D.Lgs 105/2022 13/08/2022

Il D.lgs 105/2022 introduce dal 13 agosto 2022 nuove disposizioni in materia di congedo di paternità e congedo parentale, ed esattamente:

Congedo parentale:

  • Durata complessiva del congedo facoltativo in caso di unico genitore: 11 mesi
  • Durata complessiva massima del congedo facoltativo in caso di due genitori: 9 mesi:

     3 mesi per ciascun genitore (6 mesi)

     entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo della durata complessiva di 3 mesi

  • L’età del bambino entro cui si può fruire dell’indennità del 30% sale a 12 anni (e non più fino al sesto anno)

Congedo di paternità:

  • 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo di paternità obbligatori per la nascita di un figlio
  • Retribuiti al 100% a carico Inps
  • Fruibili dai 2 mesi precedenti al parto, ai 5 mesi successivi al parto
  • Il padre deve fare richiesta scritta al datore di lavoro per fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile
  • In caso di parto plurimo i giorni diventano 20