Inps
- Fruibili dai 2 mesi precedenti al parto, ai 5 mesi successivi al parto
- Il padre deve fare richiesta scritta al datore di lavoro per fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile
- In caso di parto plurimo i giorni diventano 20

