La Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) recante “Disposizioni in materia di lavoro” è
entrata in vigore il 12/1/2025. Illustriamo seguito le novità più significative.

Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (dimissioni per fatti
concludenti)

Il contratto di lavoro si considera risolto per decisione del lavoratore (dimissione volontaria) in caso di:

•  assenza ingiustificata protratta oltre il termine eventualmente previsto dal contratto
collettivo applicabile;
•  assenza superiore a 15 giorni, se il contratto collettivo non stabilisce un termine
specifico.

Eccezioni alla risoluzione del contratto

La risoluzione non si applica nei seguenti casi:

•  il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza a causa di
forza maggiore;
•  l’assenza è riconducibile a fatti imputabili al datore di lavoro.

Semplificazione delle procedure e obblighi del datore di lavoro

La norma elimina l’obbligo di utilizzare la procedura telematica delle dimissioni on line per
comunicare la risoluzione del contratto al Ministero del Lavoro. Di conseguenza:

•  il datore di lavoro non è più tenuto a versare il ticket di licenziamento né
l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso;
•  permane l’obbligo per il datore di lavoro di segnalare l’assenza del lavoratore
all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, affinché possano essere svolte le
opportune verifiche.

Periodo di prova per i contratti a termine

La durata del periodo di prova per i contratti a termine è calcolata in base ai seguenti criteri:

•  un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla
data di inizio del rapporto di lavoro;

•  verranno applicate le eventuali le disposizioni più favorevoli previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

In ogni caso il periodo di prova deve rispettare i seguenti limiti:

•  Durata minima: almeno 2 giorni;
•  Durata massima:
o fino a 15 giorni per contratti di durata inferiore a 6 mesi;
o fino a 30 giorni per contratti di durata compresa tra 6 e 12 mesi.

Contratti a termine e attività stagionali

Vengono introdotte disposizioni specifiche riguardanti le esclusioni dalla regola del cosiddetto
“stop and go” applicabile tra due contratti a termine per:

•  le attività stagionali indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963;
•  le attività finalizzate a fronteggiare picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno o
legate a esigenze tecnico-produttive, ai cicli stagionali dei settori produttivi o ai mercati
serviti dall’impresa, come disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, inclusi quelli già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Lavoro Agile – Comunicazione obbligatoria

La comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro deve essere inviata entro 5 giorni
dall’avvio dello smart working e, in caso di variazione o cessazione del periodo di lavoro agile,
entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Salute e sicurezza

Visita medica preventiva

Al fine di evitare la ripetizione degli stessi esami, il medico competente, in sede di visita
preventiva, può tenere conto dei risultati degli esami clinici, biologici e diagnostici già effettuati
dal lavoratore, documentati nella copia della cartella sanitaria e di rischio.

Visita medica per ripresa lavoro dopo assenza superiore a 60 gg

In caso di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni
continuativi, l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro sussiste solo se il
medico competente lo ritiene necessario; in caso contrario, il medico competente è tenuto ad
esprimere il giudizio di idoneità alla specifica mansione.

Destinazione al lavoro di locali sotterranei o seminterrati

È possibile utilizzare locali sotterranei o seminterrati come luogo di lavoro, purché privi di
emissioni nocive e rispettosi dei requisiti normativi e delle condizioni di aerazione,
illuminazione e microclima.
In questo caso il datore di lavoro deve dare comunicazione, tramite posta elettronica
certificata, all’Ufficio territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allegando la
documentazione che attesti il rispetto dei requisiti normativi (che sarà definita con una
successiva circolare dell’Ispettorato).
I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.

Apprendistato duale

Al termine dell’apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica e del diploma
professionale, la possibilità di trasformazione, già prevista in apprendistato professionalizzante,
viene estesa all’apprendistato di alta formazione e ricerca, previo aggiornamento del piano
formativo individuale.

Compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di
attività lavorativa

Il lavoratore può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato (presso un altro datore di
lavoro) durante il periodo di integrazione salariale, previa comunicazione all’Inps. In questo
caso non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro
effettuate.
In caso di mancata comunicazione all’Inps dello svolgimento di una attività lavorativa, il
lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

Prevista la possibilità di rateizzare, fino ad un massimo di 60 rate mensili, i debiti per
contributi, premi ed accessori di legge dovuti a Inps e Inail che non siano affidati agli agenti
della riscossione.