La Legge Finanziaria 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto, all’art. 1, comma 860, un importante obbligo per gli amministratori di società:

la comunicazione al Registro delle Imprese di un proprio indirizzo PEC personale.

Questa novità, che modifica l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata da iscrivere presso il Registro delle Imprese.

Recentemente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) ha fornito chiarimenti operativi con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, che dettagliamo di seguito.

Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le forme societarie che svolgono attività imprenditoriale quali:

• società di persone
• società di capitali

Il MiMiT ha specificato che:

• Il termine “amministratore” va inteso in senso ampio, comprendendo tutti i soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione
• Ogni amministratore deve dotarsi di una PEC personale distinta da quella della società
• In presenza di più amministratori, è necessario iscrivere un indirizzo PEC per ciascuno di essi
• Chi è amministratore di più società può scegliere di utilizzare un’unica PEC per tutti gli incarichi oppure comunicare PEC diverse per ciascuna società
• Sono inclusi i liquidatori

Termini da rispettare

• Per le società costituite dal 1° gennaio 2025: l’obbligo va assolto contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro Imprese
• Per le società già costituite al 1° gennaio 2025: gli amministratori devono comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2025
• In caso di nuove nomine o rinnovi dell’incarico: la comunicazione dell’indirizzo PEC deve avvenire contestualmente all’iscrizione della nomina o del rinnovo

Esenzioni imposta di bollo e diritti segreteria

L’iscrizione dell’indirizzo PEC dell’amministratore e le sue successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Sanzioni

In assenza di una specifica previsione sanzionatoria, il MIMIT ritiene applicabile quella di cui all’articolo 2630 c.c., che prevede una sanzione da € 103 a € 1.032.
La sanzione è ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Aggiornamenti dal Registro delle Imprese di Bergamo

Si informa che il sistema camerale ha trasmesso al Ministero ulteriori richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della normativa in oggetto. Il Registro Imprese di Bergamo ha comunicato che resterà in attesa di tali indicazioni, al fine di evitare appesantimenti burocratici e ulteriori oneri a carico delle imprese. Lo Studio sta monitorando l’evoluzione del quadro normativo e provvederà a fornire un tempestivo aggiornamento non appena verranno pubblicate indicazioni ufficiali e definitive.
Nel frattempo, restiamo a disposizione per provvedere, su richiesta, all’attivazione della casella PEC personale degli amministratori tramite società convenzionata, sollevando il Cliente da ogni incombenza operativa. A tal fine, invitiamo a compilare il Modulo di Richiesta PEC allegato e a restituirlo firmato via email.