Caro Energia: misure a sostegno delle imprese
Per contenere gli effetti del caro energia sulle imprese sono stati emanati diversi provvedimenti che riguardano non sole le imprese a maggior consumo di energia elettrica e gas ma anche quelle non energivore e non gasivore. Le agevolazioni sono state inserite a più riprese e con i vari decreti che si sono succeduti nei mesi scorsi (DL 4/2022 “Sostegni ter” – DL 17/2022 “DL Energia”– DL 21/2022 “Ucraina”- DL 50/2022 “Aiuti” – DL 115/2022 “Aiuti bis” – DL 144/2022 “Aiuti ter”), per cui la normativa risulta abbastanza complessa e articolata.
Nella presente Circolare sintetizzeremo gli aspetti più rilevanti e di vostro interesse.
Crediti d’imposta “energia” per imprese dotate di contatore con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Mise del 21.12.2017)
Viene riconosciuto un credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica consumata nei seguenti periodi e misure:
- per il secondo trimestre 2022 pari al 15%
- per il terzo trimestre 2022 pari al 15%
- per i mesi di ottobre e novembre 2022 pari al 30%
Requisiti e modalità di calcolo delle agevolazioni
Possono usufruire del credito d’imposta le imprese che abbiano subito un incremento dei costi medi unitari dell’energia elettrica superiore al 30% nei seguenti periodi:
• nel 1 trim. 2022 rispetto al 1 trim. 2019 -> credito d’imposta del 15% sui consumi 2 trim. 2022
• nel 2 trim. 2022 rispetto al 2 trim. 2019 -> credito d’imposta del 15% sui consumi 3 trim. 2022
• nel 3 trim. 2022 rispetto al 3 trim. 2019 -> credito d’imposta del 30% sui consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022
Crediti d’imposta “energia” per imprese dotate di contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw
Viene riconosciuto un credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica consumata nel seguente periodo e misura:
- per i mesi di ottobre e novembre 2022 pari al 30%
Requisiti e modalità di calcolo delle agevolazioni
Possono usufruire del credito d’imposta le imprese che abbiano subito un incremento dei costi medi unitari dell’energia elettrica superiore al 30% nel seguente periodo:
- nel 3 trim. 2022 rispetto al 3 trim. 2019 -> credito d’imposta del 30% sui consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022
Crediti d’imposta “gas” per imprese diverse da quelle a forte consumo (non gasivore)
Viene riconosciuto un credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato per usi energetici nei seguenti periodi e misure:
- per il secondo trimestre 2022 pari al 25%
- per il terzo trimestre 2022 apri al 25%
- per i mesi di ottobre e novembre 2022 pari al 40%
Requisiti e modalità di calcolo delle agevolazioni
Possono usufruire del credito d’imposta le imprese che abbiano subito un incremento dei costi medi unitari del gas naturale superiore al 30% nei seguenti periodi:
- nel 1 trim. 2022 rispetto al 1 trim. 2019 -> credito d’imposta del 25% sui consumi 2 trim. 2022
- nel 2 trim. 2022 rispetto al 2 trim. 2019 -> credito d’imposta del 25% sui consumi 3 trim. 2022
- nel 3 trim. 2022 rispetto al 3 trim. 2019 -> credito d’imposta del 40% sui consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022
Modalità di calcolo dei crediti d’imposta
Per i consumi di energia i valori da considerare sono: costo della media aziendale per Kw/h (costo della componente energia calcolato come media del trimestre al netto di imposte e sussidi e al lordo dei costi di dispacciamento e di commercializzazione).
Per i consumi di gas i valori da considerare sono: incremento prezzo medio a mc dove per “prezzo medio” si intende la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici GME (si tratta di una media del settore non “aziendale”).
Le spese devono essere documentate tramite le relative fatture d’acquisto alle quali si applica il principio di competenza dovendosi fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta e pertanto:
- non rilevano i consumi “stimati” eventualmente fatturati in acconto
- rileva solo il consumo effettivo indicato nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento
Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24:
– entro il 31/12/2022 per i crediti d’imposta relativi al 2 trimestre 2022;
– entro il 31/03/2023 per i crediti d’imposta relativi al 3 trimestre e ai mesi di ottobre/novembre 2022;
- non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP;
- possono essere ceduti ad altri soggetti previa apposizione del visto di conformità.
I codici tributo
I codici tributo da utilizzare per la compensazione dei crediti d’imposta sono:
- 6963 per credito imposta energia 2 trimestre 2022
- 6964 per credito d’imposta gas 2 trimestre 2022
- 6970 per credito imposta energia 3 trimestre 2022
- 6971 per credito d’imposta gas 3 trimestre 2022
- 6985 per credito imposta energia mesi ottobre e novembre 2022
- 6986 per credito d’imposta gas mesi ottobre novembre 2022
da indicare nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” mentre nel campo “anno di riferimento“ è indicato l’anno di sostenimento della spesa.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei nuovi crediti d’imposta sui consumi di luce e gas saranno tenuti a trasmettere un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Nella comunicazione bisognerà indicare l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 e le istruzioni operative saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti del fornitore di energia elettrica/gas naturale
E’ stata introdotta la possibilità per le imprese, qualora si siano rifornite di energia elettrica ovvero di gas naturale, dal medesimo fornitore per i primi due trimestri del 2022 e del 2019, di richiedere a quest’ultimo una comunicazione riportante:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante.
La richiesta da parte del beneficiario deve essere preferibilmente inoltrata a mezzo p.e.c
Il fornitore è tenuto a rispondere entro 60 giorni dalla scadenza del periodo agevolato.
Per le imprese che hanno cambiato fornitore di energia elettrica, ovvero di gas naturale, rispetto al 2019, l’unica via possibile è l’autoliquidazione del credito d’imposta.
Finanziamenti per il caro bollette
Accanto ai crediti d’imposta, il Decreto Aiuti Ter ha inserito anche un’altra misura di sostegno: sarà possibile ottenere dalle banche prestiti garantiti da parte di SACE e Fondo Pmi a zero commissioni per il pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il tasso di interesse applicato al finanziamento non deve superare il tasso cedolare annuo minimo garantito dei Btp di durata pari al finanziamento concesso.
Blocco aumenti in bolletta
Il Decreto Aiuti bis ha introdotto una norma che blocca le variazioni “unilaterali” dei contratti di fornitura luce e gas ossia la decisione da parte dei fornitori di variare le condizioni economiche.
In questo periodo di forti rialzi dei prezzi, per evitare che molti fornitori riversino sui propri clienti questi aumenti, il Governo ha introdotto una norma che rende inefficaci, fino al 30 aprile 2023, le comunicazioni di modifica dei prezzi.
Di seguito analizziamo alcune tipologie di contratti con l’indicazione ove è possibile l’applicazione della suddetta normativa.
Mercato tutelato
La norma non si può applicare in quanto le tariffe sono decise direttamente da Arera (Autorità garante dell’energia)
Mercato libero a prezzo variabile
Per tali contratti il prezzo dell’energia elettrica o del gas è basato sull’andamento di alcuni indici del mercato (es. il PUN per la luce e il PSV per il gas). In questo caso le variazioni che riguardano l’andamento di tali indici non rientrano nella casistica del decreto mentre si applica alle altre voci di costo (es. quota fisse, spread del fornitore) perché non dipendono dall’andamento del mercato all’ingrosso.
Mercato libero a prezzo bloccato
Si tratta di contratti a tempo indeterminato che prevedono un prezzo costante della componente energia. In questo caso non sono valide le comunicazioni che prevedono un aumento della tariffa ricevute dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023.
Offerte a prezzo bloccato per un periodo
Si tratta di contratti che prevedono una tariffa fissa solo per un certo periodo di tempo decorso il quale la tariffa diventa variabile e quindi soggetta alle oscillazioni del mercato. In questo caso non sarà possibile richiedere il prezzo bloccato oltre il termine prefissato.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

