Legge di Bilancio 2025: novità fiscali e incentivi per le imprese e liberi professionisti

Di seguito riepiloghiamo sinteticamente i principali interventi previsti nella Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) per imprese e liberi professionisti. 

Obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e di rappresentanza

La legge di bilancio 2025 prevede nuovi requisiti per la deducibilità dei costi sostenuti per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e di rappresentanza, introducendo l’obbligo di pagamento con metodi tracciabili come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ecc. In particolare, fermo restando i diversi limiti di spesa già attualmente previsti dalla norma, devono essere effettuati con i sistemi tracciabili i pagamenti delle spese:

• per ristoranti, hotel trasporto sostenute mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
▻ riferibili a trasferte di dipendenti;
▻ sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente nell’ambito della
prestazione professionale;
• di rappresentanza sostenute dalle imprese;
• per omaggi superiori a euro 50.

Questo nuovo obbligo richiederà un adeguamento delle procedure aziendali per poter dedurre tali spese: nello specifico il dipendente in trasferta dovrà essere dotato di una carta di credito aziendale anche ricaricabile, o in alternativa potrebbe anche utilizzare una carta di credito personale.

È importante sottolineare che questa norma non si applica:

• ai rimborsi chilometrici, il cui importo è calcolato sulla base della percorrenza e del tipo di veicolo secondo le tabelle ACI;
• alle spese per trasferta effettuate dai dipendenti nell’ambito del territorio comunale.

Conseguenze in caso di mancato rispetto

1. Per le imprese committenti:
    • Indeducibilità delle spese riaddebitate dai professionisti.
2. Per i datori di lavoro:
    • Indeducibilità delle spese rimborsate ai dipendenti.
3. Per i lavoratori dipendenti:
    • I‘ammontare del rimborso diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Non è chiaro se i nuovi obblighi di tracciabilità riguardino anche alle spese sostenute:

• dal titolare dell’impresa individuale
• dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. gli Amministratori)

per i quali si attende un chiarimento ufficiale.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a
partire dal 1.1.2025 (salvo ulteriori proroghe), il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit
viene stabilito sulla base della tipologia di alimentazione:

• Veicoli Elettrici: la tassazione è stata ridotta al 10% del valore del fringe benefit.
• Veicoli Ibridi Plug-In: la tassazione è fissata al 20% del valore del fringe benefit.
• Veicoli Tradizionali (Benzina/Diesel): la tassazione è stata aumentata al 50% del valore del fringe
benefit.

Si ricorda che il valore del fringe benefit è così calcolato:

(Costo desunto dalle tabelle ACI) x (15.000 km) x nuova % meno importo trattenuto

Maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti.
La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

Ires premiale

Per il solo periodo d’imposta 2025, prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, sul reddito d’impresa dichiarato.

Condizioni:

• accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio 2024;
• investimenti nel periodo 1.1.25 – 31.10.26 in beni con caratteristiche 4.0 o 5.0 di importo non inferiore al 30% della quota di utile accantonato con un mimino di euro 20.000.
• nuove assunzioni a tempo indeterminato che generino incremento occupazionale almeno dell’1% rispetto al numero medio 2024.

Credito d’imposta 4.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020.

In particolare:

• abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
• per gli investimenti in beni materiali 4.0 riconosciuto un credito d’imposta del 20% nel limite delle risorse stanziate se effettuati:
▻ dal 1.1 al 31.12.25
▻ entro il 30.6.26 se prenotati, con pagamento di un acconto pari al 20%, entro il 31.12.25

Oltre agli adempimenti previsti fino al 31.12.2024 per prenotare il credito sarà necessario presentare apposita comunicazione al Mimit. Le richieste saranno sospese al raggiungimento delle risorse disponibili.
Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Credito d’imposta transizione 5.0

Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025:
• effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B Legge 232/2016 (c.d 4.0);
• destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
• interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• a condizione che con il progetto di innovazione si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici:
▻ della struttura produttiva non inferiore al 3%
▻ dei processi interessati all’investimento non inferiore al 5%

Tra le modifiche introdotte si segnalano:

• prevista un’aliquota del 35% per investimenti fino a euro 10.000.000 e del 5% per importi superiori fino a euro 50.000.000.

Rientrano tra i progetti di innovazione agevolabili gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, incluso gli impianti per lo stoccaggio, a condizione che i moduli fotovoltaici siano prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea e rispettino specifici livelli di efficienza. Tali investimenti concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 130% / 150% del loro costo.

Regime forfettario

Introdotta una modifica, valida per il solo anno di imposta 2025, alla causa ostativa di accesso al regime forfetario afferente alla percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilato percepiti nell’anno precedente (2024), innalzando la soglia da 30.000 a 35.000 euro.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili ditte individuali

Riproposte le agevolazioni fiscali per le seguenti operazioni:
• assegnazione e cessione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci;
• trasformazione in società semplice delle società commerciali di gestione immobili;
• estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

Termine: entro il 30.9.2025 per le società ed entro il 31.5.25 per le ditte individuali

Tassazione: Imposta sostitutiva 8% sulla differenza tra:
▻ il valore normale (o valore catastale) e
▻ il costo fiscalmente riconosciuto (costo d’acquisto al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte)

Estensione del reverse charge nei settori dei trasporti e logistica

Prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi:
• effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo;
• rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Decorrenza: l’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di un’apposita misura di deroga alla
direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea;

Invio dei dati dei pagamenti elettronici

Viene previsto che il Registratore telematico che consente la trasmissione telematica dei corrispettivi deve
anche garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il
processo di pagamento elettronico.

Pertanto:
• lo strumento Hardware/software (es. il POS) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al Registratore telematico;
• i dati dei pagamenti elettronici giornalieri devono essere registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi.

Decorrenza: dal 1.1.2026 al fine di consentire agli operatori l’adeguamento dei dispositivi attualmente in uso.

Riduzione contributiva nuove imprese artigiane e commercianti

I titolari di impresa, collaboratori familiari e soci lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla Gestione IVS artigiani/commercianti possono chiedere la riduzione contributiva al 50% per i primi tre anni.
Attenzione: la riduzione potrebbe impattare sul numero di mesi accreditati ai fini pensionistici

Obbligo Pec per gli amministratori di società

Al fine di “garantire” una comunicazione ufficiale tracciabile e sicura tra imprese e pubblica amministrazione introdotto l’obbligo per gli amministratori di società (sia di capitali che di persone) di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese.
La norma formulata in modo generico necessita di disposizioni attuative sulle modalità di comunicazione, in particolare per le imprese già iscritte.

Decreto “Milleproroghe”

Segnaliamo inoltre che il c.d. Decreto “Milleproroghe”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2024 dispone la proroga dei termini di alcune scadenze. In particolare:

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE

Il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche soggette all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è stato esteso solamente fino al 31 marzo 2025.
Ciò comporta che medici e altri operatori sanitari saranno obbligati all’invio elettronico delle fatture a decorrere dal 1° aprile 2025, salvo ulteriori proroghe del divieto.

OBBLIGO SOTTOSCRIZIONE POLIZZA CATASTROFALE

Rinviato al 31 marzo del 2025 l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese con sede legale in Italia.
Beni che devono essere assicurati: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali.
Eventi oggetto della copertura assicurativa obbligatoria: danni causati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi e frane, inclusi gli effetti secondari manifestati entro 72 ore dal primo evento.
Per le regole attuative è necessario un decreto del MIMIT i cui contenuti sono già stati discussi e approvati ma il testo non è stato ancora diffuso e pertanto si ritiene che tale obbligo possa essere ulteriormente rinviato.

 


Legge di Bilancio 2025: novità in materia lavoro per imprese

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, oltre alle disposizioni fiscali riguardanti le persone fisiche e le aziende (trattate in specifiche circolari), introduce anche diverse misure in ambito lavorativo. Di seguito sintetizziamo le misure
principali:

Detassazione premi di produttività o risultato

Per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili d’impresa è ridotta al 5%. ​

Fringe benefit 2025-2027

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 è confermata l’esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefits (ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente)
con i seguenti limiti:

•  per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi
previdenziali è di euro 2000 annui
•  per i dipendenti senza figli il limite esente da imposte e contributi previdenziali è di
euro 1000 annui

Attenzione: In caso di sforamento dei limiti indicati la norma prevede l’imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.

Trattamento integrativo

Dal 2025, per redditi fino a 15.000 euro, il requisito dell’imposta lorda capiente sarà calcolato definitivamente su una detrazione fittizia di 1.880 euro, anziché quella effettiva di 1.955 euro.
Rimangono valide le regole attuali sull’applicazione del trattamento integrativo e sul calcolo della sua misura.

Riduzione del cuneo fiscale

In mancanza di conferma dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%) per il 2025, a partire dal periodo d’imposta in corso, sono introdotte due nuove misure fiscali (trattamento a favore dei lavoratori come illustrato nella circolare già inviata “Novità in materia fiscale e incentivi per persone fisiche”.

Detrazione figli a carico e detrazioni altri famigliari a carico

Argomenti trattati nella circolare già inviata “Novità in materia fiscale e incentivi per persone fisiche”.

Congedo parentale

Beneficiari:

Lavoratori dipendenti in alternativa tra i genitori

Misura dell’indennità:

Elevata indennità per congedo parentale all’80% in caso di godimento del congedo entro il sesto anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento)

Durata:

•  Tre mesi se il periodo di congedo di maternità o paternità (obbligatorio) sia terminato dopo il 31/12/2024
•  Due mesi se il periodo di maternità o paternità (obbligatorio) sia terminato entro il 31/12/2024

Decontribuzione per lavoratrici madri – cd. Bonus Mamme

Riconoscimento per anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore.

Beneficiari:

•  lavoratrici dipendenti (escluso il rapporto di lavoro domestico)
•  lavoratrici autonome percettrici di redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Requisiti:

•  Dal 2025: madri di due o più figli, con il figlio più piccolo di età inferiore a 10 anni.
•  Dal 2027: madri di tre o più figli, con il figlio più piccolo di età inferiore a 18 anni.
•  Limite di reddito: retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui.

Durata dell’esonero:

•  Per le madri di due o più figli, l’esonero è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
•  Per le madri di tre o più figli, l’esonero è riconosciuto fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Note aggiuntive:

•  Esclusioni: il beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli essendo già beneficiarie dell’esonero contributivo della Legge di Bilancio 2024.
•  L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Misura e modalità:

si attende un decreto di attuazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nuovi requisiti per la fruizione della NASpI

Per maturare il diritto alla Naspi il lavoratore che nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione, ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, deve rispettare le seguenti condizioni:

•  Essere assunto da un nuovo datore di lavoro entro 12 mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro precedente
•  Terminare il nuovo rapporto per licenziamento o scadenza del contratto a termine
•  Garantire che il nuovo rapporto di lavoro abbia avuto una durata minima di 13 settimane

Le 13 settimane di contribuzione devono essere maturate tra i due eventi (interruzione del precedente rapporto e licenziamento successivo) sostituendo il requisito ordinario, che considerava i quattro anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria.

La norma non si applica nei seguenti casi:

•  dimissioni durante il periodo di maternità;
•  dimissioni per giusta causa;
•  risoluzione consensuale nell’ambito di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Incentivo al posticipo del pensionamento

È previsto un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Beneficiari:

Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che maturano entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata e che intendono proseguire l’attività lavorativa.

Requisiti:

•  Quota 103: età di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni,
•  Pensione anticipata ordinaria: a prescindere dall’età anagrafica con contribuzione di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Beneficio:

•  il datore di lavoro non verserà la quota di contribuzione IVS a carico dei lavoratori all’ente di previdenza ma tale importo sarà erogato interamente ai beneficiari determinando, di fatto, un aumento dello stipendio del 9,19% per i lavoratori privati e dell’8,8% per gli statali;

•  l’esercizio dell’opzione esclude l’accredito del contributivo relativo;
•  gli effetti decorrono dal mese successivo alla richiesta, senza poter anticipare la prima scadenza utile per il pensionamento;
•  le somme corrisposte sono escluse dal reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
•  il lavoratore mantiene la possibilità di richiedere la pensione anticipata in un momento successivo all’esercizio dell’opzione.

Nuovo esonero contributivo per le aziende del Mezzogiorno

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato in aziende nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.

Beneficiari:

•  Microimprese, piccole e medie imprese, (che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti), a condizione che l’aiuto rispetti i limiti de minimis (non è necessario l’incremento occupazionale né l’autorizzazione della commissione europea)
•  imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. Questo esonero potrà essere concesso solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea non ancora emanata

Applicabilità

Dal 01/01/2025 si sostituisce alla decontribuzione Sud che ha avuto termine alla data del 31/12/2024 e che era prevista per i contatti di lavoro subordinato stipulati fino al 30/06/2024.

Esclusioni

•  rapporti di lavoro agricolo
•  rapporti di lavoro domestico
•  rapporti di apprendistato
•  non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio
•  datori di lavoro privi del DURC
•  datori di lavoro che violano gli obblighi di assunzione dei soggetti disabili

Entità del beneficio

Anno  Sgravio contributi previdenzialiImporto mensile massimoNumero di mensilitàPer ogni lavoratore in forza alla data
202525%145,00 €1231/12/2024
202620%125,00 €1231/12/2025
202720%125,00 €1231/12/2026
202820%100,00 €1231/12/2027
202915%75,00 €1231/12/2024

 

Screening sanitari sui lavoratori

Viene istituito un Fondo utilizzabile dal 2026 per finanziare i programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro (incluse le campagne informative e la dotazione di defibrillatori).

Somme corrisposte a neoassunti per spese di locazione

Esenzione delle le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati ai lavoratori con i seguenti requisiti:

•  essere assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
•  avere avuto un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente all’assunzione;
•  trasferire la propria residenza in un luogo distante almeno 100 chilometri dalla precedente abitazione e in prossimità della nuova sede di lavoro

Limite massimo esente: € 5.000 annui per ciascun lavoratore

Durata dell’agevolazione: i primi due anni dalla data di assunzione

È importante sottolineare che, sebbene queste somme siano esenti ai fini fiscali, esse rilevano ai fini contributivi e sono considerate nel calcolo dell’ISEE, influenzando potenzialmente l’accesso ad altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

Trattamento integrativo speciale settore turistico

Viene confermato il trattamento integrativo speciale settore turismo:
•  Beneficiari: lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.
•  Condizioni: richiesta scritta del dipendente con attestazione di possedere un reddito 2024 non superiore a € 40.000,00.
•  Misura: pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.

•  Durata: dal 1° gennaio al 30 settembre 2025.


Caro Energia: misure a sostegno delle imprese

Per contenere gli effetti del caro energia sulle imprese sono stati emanati diversi provvedimenti che riguardano non sole le imprese a maggior consumo di energia elettrica e gas ma anche quelle non energivore e non gasivore. Le agevolazioni sono state inserite a più riprese e con i vari decreti che si sono succeduti nei mesi scorsi (DL 4/2022 “Sostegni ter” – DL 17/2022 “DL Energia”– DL 21/2022 “Ucraina”- DL 50/2022 “Aiuti” – DL 115/2022 “Aiuti bis” – DL 144/2022 “Aiuti ter”), per cui la normativa risulta abbastanza complessa e articolata.

Nella presente Circolare sintetizzeremo gli aspetti più rilevanti e di vostro interesse.

Crediti d’imposta “energia” per imprese dotate di contatore con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Mise del 21.12.2017)

Viene riconosciuto un credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica consumata nei seguenti periodi e misure:

  • per il secondo trimestre 2022 pari al 15%
  • per il terzo trimestre 2022 pari al 15%
  • per i mesi di ottobre e novembre 2022 pari al 30%

Requisiti e modalità di calcolo delle agevolazioni

Possono usufruire del credito d’imposta le imprese che abbiano subito un incremento dei costi medi unitari dell’energia elettrica superiore al 30% nei seguenti periodi:

• nel 1 trim. 2022 rispetto al 1 trim. 2019 -> credito d’imposta del 15% sui consumi 2 trim. 2022
• nel 2 trim. 2022 rispetto al 2 trim. 2019 -> credito d’imposta del 15% sui consumi 3 trim. 2022
• nel 3 trim. 2022 rispetto al 3 trim. 2019 -> credito d’imposta del 30% sui consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022

Crediti d’imposta “energia” per imprese dotate di contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw

Viene riconosciuto un credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica consumata nel seguente periodo e misura:

  • per i mesi di ottobre e novembre 2022 pari al 30%

Requisiti e modalità di calcolo delle agevolazioni
Possono usufruire del credito d’imposta le imprese che abbiano subito un incremento dei costi medi unitari dell’energia elettrica superiore al 30% nel seguente periodo:

  • nel 3 trim. 2022 rispetto al 3 trim. 2019 -> credito d’imposta del 30% sui consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022

Crediti d’imposta “gas” per imprese diverse da quelle a forte consumo (non gasivore)

Viene riconosciuto un credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato per usi energetici nei seguenti periodi e misure:

  • per il secondo trimestre 2022 pari al 25%
  • per il terzo trimestre 2022 apri al 25%
  • per i mesi di ottobre e novembre 2022 pari al 40%

Requisiti e modalità di calcolo delle agevolazioni

Possono usufruire del credito d’imposta le imprese che abbiano subito un incremento dei costi medi unitari  del gas naturale superiore al 30%  nei seguenti periodi:

  • nel 1 trim. 2022 rispetto al 1 trim. 2019 -> credito d’imposta del 25% sui consumi 2 trim. 2022
  • nel 2 trim. 2022 rispetto al 2 trim. 2019 -> credito d’imposta del 25% sui consumi 3 trim. 2022
  • nel 3 trim. 2022 rispetto al 3 trim. 2019 -> credito d’imposta del 40% sui consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022

Modalità di calcolo dei crediti d’imposta

Per i consumi di energia i valori da considerare sono: costo della media aziendale per Kw/h (costo della componente energia calcolato come media del trimestre al netto di imposte e sussidi e al lordo dei costi di dispacciamento e di commercializzazione).

Per i consumi di gas i valori da considerare sono: incremento prezzo medio a mc dove per “prezzo medio” si intende la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici GME (si tratta di una media del settore non “aziendale”).

Le spese devono essere documentate tramite le relative fatture d’acquisto alle quali si applica il principio di competenza dovendosi fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta e pertanto:

  • non rilevano i consumi “stimati” eventualmente fatturati in acconto
  • rileva solo il consumo effettivo indicato nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24:

– entro il 31/12/2022 per i crediti d’imposta relativi al 2 trimestre 2022;

– entro il 31/03/2023 per i crediti d’imposta relativi al 3 trimestre e ai mesi di ottobre/novembre 2022;

  • non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP;
  • possono essere ceduti ad altri soggetti previa apposizione del visto di conformità.

I codici tributo

I codici tributo da utilizzare per la compensazione dei crediti d’imposta sono:

  • 6963 per credito imposta energia 2 trimestre 2022
  • 6964 per credito d’imposta gas 2 trimestre 2022
  • 6970 per credito imposta energia 3 trimestre 2022
  • 6971 per credito d’imposta gas 3 trimestre 2022
  • 6985 per credito imposta energia mesi ottobre e novembre 2022
  • 6986 per credito d’imposta gas mesi ottobre novembre 2022

da indicare nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” mentre nel campo “anno di riferimento“ è indicato l’anno di sostenimento della spesa.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei nuovi crediti d’imposta sui consumi di luce e gas saranno tenuti a trasmettere un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Nella comunicazione bisognerà indicare l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 e le istruzioni operative saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti del fornitore di energia elettrica/gas naturale

E’ stata introdotta la possibilità per le imprese, qualora si siano rifornite di energia elettrica ovvero di gas naturale, dal medesimo fornitore per i primi due trimestri del 2022 e del 2019, di richiedere a quest’ultimo una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante.

La richiesta da parte del beneficiario deve essere preferibilmente inoltrata a mezzo p.e.c

Il fornitore è tenuto a rispondere entro 60 giorni dalla scadenza del periodo agevolato.

Per le imprese che hanno cambiato fornitore di energia elettrica, ovvero di gas naturale, rispetto al 2019, l’unica via possibile è l’autoliquidazione del credito d’imposta.

Finanziamenti per il caro bollette

Accanto ai crediti d’imposta, il Decreto Aiuti Ter ha inserito anche un’altra misura di sostegno: sarà possibile ottenere dalle banche prestiti garantiti da parte di SACE e Fondo Pmi a zero commissioni per il pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il tasso di interesse applicato al finanziamento non deve superare il tasso cedolare annuo minimo garantito dei Btp di durata pari al finanziamento concesso.

Blocco aumenti in bolletta

Il Decreto Aiuti bis ha introdotto una norma che blocca le variazioni “unilaterali” dei contratti di fornitura luce e gas ossia la decisione da parte dei fornitori di variare le condizioni economiche.

In questo periodo di forti rialzi dei prezzi, per evitare che molti fornitori riversino sui propri clienti questi aumenti, il Governo ha introdotto una norma che rende inefficaci, fino al 30 aprile 2023, le comunicazioni di modifica dei prezzi.

Di seguito analizziamo alcune tipologie di contratti con l’indicazione ove è possibile l’applicazione della suddetta normativa.

Mercato tutelato

La norma non si può applicare in quanto le tariffe sono decise direttamente da Arera (Autorità garante dell’energia)

Mercato libero a prezzo variabile

Per tali contratti il prezzo dell’energia elettrica o del gas è basato sull’andamento di alcuni indici del mercato (es. il PUN per la luce e il PSV per il gas). In questo caso le variazioni che riguardano l’andamento di tali indici non rientrano nella casistica del decreto mentre si applica alle altre voci di costo (es. quota fisse, spread del fornitore) perché non dipendono dall’andamento del mercato all’ingrosso.

Mercato libero a prezzo bloccato

Si tratta di contratti a tempo indeterminato che prevedono un prezzo costante della componente energia. In questo caso non sono valide le comunicazioni che prevedono un aumento della tariffa ricevute dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023.

Offerte a prezzo bloccato per un periodo

Si tratta di contratti che prevedono una tariffa fissa solo per un certo periodo di tempo decorso il quale la tariffa diventa variabile e quindi soggetta alle oscillazioni del mercato. In questo caso non sarà possibile richiedere il prezzo bloccato oltre il termine prefissato.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.


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