Legge di Bilancio 2024: novità in materia fiscale per imprese & professionisti
Di seguito riepiloghiamo sinteticamente i principali interventi previsti in materia fiscale nella Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 2013/2023) e dai Decreti attuativi della Legge delega di riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
1) Super deduzione per le nuove assunzioni
Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni sono previste nuove agevolazioni per incentivare le assunzioni nel periodo d’imposta 2024.
Il beneficio previsto dall’art. 4 del DLgs. 216/2023, si sostanzia in una maggiorazione del 20% della deducibilità fiscale del costo relativo ai nuovi assunti a tempo indeterminato.
Ambito temporale
Riguarda solo per il periodo d’imposta 2024
Soggetti Interessati
- titolari dei redditi d’impresa
- esercenti arti e professioni
che abbiamo esercitato l’attività per 365 giorni nel 2023.
Incremento occupazionale
L’agevolazione è subordinata alla sussistenza di “incremento occupazionale” al termine del periodo che risulta verificato se:
il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 è superiore al numero di dipendenti indeterminato mediamente occupato nel periodo 2023
Costo dell’incremento occupazionale
La maggiorazione del 20% si applica sul minore tra:
- il costo effettivo dei nuovi assunti a tempo indeterminato
- l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico alla fine dell’esercizio rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2023
N.B. : Gli acconti Irpef per l’anno 2024 e 2025 devono essere calcolati senza tener conto dell’agevolazione.
2) La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino
La legge di bilancio 2024 consente la possibilità di regolarizzare il valore/quantità delle rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
Ambito temporale
Riguarda il periodo d’imposta 2023 (esistenze iniziali al 1/1/2023 per le imprese con esercizio solare)
Soggetti Interessati
Esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria
Ambito oggettivo
L’adeguamento può riguardare i beni alla cui produzioni o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa e delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati o altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono invece escluse le rimanenze relative alle opere, forniture e servizi pattuiti ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio.
Metodi per effettuare l’adeguamento
L’adeguamento può avvenire tramite:
- l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori di “quantità” dei beni inferiori a quelle effettive).
Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali occorre provvedere al versamento:
- dell’iva così determinata : valore eliminato X “coefficiente di maggiorazione” X aliquota media
- di un’imposta sostitutiva del 18% da applicare sulla differenza tra l’ammontare dell’imponibile iva e il valore eliminato.
Il coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività sarà determinato da un successivo decreto.
Nel caso di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse occorre provvedere al versamento:
- di un imposta sostitutiva del 18% da calcolare sul nuovo valore iscritto
Modalità di adesione e termini di versamento
L’adeguamento deve essere richiesto nel modello UNICO2024
Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:
- la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi periodo d’imposta 2023;
- la seconda entro il termine di versamento della seconda rata dell’acconto imposte sui redditi periodo d’imposta 2024;
Effetti dell’adeguamento
- irrilevanza ai fini sanzionatori di ogni genere;
- riconoscimento contabile/fiscale dei nuovi valori dal 2023;
- inutilizzabilità dei valori iscritti/eliminati per accertamenti relativi al 2022 e anni precedenti;
- indeducibilità dell’imposta sostitutiva dalle imposte sui redditi/Irap.
3) Le nuove regole per le compensazioni di crediti in F24
La legge di bilancio 2024 contiene alcune disposizioni volte a rendere più stringente il regime delle compensazioni di crediti nel modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.
Viene esteso l’obbligo generalizzato di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 web o F24 intermediari) per la presentazione dei modelli F24 in presenza di crediti in compensazione.
Sono escluse dal suddetto obbligo le compensazioni tra crediti e debiti della stessa imposta (c.d. compensazione verticale interna).
Decorrenza
I nuovi obblighi si applicano a decorrere dal 1.7.2024
Compensazione dei crediti Inps e Inail
La compensazione di crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps può essere effettuata:
- dai datori di lavoro a partire del 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per l’invio dell’UNIEMENS;
- dai lavoratori autonomi iscritti all’IVS (gestione artigiani/commercianti) e alla Gestione separata Inps a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello UNICO da cui il credito emerge indipendentemente dal suo ammontare.
La compensazione è esclusa per le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione Separata INPS (es. co.co.co)
La compensazione di crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Decorrenza
In relazione ai crediti Inps e Inail la decorrenza e le modalità di attuazione saranno definitive con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai Direttori generali dell’INPS e INAIL.
4) Assicurazione delle imprese per rischi catastrofali
Al fine di limitare gli indennizzi pubblici causati dalle calamità naturali, viene introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei relativi danni entro il 31/12/24.
Soggetti interessati
L’obbligo di stipula riguarda le imprese con sede legale in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle Imprese.
Ambito oggettivo
L’assicurazione deve prevedere la copertura dei danni direttamente cagionati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni a:
- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
Non è prevista una specifica sanzione in caso di inadempimento, tuttavia la P.A. terrà conto dell’eventuale mancato rispetto dell’obbligo in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le compagnie assicurative dovranno applicare;
- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno
- premi proporzionali al rischio
5) Rifinanziamento “Sabatini ter”
Viene disposto il rifinanziamento della c.d. “ Sabatini Ter” al fine di proseguire con le misure di sostegno volte alla concessione alle PMI di finanziamenti agevolati e contributi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature compresi i c.d. investimenti “Industria 4.0”.
6) Semplificazione delle norme in materia tributaria
Di seguito una disamina delle più importanti novità contenute nel D.Lgs n.1 dell’8/1/2024 in attuazione della legge delega per la riforma fiscale.
Adempimenti e procedure snellite
- Eliminato l’obbligo di effettuare la Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai soggetti che applicano il regime forfettario e il regime fiscale di vantaggio a partire dalle CU2025;
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria la trasmissione dei dati diventa semestrale (la data di scadenza verrà stabilita da un decreto del Ministero dell’economia e finanza).
- per gli operatori obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la possibilità di utilizzare soluzioni esclusivamente software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi e che potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d SmartPOS)
Semplificazione in materia di pagamenti
- Il termine per il versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti quindi non più solo per i soggetti titolari di partita iva ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese;
- il termine entro cui deve essere completato il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte viene prolungato al 16 dicembre;
- in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateizzazione dei versamenti) viene prevista la possibilità di inviare in un’unica soluzione tutti i modelli F24 che verranno addebitati alle singole scadenze (criteri e modalità da stabilire con provvedimento del direttore Agenzia delle Entrate);
- prevista la possibilità di effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA;
- modifica dei termini di versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e dell’Iva laddove l’ammontare dovuto sia inferiore a 100 euro, il versamento potrà essere effettuato con il versamento successivo e comunque entro il 16/12 dello stesso anno. Le ritenute operate nel mese di dicembre devono comunque essere versate entro il 16 del mese successivo.

