Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (IRPEF)

La legge n. 234 del 30.12.21, c.d. “Legge di bilancio 2022”, ha previsto una riforma della tassazione Irpef delle persone fisiche che riguarderà i titolari di redditi da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo e da altri redditi.

Nel dettaglio le variazioni riguarderanno:
⦁ La rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili
⦁ La modifica delle detrazioni d’imposta
⦁ La modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”
Nuovi scaglioni e aliquote Irpef
Le aliquote si riducono da 5 a 4 e gli scaglioni sono rimodulati come evidenziato nella seguente tabella:

Scaglioni Aliquote in vigore fino al 31/12/2021 Aliquote in vigore dal 01/01/2022
Differenza
Fino a € 15.000 23% 23% 0%
Da € 15.001 a € 28.000 27% 25% -2%
Da € 28.001 a € 50.000 38% 35% -3%
Da € 50.001 a € 55.000 43% +5%
Da € 55.001 a € 75.000 41% +2%
Oltre € 75.000 43% 0%

Nuove detrazioni d’imposta
Le nuove detrazioni d’imposta sono parametrate al reddito complessivo del contribuente e non spettano più in caso di reddito complessivo superiore a € 50.000.

Sono stati previsti incrementi con la finalità di ridurre l’imposizione gravante sui redditi medio-bassi

Trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati
⦁ Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del trattamento integrativo c.d. “bonus di € 100 al mese” o “ex bonus Renzi” viene ridotto da € 28.000 a € 15.000.

⦁ Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 15.000 e fino € 28.000 viene introdotta una “clausola di salvaguardia” e viene riconosciuto un importo:
– determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni e l’Irpef lorda;
– comunque non superiore a € 1.200 annui.

⦁ Viene abrogata l’ulteriore detrazione fiscale che spettava per redditi compresi fra € 28.000 e € 40.000.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1.1.2022 e pertanto saranno applicabili in sede di effettuazione delle ritenute di lavoro dipendente dal primo cedolino paga di gennaio e nella dichiarazione dei redditi modello 730/2023 o UNICO2023.

Per il periodo d’imposta 2021 (prossimo modello 730/2022 o UNICO2022) restano applicabili le precedenti aliquote e detrazioni.

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.