Nuova modalità di comunicazione preventiva relativa ai lavoratori occasionali con decorrenza 01/05/2022

L’ispettorato Nazionale del lavoro ha diramato nuovi chiarimenti relativi all’obbligo a carico delle aziende che utilizzano lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222. cod. civ), e alla comunicazione preventiva utile a monitorare e contrastare comportamenti elusivi spesso legati a tale tipologia di attività.

Riepiloghiamo di seguito le informazioni principali:

Ambito oggettivo

 Lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

·         inquadrabili nella definizione di “prestatori d’opera” ex art. 2222 C.C (prevalenza del proprio apporto, senza vincolo di subordinazione verso il committente)

·         per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), TUIR (vi rientrano le prestazioni fiscalmente inquadrate sia tra le attività “di lavoro autonomo” occasionali che “da attività commerciale” occasionale).

Fattispecie escluse

·         rapporti di natura subordinata:

·         le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 (già oggetto di specifica comunicazione preventiva)

·         i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”);

·         le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA

·         i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (cd. “raider”), per i quali è già previsto un obbligo di comunicazione preventiva

·         coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese

·         le guide turistiche e le prestazioni occasionali rese dai traduttori/interpreti e dai docenti di lingua (in quanto prestazioni di natura prettamente intellettuale)

·         le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine

·         le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia (in quanto soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate)

·         assunzione di obblighi di “fare, non fare o permettere” (tra cui l’accordo tra i produttori di abbigliamento sportivo e gli sportivi/atleti per l’uso della propria immagine)

Come effettuare la comunicazione?

 

Dal 01/05/2022 la nuova applicazione  del “Min. Lavoro – Servizi Lavoro” sarà l’unico canale valido per assolvere all’obbligo. Essa sarà disponibile al seguente link mediante accesso dei datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE:

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

I vecchi indirizzi mail verranno mantenuti attivi per consentire la comunicazione anche in caso di:

  • malfunzionamento del sistema
  • altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (es. giorni festivi senza intervento del professionista)

Si segnala che, eventuali verifiche anche a campione, verranno effettuate in via prioritaria nei confronti dei committenti che utilizzeranno tali indirizzi di posta in luogo dell’applicazione preposta.

Sanzioni

Da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La sanzione è applicata anche nel caso in cui il lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione.

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.