Decreto aiuti ter: ulteriori misure a sostegno dei lavoratori
Il Decreto Aiuti ter prevede ulteriori disposizioni che hanno il fine di dare sostegno ai lavoratori dipendenti e non, mediante l’intervento dei propri datori di lavoro o delle casse previdenziali di competenza.
A chi spetta:
• lavoratori dipendenti, esclusi quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari di trattamenti pensionistici o appartenenti a nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza;
• lavoratori domestici già beneficiari della indennità 200 € prevista dal precedente decreto aiuti, che abbiano uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
• soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, in essere al 1° ottobre 2022, con reddito fiscale, per l’anno 2021, non superiore a 20.000 euro;
• Percettori Naspi e Dis-Coll e disoccupazione agricola (di competenza 2021);
• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca in essere alla data di entrata in vigore del decreto aiuti ter, e che sono iscritti alla Gestione separata con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
• lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
• collaboratori sportivi;
• lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno lavorato per almeno 50 giornate il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non superi i 20.000 euro per l’anno 2021, e che siano privi di rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto aiuti;
• lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
• lavoratori occasionali art. 2222 privi di partita iva e i venditori incaricati alle vendite a domicilio;
• nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;
• lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 000 euro.
Cosa spetta e chi eroga l’indennità
La somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro viene erogata con le seguenti modalità a favore delle diverse categorie di lavoratori:


