D.Lgs 104/2022 13/08/2022

Il D.Lgs 104/2022, cosiddetto Decreto Trasparenza che entrerà in vigore dal 13/08/2022, ha introdotto per i datori di lavoro nuovi obblighi informativi al momento della stipula del contratto di lavoro per garantire condizioni di lavoro trasparenti.

Le lettere di assunzione, consegnate al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, oltre alle informazioni già presenti:

A – Identità delle parti, sede o domicilio del datore di lavoro

B – Luogo di lavoro

C- Inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore

D – Data di inizio del rapporto di lavoro

E – Tipologia del rapporto di lavoro precisando, in caso di rapporto a termine, la durata prevista

F – Durata del periodo di prova

G – Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto

dovranno contenere le seguenti ulteriori informazioni:

H – Diritto alla formazione, se prevista

I – Durata ferie, permessi, ulteriori congedi previsti

J – Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso dal rapporto del datore di lavoro o del lavoratore

K – Elementi della retribuzione, periodo e modalità di pagamento

L – Distribuzione dell’orario di lavoro anche in caso di full-time, maggiorazioni per lo straordinario e condizioni per variazioni dei turni

M – Enti e istituti cui verranno versati i contributi previdenziali ed assistenziali

N – Eventuali misure di protezione sociale fornite dal datore di

Le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. Il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 gg le informazioni di cui sopra.

Per i lavoratori assunti dal 13 agosto 2022, le informazioni non contenute nella lettera di assunzione, sono in ogni caso fornite per iscritto entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere g), h), i), J), m), possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.

Per i lavoratori assunti dal 2 al 12 agosto resta un vuoto normativo. Vista la complessità della materia si è in attesa di ulteriori specifiche.