Interventi welfare 2022

Interventi welfare 2022
Il valore dei buoni/vouchers telematici o cartacei rappresentativi di beni e servizi per l’anno 2022 incontra un limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di euro 258,23.
In base all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23 annuo.
In deroga e per effetto di quanto previsto all’art. 112 del D.L. n. 104/2020, c.d. «Decreto Agosto», per il periodo d’imposta 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è stato elevato ad euro 516,46 anno.
Al momento, tale disposizione di favore non risulta prorogata per il corrente anno 2022.
Di conseguenza, è tornato vigente l’originario limite di euro 258,23 annui.
Si evidenzia che, se il valore è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Bonus carburante 2022
Il DL 21 marzo 2022 n. 21 ha introdotto un “Bonus carburante” a favore dei dipendenti.

Nello specifico:
il bonus consiste nella cessione di buoni benzina o analoghi titoli ceduti ad uso gratuito per l’acquisto di carburante nel limite di 200 euro anno per lavoratore;
lo stesso non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e si aggiunge al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit sopra indicato di € 258,23 (art. 51 c 3 del TUIR);
è riconosciuto temporaneamente solo per il 2022;
sembra che possa essere riconosciuto anche ad un solo dipendente, non essendo espressamente richiesto che l’erogazione liberale venga concessa alla generalità o a categorie di dipendenti; si rimane comunque in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.


Le agevolazioni del Decreto Energia

Le agevolazioni del Decreto Energia
Il DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, introduce alcune disposizioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. Di seguito illustriamo quelle di maggior interesse.

(art. 1) Azzeramento oneri di sistema addebitati nelle bollette del II trimestre 2022 per: 
-utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
-utenze in media/alta/altissima tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

(art. 2) Riduzione IVA e oneri gas metano per i mesi di aprile-maggio e giugno 2022
confermata l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali.
Riduzione delle aliquote relative agli oneri generali per il settore del gas.

(art.4) Contributo imprese energivore
Istituzione di un contributo per le imprese c.d. “energivore”, ossia con un consumo annuo di energia elettrica pari ad almeno 1 Gwh, che abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019.
Il contributo, concesso sotto forma di credito d’imposta:
-è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata (o prodotta) ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2022;
-è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24;
non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP.

(art.8) Sostegno liquidità imprese
Proroga garanzie concesse dalla SACE s.p.a. (Decreto Liquidità 23/2020) finalizzate ad assicurare liquidità finanziaria alle imprese in emergenza COVID-19, fino al 30 giugno 2022 ai soggetti con esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia.
Fino al 30 giugno 2022 le garanzie concesse per esigenze di liquidità dovute al caro energia verranno esentate dal pagamento della commissione una tantum.
Le garanzie concesse per esigenze di liquidità non legate al caro energia saranno soggette alla commissione una tantum con decorrenza 1 aprile 2022.
(art.9) Installazione di impianti a fonti rinnovabili
Al fine di snellire le procedure, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici viene considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.


Le novità del Decreto Milleproroghe 2022

Le novità del Decreto Milleproroghe 2022
Il DL Milleproroghe n. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022 e pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, prevede alcune novità con decorrenza dal 01.03.2022, che di seguito andiamo ad illustrare.

“Bonus Psicologo”
È introdotto un contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli Psicologi.
Il requisito per accedere al bonus è il possesso di un valore ISEE inferiore a € 50.000;
L’importo concesso varia in funzione del valore ISEE, con scaglioni ancora da definire; l’importo massimo usufruibile è di € 600 a persona.
N.B: Si attende apposito Decreto attuativo per definire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo e l’entità dello stesso.

Rateazione somme iscritte a ruolo
Sono stati riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio prima dell’8 marzo 2020.
Per usufruire della nuova dilazione è necessario presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2022.

Limite pagamenti in contante
È disposto che il limite all’utilizzo del contante dal 1° gennaio 2022 ritorni a € 2.000.
N.B: La riduzione del limite a € 1.000 sarà operativa dal 1° gennaio 2023.

Note di variazione e procedure concorsuali
Con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021 compreso, il creditore, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, ha diritto di emettere nota di variazione Iva e di portare in detrazione l’imposta già a partire dalla data in cui il cessionario/committente è stato assoggettato alla procedura.

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
È prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022 il termine entro cui è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi al fine di usufruire delle maggiori aliquote agevolative previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Resta ferma la necessaria compresenza dell’ordine accettato dal fornitore e dell’avvenuto versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021.

Agevolazioni prima casa
La sospensione dei termini che condizionano l’applicazione delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa è prorogata al 31 marzo 2022.

Rimborso titoli di viaggio
È esteso da 24 mesi a 30 mesi dalla data di emissione il periodo di validità del voucher riconosciuto – in alternativa al rimborso – a fronte della mancata fruizione, per ragioni legate alla pandemia, di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

Cordiali saluti
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Il bonus pubblicità 2022

Il bonus pubblicità 2022
Il Decreto Sostegni-bis ha prorogato anche per l’anno 2022 la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
⦁ i soggetti esercenti attività d’impresa;
⦁ gli esercenti arti e professioni;
⦁ gli enti non commerciali; indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato (incluso il regime forfettario).
Spese agevolabili e misura del credito d’imposta
Sono agevolabili le spese sostenute per investimenti pubblicitari:
⦁ su giornali quotidiani e periodici, anche online;
⦁ su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

La spesa agevolabile è da considerare al netto dell’Iva, mentre l’Iva è inclusa se non detraibile.

ATTENZIONE: L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili; si tratta quindi di un credito d’imposta “teorico”, in quanto l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse stanziate.

N.B: Le fatture devono essere emesse direttamente dalle “imprese editoriali” o dalle concessionarie della raccolta pubblicitaria.

Restano escluse le spese sostenute per altre forme di pubblicità, quali ad esempio:

– grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
– su automezzi;
– affissioni e display;
– su schermi di sale cinematografiche, tramite social o piattaforme online.

Ambito temporale
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022.

Comunicazione delle spese
Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate:
⦁ Comunicazione telematica per l’acceso al credito d’imposta e la prenotazione delle risorse (tramite Entratel o Fisconline).
L’invio deve essere effettuato a partire dal 1° marzo e fino al 31.03.2022.

Nel modello dovranno essere indicate le spese che si prevede di sostenere nell’anno 2022.

⦁ Comunicazione telematica di rendicontazione dell’effettiva realizzazione, in tutto o in parte dell’investimento pubblicitario previsto (tramite Entratel o Fisconline). L’invio deve essere effettuato a gennaio 2023.
Nel modello dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, che non potranno essere superiori a quelle preventivate.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (da presentare attraverso Entratel o Fisconline) con il codice tributo 6900 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare spettante per ciascuna azienda.

Qualora foste interessati a richiedere il credito d’imposta, siamo a disposizione per fornire ulteriori dettagli e a predisporre e inviare l’stanza.

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.


Certificazione Unica per lavoratori autonomi: CU2022

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI AUTONOMI: CU2022

Con l’approssimarsi della scadenza, con la presente riepiloghiamo gli adempimenti dei sostituti d’imposta per la certificazione delle somme assoggettate a ritenuta, corrisposte nell’anno 2021.

Chi deve fare la Certificazione Unica?
La certificazione unica 2022 è un documento fiscale comprovante la percezione di un reddito da parte di un contribuente (lavoratore dipendente o lavoratore autonomo).
Sono obbligati alla trasmissione della CU2022 i datori di lavoro ovvero i soggetti committenti che hanno erogato redditi da lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni.

La certificazione del sostituto d’imposta è unica e deve riguardare l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti da un determinato sostituito.

La certificazione Unica deve essere rilasciata a soggetti in regime forfettario?
Anche ai professionisti in regimi di vantaggio (minimi e forfettari) bisognerà rilasciare la certificazione unica con l’indicazione delle somme erogate nonostante in fattura non sia stata operata la ritenuta d’acconto.

Quali sono le scadenze per l’anno 2022 ?
–16 Marzo 2022 trasmissione telematica delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate;
–16 Marzo 2022 consegna al percettore della “certificazione unica” su modello cartaceo anche a mezzo mail (si consiglia PEC);
–31 Ottobre 2022 opzione trasmissione telematica delle CU relative ai  redditi di lavoro autonomo NON occasionale o redditi esenti che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione del 730 precompilato.
–31 Ottobre 2022, trasmissione telematica del modello 770.

Cosa succede in caso di omissioni o errori?
Per ogni certificazione omessa, trasmessa in maniera errata o tardiva si applica la sanzione di 100 euro. E’ esclusa la possibilità di sanare l’omissione con il ravvedimento operoso.

Che cosa non va certificato con la CU?
Nella Cu non deve essere riportato il contributo previdenziale integrativo corrisposto a professionisti iscritti all’albo. Tale contributo risulta non soggetto a ritenuta d’acconto mentre va assoggettato a Iva.

La rivalsa alla gestione separata Inps dove va inserita?
Nel caso di rivalsa alla gestione separata inps (addebito rivalsa 4% calcolata sul compenso), tale importo va sommato al totale lordo (campo 4) e poi incluso nel totale imponibile (campo 8). Tale somma è soggetta sia a ritenuta d’acconto che a Iva.

Cordiali saluti
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Come cambia la “Busta Paga” nel 2022

Come cambia la “Busta paga” nel 2022

Oltre alla revisione della tassazione Irpef, delle detrazioni da lavoro dipendente e del trattamento integrativo (di cui abbiamo già trattato nelle precedenti circolari) ci sono altre importanti novità che interessano la “Busta Paga” dei lavoratori dipendenti e assimilati con decorrenza 2022.

Esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti

Viene introdotto un esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori dipendenti pari al 0,8% dell’imponibile previdenziale.

L’esonero si applica ai lavoratori con retribuzione imponibile contributiva annuale fino a 34.996€.
La riduzione non si tradurrà in un corrispondente aumento del netto percepito, in quanto tale esonero comporterà un innalzamento dell’imponibile fiscale e quindi della relativa tassazione irpef.

L’agevolazione, inoltre, non determinerà alcun effetto sul piano pensionistico del lavoratore poiché l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimarrà invariata.

Assegno Unico Universale

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di marzo, le “Buste paga” subiranno una sostanziale variazione a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale (di cui abbiamo già ampiamente trattato nelle nostre precedenti circolari).

Agevolazioni come le detrazioni per figli a carico fino a 21anni o assegni per nucleo familiare non transiteranno più in busta paga, ma verranno corrisposti direttamente dall’Inps previa presentazione di apposita domanda.

Aliquote Gestione separata Inps

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% per i collaboratori iscritti alla gestione separata inps. La maggiorazione è stata prevista dalla legge di Bilancio che ha introdotto l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI.

Cordiali saluti
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Fondo “Confidiamo nella ripresa”

Fondo “Confidiamo nella ripresa”

La Giunta regionale della Lombardia, con delibera n. 5375 dell’11 ottobre 2021, ha approvato i criteri per accedere al fondo “Confidiamo nella ripresa”, che sostiene le imprese lombarde che intendono effettuare investimenti o necessitano di liquidità.

Soggetti beneficiari
Le imprese che svolgono un’attività economica classificata in uno dei codici ATECO dei settori che hanno subito maggiormente le limitazioni delle attività a causa della pandemia, tra i quali:

-Ristoranti/Bar/Preparazione cibi d’asporto
-Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletteria
-Altre attività di commercio al dettaglio (profumerie, gioiellerie, bomboniere ecc.)
-Autotrasporto e Taxi
-Parrucchieri ed estetisti
-Attività legate al settore dei matrimoni e degli eventi privati
-Gestione di strutture artistiche
-Discoteche e locali da ballo

Caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione prevede l’erogazione di un finanziamento con le seguenti caratteristiche:
garanzia regionale gratuita pari al 100%
durata massima di 60 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento)
importo minimo 5.000 euro e massimo 20.000 euro
contributo fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento ricevuto subordinato alla restituzione del 90% della quota capitale.

e alla seguenti condizioni:
– spese d’istruttoria max euro 300
– tasso di interesse (TAN) in linea con quelli di mercato e comunque non superiore al 4%
N.B. È possibile richiedere e ottenere un finanziamento anche superiore a 20.000 euro e nel limite di 100.000 euro; tuttavia la garanzia regionale al 100% copre solo l’importo di 20.000 di quota capitale euro e il contributo massimo concesso è pari a 2.000 euro.

Termini per la presentazione delle domande
È possibile presentare la richiesta di finanziamento fino ad esaurimento della dotazione finanziaria secondo l’ordine cronologico di invio della domanda.

Come partecipare
I soggetti interessati devono richiedere il finanziamento ai Confidi (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi) convenzionati.

Lo Studio si rende disponibile a predisporre le richieste di finanziamento e a trasmetterle al Confidi Systema tramite proprio incaricato.

Cordiali saluti
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Modifica al sistema di tassazione delle persone fisiche (IRPEF)

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (IRPEF)

La legge n. 234 del 30.12.21, c.d. “Legge di bilancio 2022”, ha previsto una riforma della tassazione Irpef delle persone fisiche che riguarderà i titolari di redditi da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo e da altri redditi.

Nel dettaglio le variazioni riguarderanno:
⦁ La rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili
⦁ La modifica delle detrazioni d’imposta
⦁ La modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”
Nuovi scaglioni e aliquote Irpef
Le aliquote si riducono da 5 a 4 e gli scaglioni sono rimodulati come evidenziato nella seguente tabella:

Scaglioni Aliquote in vigore fino al 31/12/2021 Aliquote in vigore dal 01/01/2022
Differenza
Fino a € 15.000 23% 23% 0%
Da € 15.001 a € 28.000 27% 25% -2%
Da € 28.001 a € 50.000 38% 35% -3%
Da € 50.001 a € 55.000 43% +5%
Da € 55.001 a € 75.000 41% +2%
Oltre € 75.000 43% 0%

Nuove detrazioni d’imposta
Le nuove detrazioni d’imposta sono parametrate al reddito complessivo del contribuente e non spettano più in caso di reddito complessivo superiore a € 50.000.

Sono stati previsti incrementi con la finalità di ridurre l’imposizione gravante sui redditi medio-bassi

Trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati
⦁ Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del trattamento integrativo c.d. “bonus di € 100 al mese” o “ex bonus Renzi” viene ridotto da € 28.000 a € 15.000.

⦁ Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 15.000 e fino € 28.000 viene introdotta una “clausola di salvaguardia” e viene riconosciuto un importo:
– determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni e l’Irpef lorda;
– comunque non superiore a € 1.200 annui.

⦁ Viene abrogata l’ulteriore detrazione fiscale che spettava per redditi compresi fra € 28.000 e € 40.000.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1.1.2022 e pertanto saranno applicabili in sede di effettuazione delle ritenute di lavoro dipendente dal primo cedolino paga di gennaio e nella dichiarazione dei redditi modello 730/2023 o UNICO2023.

Per il periodo d’imposta 2021 (prossimo modello 730/2022 o UNICO2022) restano applicabili le precedenti aliquote e detrazioni.

Cordiali saluti
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E’ on line il nuovo sito

Gentile Cliente, ti comunichiamo che da questa settimana è on line il nostro nuovo sito web!

Il nuovo sito racconta la nostra storia, i nostri valori, la nostra mission, e vuole trasmetterti la professionalità, la passione e la dedizione con cui ci prendiamo cura di te e della tua professione.

Nella sezione News, costantemente aggiornata  con le nostre Circolari periodiche, potrai approfondire le tematiche e le novità in ambito fiscale, societario e giuslavoristico.

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Dichiarazioni d’Intento – Novità 2022 per Fornitori e Esportatori

Dichiarazioni d’Intento – Novità 2022 per Fornitori e Esportatori

Tra le novità del 2022, ci sono una nuova serie di controlli, legati all’applicazione della legge 178 del 2020, che hanno lo scopo di scovare e interrompere le dichiarazioni d’intenti emesse dagli esportatori, ovvero dai soggetti che commerciano all’estero, considerati abitualmente “falsi”.

Modalità di controllo

Sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate finiranno infatti le analisi di rischio sui soggetti che vendono all’estero e che emetteranno dichiarazioni d’intento.

Il grado di rischio sarà influenzato dai seguenti fattori: anomalie relative alle dichiarazioni d’intento presentate, omessi versamenti fiscali, omessi adempimenti dichiarativi e criticità specifiche delle operazioni partecipanti al plafond.

L’Agenzia utilizzerà, ai fini del controllo, le informazioni presenti nelle dichiarazioni d’intento presentate e le incrocerà con le informazioni presenti nelle banche dati pubbliche e private.

Esito dei controlli

Il controllo potrà dare:

  • Esito irregolare Blocco della dichiarazione d’intento;
  • Esito regolare Possibilità di acquisto senza IVA.

In caso di esito irregolare la dichiarazione d’intento sarà invalidata.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà le eventualità irregolarità a mezzo PEC sia all’esportatore abituale che al fornitore.

All’esportatore abituale verrà comunicato il protocollo della dichiarazione d’intento  invalidata e le motivazioni dell’irregolarità.

Al fornitore saranno comunicati i dati identificativi dell’esportatore abituale irregolare e il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata.

Effetti dell’irregolarità

Esportatore abituale: invalidazione della dichiarazione presentata e inibizione all’emissione di nuove dichiarazioni d’intento.

L’inibizione alla trasmissione di nuove dichiarazioni comporterà la ricezione di una ricevuta di scarto per ogni nuova dichiarazione inviata.

Fornitore: scarto delle fatture elettroniche che contengono il protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

 Superamento dell’irregolarità

L’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla comunicazione di invalidazione della dichiarazione d’intento, indicherà l’Ufficio presso cui l’esportatore abituale potrà presentare la documentazione utile a rimuovere il blocco.

Nuovi obblighi per i fornitori

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiornato le informazioni obbligatorie da comunicare per le fatture non imponibili emesse nei confronti di esportatori abituali.

Campo 2.2.1.14 “Natura” – indicare il codice IVA N3.5 (“Non imponibili – a seguito di dichiarazione d’intento”) e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento telematica.

Campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” – indicare “INTENTO”

Campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” – inserire il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ o “/”

Campo 2.2.1.16.4 “RiferimentoData” – inserire la data della ricevuta telematica della dichiarazione d’intento rilasciata dall’Agenzia

La nuova modalità di compilazione delle F.E. permetterà all’Agenzia di scartare tutte le fatture elettroniche contenenti il protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento irregolare.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito e porgiamo

Cordiali saluti
LIBERIO & PARTNERS STP A R.L.


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