Trattamento integrativo speciale

L’Art. 39-bis del Decreto Lavoro (convertito in Legge n. 85/2023) ha introdotto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti impiegati nel settore turistico, ricettivo e termale.

Soggetti beneficiari

Lavoratori dipendenti del settore privato turistico, ricettivo e termale che nel periodo d’imposta 2022 abbiamo percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000.

Sono ricompresi ai fini del calcolo tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche da più datori di lavoro, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.

Misura del trattamento integrativo

Indennità pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per le ore di:

  • Lavoro notturno (lavoro prestato tra la mezzanotte e le cinque del mattino)
  • Lavoro straordinario nei giorni festivi (lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro in giorni festivi)

Erogate nel periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Modalità di erogazione

Il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro, sulla prima retribuzione utile, su richiesta del lavoratore che presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei requisiti sopra citati.

L’indennità percepita dal lavoratore NON concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento potrà essere erogato anche successivamente al 21 settembre 2023 ma comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro recupererà il credito maturato tramite compensazione nel modello F24.


Adeguamento Registratori Telematici entro il 02/10/2023

A seguito di quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 15943/2023, i registratori telematici di meno recente fabbricazione dovranno subire un nuovo aggiornamento per allinearsi alle specifiche tecniche giunte alla versione nr. 11.

Si rende pertanto necessario verificare che i propri RT supportino già le nuove “Specifiche tecniche RT – Versione 11” e in caso contrario provvedere all’aggiornamento entro il 02/10/2023.

Finalità dell’aggiornamento

L’aggiornamento alla versione 11 delle specifiche tecniche consentirà di:

– gestire la nuova lotteria istantanea dei corrispettivi (vedasi paragrafi seguenti);
– gestire le nuove funzionalità di comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ai 12 giorni (vedasi paragrafi seguenti).

Conseguenze del mancato aggiornamento

In caso di mancato aggiornamento alle nuove specifiche tecniche, l’apparecchio non sarà in grado di trasmettere correttamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

NB: si ricorda che la mancata trasmissione dei dati entro 12 giorni comporta una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, che può essere ridotta tramite ravvedimento operoso.

La nuova lotteria istantanea dei corrispettivi

La nuova lotteria istantanea dei corrispettivi non sostituisce, bensì affianca, la già operativa lotteria degli scontrini con estrazione premi differita.

A differenza di quanto accade con la lotteria “differita”, cui l’acquirente può partecipare solo previa richiesta all’esercente dell’apposito “codice lotteria”, nel caso della lotteria “istantanea” la partecipazione all’estrazione è automatica.

Sul documento commerciale verrà riportato un codice bidimensionale che rappresenta il “biglietto della lotteria istantanea”.

Tramite tale codice e un’apposita app di futuro rilascio, l’acquirente potrà verificare immediatamente l’eventuale vincita.

NB: come accade per la lotteria “differita”, anche per la lotteria “istantanea” la richiesta di inserimento del codice fiscale dell’acquirente nel documento commerciale per usufruire di detrazioni fiscali impedisce la partecipazione alle estrazioni.

La comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio superiore a 12 giorni

In caso di interruzione dell’attività superiore a 12 giorni (ad esempio per ferie, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo) è necessario effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per segnalare l’inizio del periodo di interruzione, tramite una delle seguenti modalità:

  1. impostando il Registratore Telematico in modalità “fuori servizio” con il codice 608;
  2. mediante il cassetto fiscale dell’impresa.

Credito d’imposta per l’aggiornamento del RT

A fronte delle spese sostenute per l’adeguamento dei Registratori Telematici, viene riconosciuto un credito d’imposta:

– pari alla spesa sostenuta;
– con un massimo di 50 euro per ciascun dispositivo;
– da utilizzare in compensazione con modello F24 tramite canale Entratel o Fisconline.

NB: Il credito può essere utilizzato solo fino ad esaurimento dei fondi stanziati a copertura della misura, pari a 80 milioni di euro.

Al fine di usufruire del credito d’imposta si richiede copia della fattura e della quietanza di pagamento.

Fermo l’invito a contattare il proprio Gestore del servizio per quanto concerne le questioni tecniche riguardanti i Registratori Telematici, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.


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