Legge di Bilancio 2025: novità in materia lavoro per imprese

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, oltre alle disposizioni fiscali riguardanti le persone fisiche e le aziende (trattate in specifiche circolari), introduce anche diverse misure in ambito lavorativo. Di seguito sintetizziamo le misure
principali:

Detassazione premi di produttività o risultato

Per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili d’impresa è ridotta al 5%. ​

Fringe benefit 2025-2027

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 è confermata l’esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefits (ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente)
con i seguenti limiti:

•  per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi
previdenziali è di euro 2000 annui
•  per i dipendenti senza figli il limite esente da imposte e contributi previdenziali è di
euro 1000 annui

Attenzione: In caso di sforamento dei limiti indicati la norma prevede l’imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.

Trattamento integrativo

Dal 2025, per redditi fino a 15.000 euro, il requisito dell’imposta lorda capiente sarà calcolato definitivamente su una detrazione fittizia di 1.880 euro, anziché quella effettiva di 1.955 euro.
Rimangono valide le regole attuali sull’applicazione del trattamento integrativo e sul calcolo della sua misura.

Riduzione del cuneo fiscale

In mancanza di conferma dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%) per il 2025, a partire dal periodo d’imposta in corso, sono introdotte due nuove misure fiscali (trattamento a favore dei lavoratori come illustrato nella circolare già inviata “Novità in materia fiscale e incentivi per persone fisiche”.

Detrazione figli a carico e detrazioni altri famigliari a carico

Argomenti trattati nella circolare già inviata “Novità in materia fiscale e incentivi per persone fisiche”.

Congedo parentale

Beneficiari:

Lavoratori dipendenti in alternativa tra i genitori

Misura dell’indennità:

Elevata indennità per congedo parentale all’80% in caso di godimento del congedo entro il sesto anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento)

Durata:

•  Tre mesi se il periodo di congedo di maternità o paternità (obbligatorio) sia terminato dopo il 31/12/2024
•  Due mesi se il periodo di maternità o paternità (obbligatorio) sia terminato entro il 31/12/2024

Decontribuzione per lavoratrici madri – cd. Bonus Mamme

Riconoscimento per anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore.

Beneficiari:

•  lavoratrici dipendenti (escluso il rapporto di lavoro domestico)
•  lavoratrici autonome percettrici di redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Requisiti:

•  Dal 2025: madri di due o più figli, con il figlio più piccolo di età inferiore a 10 anni.
•  Dal 2027: madri di tre o più figli, con il figlio più piccolo di età inferiore a 18 anni.
•  Limite di reddito: retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui.

Durata dell’esonero:

•  Per le madri di due o più figli, l’esonero è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
•  Per le madri di tre o più figli, l’esonero è riconosciuto fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Note aggiuntive:

•  Esclusioni: il beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli essendo già beneficiarie dell’esonero contributivo della Legge di Bilancio 2024.
•  L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Misura e modalità:

si attende un decreto di attuazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nuovi requisiti per la fruizione della NASpI

Per maturare il diritto alla Naspi il lavoratore che nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione, ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, deve rispettare le seguenti condizioni:

•  Essere assunto da un nuovo datore di lavoro entro 12 mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro precedente
•  Terminare il nuovo rapporto per licenziamento o scadenza del contratto a termine
•  Garantire che il nuovo rapporto di lavoro abbia avuto una durata minima di 13 settimane

Le 13 settimane di contribuzione devono essere maturate tra i due eventi (interruzione del precedente rapporto e licenziamento successivo) sostituendo il requisito ordinario, che considerava i quattro anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria.

La norma non si applica nei seguenti casi:

•  dimissioni durante il periodo di maternità;
•  dimissioni per giusta causa;
•  risoluzione consensuale nell’ambito di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Incentivo al posticipo del pensionamento

È previsto un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Beneficiari:

Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che maturano entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata e che intendono proseguire l’attività lavorativa.

Requisiti:

•  Quota 103: età di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni,
•  Pensione anticipata ordinaria: a prescindere dall’età anagrafica con contribuzione di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Beneficio:

•  il datore di lavoro non verserà la quota di contribuzione IVS a carico dei lavoratori all’ente di previdenza ma tale importo sarà erogato interamente ai beneficiari determinando, di fatto, un aumento dello stipendio del 9,19% per i lavoratori privati e dell’8,8% per gli statali;

•  l’esercizio dell’opzione esclude l’accredito del contributivo relativo;
•  gli effetti decorrono dal mese successivo alla richiesta, senza poter anticipare la prima scadenza utile per il pensionamento;
•  le somme corrisposte sono escluse dal reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
•  il lavoratore mantiene la possibilità di richiedere la pensione anticipata in un momento successivo all’esercizio dell’opzione.

Nuovo esonero contributivo per le aziende del Mezzogiorno

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato in aziende nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.

Beneficiari:

•  Microimprese, piccole e medie imprese, (che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti), a condizione che l’aiuto rispetti i limiti de minimis (non è necessario l’incremento occupazionale né l’autorizzazione della commissione europea)
•  imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. Questo esonero potrà essere concesso solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea non ancora emanata

Applicabilità

Dal 01/01/2025 si sostituisce alla decontribuzione Sud che ha avuto termine alla data del 31/12/2024 e che era prevista per i contatti di lavoro subordinato stipulati fino al 30/06/2024.

Esclusioni

•  rapporti di lavoro agricolo
•  rapporti di lavoro domestico
•  rapporti di apprendistato
•  non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio
•  datori di lavoro privi del DURC
•  datori di lavoro che violano gli obblighi di assunzione dei soggetti disabili

Entità del beneficio

Anno  Sgravio contributi previdenzialiImporto mensile massimoNumero di mensilitàPer ogni lavoratore in forza alla data
202525%145,00 €1231/12/2024
202620%125,00 €1231/12/2025
202720%125,00 €1231/12/2026
202820%100,00 €1231/12/2027
202915%75,00 €1231/12/2024

 

Screening sanitari sui lavoratori

Viene istituito un Fondo utilizzabile dal 2026 per finanziare i programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro (incluse le campagne informative e la dotazione di defibrillatori).

Somme corrisposte a neoassunti per spese di locazione

Esenzione delle le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati ai lavoratori con i seguenti requisiti:

•  essere assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
•  avere avuto un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente all’assunzione;
•  trasferire la propria residenza in un luogo distante almeno 100 chilometri dalla precedente abitazione e in prossimità della nuova sede di lavoro

Limite massimo esente: € 5.000 annui per ciascun lavoratore

Durata dell’agevolazione: i primi due anni dalla data di assunzione

È importante sottolineare che, sebbene queste somme siano esenti ai fini fiscali, esse rilevano ai fini contributivi e sono considerate nel calcolo dell’ISEE, influenzando potenzialmente l’accesso ad altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

Trattamento integrativo speciale settore turistico

Viene confermato il trattamento integrativo speciale settore turismo:
•  Beneficiari: lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.
•  Condizioni: richiesta scritta del dipendente con attestazione di possedere un reddito 2024 non superiore a € 40.000,00.
•  Misura: pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.

•  Durata: dal 1° gennaio al 30 settembre 2025.


Novità del DDL “COLLEGATO LAVORO”

La Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) recante “Disposizioni in materia di lavoro” è
entrata in vigore il 12/1/2025. Illustriamo seguito le novità più significative.

Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (dimissioni per fatti
concludenti)

Il contratto di lavoro si considera risolto per decisione del lavoratore (dimissione volontaria) in caso di:

•  assenza ingiustificata protratta oltre il termine eventualmente previsto dal contratto
collettivo applicabile;
•  assenza superiore a 15 giorni, se il contratto collettivo non stabilisce un termine
specifico.

Eccezioni alla risoluzione del contratto

La risoluzione non si applica nei seguenti casi:

•  il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza a causa di
forza maggiore;
•  l’assenza è riconducibile a fatti imputabili al datore di lavoro.

Semplificazione delle procedure e obblighi del datore di lavoro

La norma elimina l’obbligo di utilizzare la procedura telematica delle dimissioni on line per
comunicare la risoluzione del contratto al Ministero del Lavoro. Di conseguenza:

•  il datore di lavoro non è più tenuto a versare il ticket di licenziamento né
l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso;
•  permane l’obbligo per il datore di lavoro di segnalare l’assenza del lavoratore
all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, affinché possano essere svolte le
opportune verifiche.

Periodo di prova per i contratti a termine

La durata del periodo di prova per i contratti a termine è calcolata in base ai seguenti criteri:

•  un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla
data di inizio del rapporto di lavoro;

•  verranno applicate le eventuali le disposizioni più favorevoli previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

In ogni caso il periodo di prova deve rispettare i seguenti limiti:

•  Durata minima: almeno 2 giorni;
•  Durata massima:
o fino a 15 giorni per contratti di durata inferiore a 6 mesi;
o fino a 30 giorni per contratti di durata compresa tra 6 e 12 mesi.

Contratti a termine e attività stagionali

Vengono introdotte disposizioni specifiche riguardanti le esclusioni dalla regola del cosiddetto
“stop and go” applicabile tra due contratti a termine per:

•  le attività stagionali indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963;
•  le attività finalizzate a fronteggiare picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno o
legate a esigenze tecnico-produttive, ai cicli stagionali dei settori produttivi o ai mercati
serviti dall’impresa, come disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, inclusi quelli già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Lavoro Agile – Comunicazione obbligatoria

La comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro deve essere inviata entro 5 giorni
dall’avvio dello smart working e, in caso di variazione o cessazione del periodo di lavoro agile,
entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Salute e sicurezza

Visita medica preventiva

Al fine di evitare la ripetizione degli stessi esami, il medico competente, in sede di visita
preventiva, può tenere conto dei risultati degli esami clinici, biologici e diagnostici già effettuati
dal lavoratore, documentati nella copia della cartella sanitaria e di rischio.

Visita medica per ripresa lavoro dopo assenza superiore a 60 gg

In caso di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni
continuativi, l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro sussiste solo se il
medico competente lo ritiene necessario; in caso contrario, il medico competente è tenuto ad
esprimere il giudizio di idoneità alla specifica mansione.

Destinazione al lavoro di locali sotterranei o seminterrati

È possibile utilizzare locali sotterranei o seminterrati come luogo di lavoro, purché privi di
emissioni nocive e rispettosi dei requisiti normativi e delle condizioni di aerazione,
illuminazione e microclima.
In questo caso il datore di lavoro deve dare comunicazione, tramite posta elettronica
certificata, all’Ufficio territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allegando la
documentazione che attesti il rispetto dei requisiti normativi (che sarà definita con una
successiva circolare dell’Ispettorato).
I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.

Apprendistato duale

Al termine dell’apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica e del diploma
professionale, la possibilità di trasformazione, già prevista in apprendistato professionalizzante,
viene estesa all’apprendistato di alta formazione e ricerca, previo aggiornamento del piano
formativo individuale.

Compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di
attività lavorativa

Il lavoratore può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato (presso un altro datore di
lavoro) durante il periodo di integrazione salariale, previa comunicazione all’Inps. In questo
caso non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro
effettuate.
In caso di mancata comunicazione all’Inps dello svolgimento di una attività lavorativa, il
lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

Prevista la possibilità di rateizzare, fino ad un massimo di 60 rate mensili, i debiti per
contributi, premi ed accessori di legge dovuti a Inps e Inail che non siano affidati agli agenti
della riscossione.

 


Agevolazioni 2024 nel rapporto di lavoro

Ecco le principali novità introdotte dal Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60 convertito in L. 4 luglio 2024, n. 95) in materia di agevolazioni contributive e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, in materia di agevolazioni fiscali che si aggiungono al panorama delle agevolazioni strutturali già in vigore in materia di assunzioni del personale dipendente: 

MISURE CONTRIBUTIVE

Recentemente, il Ministero del Lavoro, a seguito dell’autorizzazione pervenuta dalla Commissione Europea, ha comunicato la proroga per l’agevolazione “Decontribuzione Sud”, introdotta in precedenza dall’articolo 1, legge 178/2020, fino al 31.12.2024.

1 ZES Unica “Zona economica Speciale Unica” all’interno di tale zona sono ricompresi tutti i Comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

 

MISURE FISCALI

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito


Legge di Bilancio 2023: novità in materia di lavoro in pillole

Ecco le principali novità previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197) in materia di lavoro:

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito


SOCIAL NETWORK