Il concordato preventivo biennale: analisi delle novità introdotte e convenienza all’adesione
Con il D.lgs, 108/2024 e il D.L. Omnibus n. 113/2024 sono state introdotte una serie di novità finalizzate a rendere “più appetibile” l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale da parte dei contribuenti soggetti ISA e forfettari.
In particolare è stata introdotta la possibilità:
- di applicare una “flat tax” sul reddito incrementale tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo concordato e il corrispondente reddito dichiarato sul 2023 (rettificato dei componenti “non tipici”);
- di consentire ai soggetti che aderiscono entro il 31.10.2024 al Concordato preventivo biennale di accedere ad un particolare tipo di “ravvedimento” per gli anni 2018-2022 versando un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.
Di seguito analizziamo nel dettaglio le suddette novità e rimandiamo alla nostra Circolare del 24 giugno scorso per gli ulteriori dettagli sull’istituto del Concordato preventivo biennale.
Regime dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
- per i periodi oggetto del concordato (2024 -2025);
- l’eccedenza del reddito d’impresa/lavoro autonomo “concordato” rispetto al corrispondente reddito “normalizzato” (cioè rettificato dei componenti di natura straordinaria quali plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti) dichiarato nel 2023:
- può essere assoggettata ad un imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:
- del 10%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa pari o superiore a 8
- del 12%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
- del 15%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa inferiore a 6.
- Del 10% per i soggetti forfettari, (ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime cd. “start up” ossia primo quinquiennio di attività) solo per l’anno 2024.
Analisi di convenienza all’adesione al CPB
Premesso che l’analisi di convenienza all’adesione va effettuata caso per caso, è possibile individuare degli elementi di massima per valutare se aderire o meno al concordato.
In primo luogo, il concordato:
- è conveniente per i contribuenti con l’attesa probabile di un reddito crescente nel 2024 e 2025.
- si rivela svantaggioso nel caso in cui ci si attenda dei redditi in diminuzione.
A tal fine, si noti che il termine per l’adesione (31/10/24) scade a 2 mesi dal termine del periodo d’imposta 2024, il cui risultato dovrebbe essere, verosimilmente, prevedibile.
Pertanto, risulterà particolarmente semplice la verifica della convenienza per i contribuenti in regime forfettario, non dovendo stimare i costi e limitando il concordato al solo periodo 2024.
Più aleatorio risulterà l’esito del periodo 2025 per i soggetti Isa.
Di seguito le ulteriori situazioni da valutare:
| Vantaggio | Possibilità di applicare un’imposta sostitutiva incrementale di importo ridotto (dal 10% al 15%) su una quota di reddito concordato. |
| Copertura totale dagli accertamenti ai fini dei redditi/Irap (la copertura è solo parziale ai fini Iva), salvo che, in esito all’attività istruttoria, non risultino cause di decadenza dal concordato. | |
| Neutralità | Nessun vantaggio ai fini di eventuali agevolazioni extratributarie e dell’ISEE per le quali si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato |
| Nessuna esclusione da controlli/verifiche fiscali (per verificare la correttezza dell’operato per l’accesso al concordato e per la verifica delle cause di decadenza), così come da controlli di natura formale o attività di accertamenti analitici ai fini Iva. |
Sanatoria anni 2018 -2022 per i soggetti che aderiscono al CPB
I soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono entro il 31/10/2024 al CPB hanno la possibilità di avvalersi di una particolare sanatoria, denominata “ravvedimento speciale”.
Si tratta della definizione delle annualità dal 2018 al 2022 a fronte del versamento di una imposta sostitutiva di Irpef/Ires, relative addizionali e dell’Irap.
La base imponibile per ciascuna annualità è rappresentata da un incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato calcolata in funzione del voto ai fini ISA conseguito per tali annualità
In particolare:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Lo stesso criterio si utilizza per la determinazione del valore della produzione imponibile ai fini IRAP.
In pratica al crescere dell’affidabilità ISA diminuisce la base imponibile.
Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti che aderiscono alla sanatoria applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
- 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.
Per l’Irap l’incremento della base imponibile è calcolato con le stesse misure ai fini delle imposte sui redditi e l’imposta sostitutiva è pari al 3,9%
In ogni caso, l’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
ll contribuente può scegliere se avvalersi del ravvedimento speciale per tutte, ovvero solo per alcune delle annualità d’imposta 2018 -2022.
In mancanza di un espresso riferimento normativo non è chiaro l’eventuale riflesso ai fini previdenziali (Ivs, Gestione separata, Casse professionali) dei maggiori imponibili determinati in seguito all’adesione al ravvedimento speciale.
Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025
- oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Analisi di convenienza all’adesione al “ravvedimento speciale”
Il perfezionamento della sanatoria permetterà:
Vantaggi:
- ai fini dei redditi/Irap: impossibilità per l’Ufficio di procedere ad accertamenti (analitici, analitico-induttivi e induttivi)
- ai fini Iva: l’inibizione opera sia in caso di violazioni desunte da dati/notizie acquisiti da terzi che in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (ex art. 54, co. 2, Dpr 633/72).
In deroga, l’accertamento potrà operare solo nelle seguenti ipotesi tassative:
- decadenza dal CPB
- mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza dalla rateazione
- contestazione di un reato tributario ex Dlgs 74/2000, con esclusione di alcune fattispecie.
Svantaggi:
Per i soggetti che aderiscono al CPB 2024-2025 e al ravvedimento speciale per una o più annualità dal 2018 al 2021, i termini di decadenza per gli accertamenti sono prorogati al 31.12.2027.
Conclusioni: quali sono le conseguenze per i contribuenti che non aderiscono al CPB o ne decadono?
Le conseguenze per i contribuenti che non aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) o ne decadono sono principalmente due:
–> Maggiore attività di controllo: l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al CPB o ne decadono. Questo significa che questi contribuenti saranno soggetti a maggiori probabilità di essere sottoposti a verifiche fiscali.
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| –> Riduzione delle soglie per le sanzioni accessorie: le soglie per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in materia tributaria (ex art. 21 D.Lgs. 472/97) sono dimezzate. Queste sanzioni, previste dall’art. 12 c. 1 D.Lgs. 471/97, comportano la sospensione della partita IVA per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi nel caso di sanzioni amministrative superiori a 50.000 euro. La durata della sospensione può essere elevata fino a 12 mesi se la soglia delle sanzioni supera i 100.000 euro. |
In sostanza, la mancata adesione al CPB o la decadenza da esso comporterà un rischio maggiore di controlli fiscali e l’applicazione di sanzioni accessorie più severe.

