Obbligo fatturazione elettronica per Regime Forfettario e Minimo

Il DL n. 36/2022 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti in regime dei minimi (art. 1 Legge n. 244/2007) e in regime forfettario (art. 1 Legge n. 190/2014).

La data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica varia in funzione del volume annuale di ricavi.

L’obbligo si estende anche alla ricezione e conservazione sostitutiva delle fatture d’acquisto.

Decorrenza 01.07.2022 per soggetti con ricavi superiori a euro 25.000

L’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 01.07.2022 per i soggetti con ricavi 2021 superiori a euro 25.000.

N.B: In caso di apertura della partita Iva nel corso del 2021, è necessario ragguagliare i ricavi.

Esempio:

  • Apertura p. iva in data 01.09.2021 (4 mesi interi nel 2021)

  • Ricavi 2021= euro 10.000

  • Ricavi 2021 ragguagliati ad anno= 10.000/4*12= 30.000

Risulta superata la soglia di euro 25.000 e pertanto scatta l’obbligo di fatturazione elettronica dal 01.07.2022.

Decorrenza 01.01.2024 per tutti i soggetti

A partire dal 01.01.2024 l’obbligo sarà esteso a tutti i soggetti aderenti al regime dei minimi e al regime forfettario, a prescindere dal volume di ricavi.

Esonero 2022 per tutti gli Operatori sanitari indipendentemente dal volume dei ricavi

Fino al 31.12.2022 permane comunque il divieto di emissione di fatture elettroniche per:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (con riferimento alle fatture che devono essere invitate al sistema TS);

  • i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Termine ordinario per l’emissione delle fatture elettroniche

Si ricorda che il termine ordinario per l’emissione della fattura elettronica è il 12° giorno dall’effettuazione dell’operazione (giorno di consegna del bene o di pagamento della prestazione di servizi). Oltre tale scadenza trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs n. 471/97, che si riassumono di seguito:

  • dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati;

  • da € 250 a € 2.000 in caso di violazione non rilevante ai fini della determinazione del reddito.

MORATORIA SANZIONI PER TARDIVA EMISSIONE VALIDA SOLO PER IL TERZO TRIMESTRE 2022

Per le fatture emesse nel terzo trimestre 2022 il termine per emettere la fattura elettronica è fissato alla fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza incorrere in sanzioni.

Operazioni attive e passive con soggetti esteri

I soggetti obbligati dal 01.07.2022 all’emissione della fattura elettronica saranno inoltre tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con l’estero.

Tali soggetti saranno tenuti all’emissione di:

  • fattura elettronica per le operazioni effettuate verso soggetti passivi non residenti;

  • autofattura per le operazioni ricevute da soggetti passivi non residenti.

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.