Nuova modalità di comunicazione preventiva relativa ai lavoratori occasionali con decorrenza 1 maggio 2022
Nuova modalità di comunicazione preventiva relativa ai lavoratori occasionali con decorrenza 01/05/2022
L’ispettorato Nazionale del lavoro ha diramato nuovi chiarimenti relativi all’obbligo a carico delle aziende che utilizzano lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222. cod. civ), e alla comunicazione preventiva utile a monitorare e contrastare comportamenti elusivi spesso legati a tale tipologia di attività.
Riepiloghiamo di seguito le informazioni principali:
Ambito oggettivo
| Lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti: · inquadrabili nella definizione di “prestatori d’opera” ex art. 2222 C.C (prevalenza del proprio apporto, senza vincolo di subordinazione verso il committente) · per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), TUIR (vi rientrano le prestazioni fiscalmente inquadrate sia tra le attività “di lavoro autonomo” occasionali che “da attività commerciale” occasionale).
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Come effettuare la comunicazione?
Dal 01/05/2022 la nuova applicazione del “Min. Lavoro – Servizi Lavoro” sarà l’unico canale valido per assolvere all’obbligo. Essa sarà disponibile al seguente link mediante accesso dei datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
I vecchi indirizzi mail verranno mantenuti attivi per consentire la comunicazione anche in caso di:
- malfunzionamento del sistema
- altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (es. giorni festivi senza intervento del professionista)
Si segnala che, eventuali verifiche anche a campione, verranno effettuate in via prioritaria nei confronti dei committenti che utilizzeranno tali indirizzi di posta in luogo dell’applicazione preposta.
Sanzioni
Da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La sanzione è applicata anche nel caso in cui il lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione.
Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.

