Nuovo “Esterometro” dal 01/07/2022

A partire dall’1/7/22, per le operazioni poste in essere con soggetti esteri, dovrà essere applicata la nuova disciplina dell’esterometro introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, tenendo conto delle semplificazioni introdotte dal Decreto Semplificazioni Fiscali, pubblicato il 21.06.2022.

Modalità di trasmissione

La modifica normativa ha disposto che i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri siano trasmessi al Sistema di Interscambio non più attraverso il cd. “esterometro” bensì utilizzando il tracciato della fattura elettronica inviando per ogni operazione/documento estero un singolo file XML.

Decorrenza

Il nuovo esterometro si applicherà a tutte le operazioni poste in essere a partire dal 01.07.2022. Nel nuovo adempimento rientrano anche minimi e forfettari che da quella data avranno l’obbligo di Fattura Elettronica.

Nuovi termini di trasmissione

I termini del nuovo esterometro sono differenziati fra operazioni attive e passive.

Operazioni Passive

Il termine per le fatture passive è differenziato in base al Paese di origine del Prestatore/Fornitore:

  • fornitore/prestatore intracomunitario: trasmissione entro il 15 del mese successivo alla data di ricezione del documento;

  • fornitore/prestatore extra-ue: trasmissione entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione (per data effettuazione si intende la consegna della merce per acquisto di beni, oppure la data di pagamento del corrispettivo per prestazioni di servizi)

N.B.: le modalità operative per l’emissione del documento integrativo/autofattura da inviare allo SDI saranno oggetto di successiva dettagliata circolare

Operazioni Attive

Le fatture attive emesse nei confronti di soggetti esteri dovranno essere elettroniche con trasmissione allo SDI come avviene per le fatture nazionali

  • entro 12 giorni dalla data fattura per le fatture immediate (TD01);

  • entro il 15 del mese successivo per le fatture differite (TD24);

Per compilare correttamente la fattura elettronica ed evitare lo scarto dello SDI si dovrà indicare:

  • nel campo codice destinatario il codice convenzionale XXXXXXX;

  • nel campo ID Paese la sigla della nazione di riferimento del cliente e nel campo codice fiscale l’identificativo alfanumerico solamente se il cliente è un soggetto iva, mentre nei casi di consumatori finali si dovrà compilare solo il campo ID Paese.

I codici IVA da utilizzare sono i seguenti:

  • N3.1: operazioni non imponibili – esportazioni;
  • N3.2: operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • N3.3: operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino.
  • N.2.1: operazioni non soggette iva art. da 7 a 7-septies DPR 633/72- servizi

Operazioni escluse dall’esterometro

Restano escluse dall’esterometro:

  • le fatture relative a merci transitate in dogana (import e export) perché documentate da bolla doganale;

  • le fatture di acquisto inferiori ai 5.000 euro per l’acquisto di beni o servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli art. da 7 a 7-octies DPR. 633/72. Si tratta delle operazioni che non rientrano nel regime del reverse charge in Italia come: servizi di alberghi, ristoranti situati all’estero; acquisto di carburante all’estero; acquisto di beni fiscalmente esistenti all’estero e li utilizzati; servizi su immobili all’estero.

L’esclusione sopra citata opera solo per le operazioni passive.

Sanzioni

Si mostra di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni applicabili per violazioni post 1.07.2022.

INVIO ESTEROMETRO O CORREZIONE

SANZIONE

 

Entro 15 giorni

Ridotta al 50%

– 1,00 € per fattura;
– massimo di 200,00 € al mese.

Oltre 15 giorni

Piena

– 2,00 € per fattura;
– massimo di 400,00 € al mese.

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.