Nuova pace fiscale: rottamazione “quater” e stralcio cartelle fino 1000 €
Con questo secondo approfondimento afferente la c.d. “pace fiscale” introdotta dalla Legge di Bilancio verranno esaminate nel dettaglio le misure relative alla nuova edizione della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione c.d. “rottamazione quater” e dello stralcio di alcune cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro.
Rottamazione quater: i vantaggi dell’agevolazione
La misura prevede la possibilità per il contribuente di ridurre i debiti relativi ad alcune cartelle esattoriali, versando unicamente:
– le somme dovute a titolo di capitale
– il rimborso spese per le procedure esecutive
– i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di:
– interessi iscritti a ruolo
– sanzioni collegate alla maggior imposta dovuta nell’atto
– interessi di mora
– aggio.
I carichi definibili
Tutti i ruoli relativi a:
• imposte dirette, Irap, Iva, tributi locali, contributi previdenziali
• affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
inclusi quelli:
• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati già da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada, è previsto che non sono da corrispondere SOLO le somme dovute a titolo di interessi.
Attenzione: non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito ma la data di esecutività del ruolo come riportato nella cartella.
I carichi NON definibili
– I carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
– I carichi relativi a:
• somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
• affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non abbiano provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Modalità e termine di presentazione della domanda
Entro il 30 aprile 2023 deve essere trasmessa la domanda esclusivamente in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Accedendo all’area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione con Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica è possibile consultare la situazione debitoria, e individuare i “carichi rottamabili”.
Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente una “Comunicazione” di:
– accoglimento della domanda contenente:
• l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
• la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
• i moduli di pagamento precompilati;
• le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
– eventuale diniego: con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
A seguito della presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione per i debiti “definibili”:
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda;
• il contribuente, non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Rateizzazioni già in essere
A partire dalla data di presentazione della domanda sono sospesi, sino al 31.7.2023, i termini di pagamento delle rate di rateizzazione in corso.
Modalità e termini di pagamento
Gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata possono essere versati:
• in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
• a rate: massimo 18 consecutive:
– le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
– le restanti alle scadenze 28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute le restanti rate invece saranno di pari importo
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Stralcio delle cartelle sino a 1.000 euro
Limitatamente ai carichi “rottamabili” sopra indicati è previsto l’annullamento automatico dei debiti che non risultano pagati all’1.1.23 se:
• affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 -31.12.2015
• di importo residuo fino a 1.000 euro
L’importo del debito residuo fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi e sanzioni. Ne consegue che ai fini dell’annullamento non rileva l’importo complessivo della cartella ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno.
L’attività di assistenza e supporto offerta dallo Studio
Lo Studio è disponibile, su richiesta del cliente, a fornire completa assistenza in tutti i passaggi della procedura, dalla verifica dei carichi definibili sino alla predisposizione e trasmissione delle domande telematiche.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.

